Interventi in materia di giustizia civile
Il decreto emanato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto 2014 ha dato il via ad una serie di interventi, in parte necessari per la definizione dell’arretrato in materia processuale ed in altra parte per degiurisdizionalizzare procedure vincolate all’esame dell’Autorità giudiziaria.
Lo schema del decreto, sottoposto al dovuto esame da parte del Parlamento, è stato sviluppato nel decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 a cui è seguita la conversione, con ulteriori modifiche, nella legge 6 agosto 2015 n. 132.
L’attuale complesso di norme, anche se auspicate da tempo, ha funzionato come uno «tsunami» sul sopravvissuto D.P.R. n. 1229/1959.
Precedenti interventi legislativi hanno tutelato le posizioni giuridiche del personale, rispettando le posizioni di base per ciascuna categoria appartenente al settore.
L’assetto funzionale retributivo con legge 11 luglio 1980 n. 312 aveva eliminato il sistema delle carriere introducendo le «qualifiche funzionali» caratterizzate dalle mansioni, a ciascuna delle quali doveva corrispondere un livello retributivo.
Il compito di individuare i vari profili fu affidato ad una Commissione paritetica composta da sei rappresentanti dell’Amministrazione e da altrettanti rappresentanti designati dalle OO.SS. Successivamente detto compito fu devoluto alla contrattazione sindacale di comparto e da allora gli effetti hanno registrato posizioni flessibili poco chiare, al punto da favorire confusione di ruoli e mancato rispetto di diritti acquisiti, come va constatato da un esame obiettivo della legge approvata.
Alla legge n. 312/1980 fece seguito il D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 per l’individuazione del personale dei Ministeri in attuazione dell’art. 3 della legge citata. La dirigenza sindacale della categoria allora fu professionalmente all’altezza del momento, a tutela dei diritti acquisiti e dello sviluppo che il settore Unep avrebbe voluto perseguire.
Successivamente, con il D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 furono individuati i profili professionali del personale Unep secondo le seguenti qualifiche:
a) Funzionario Unep (dirigente dell’ufficio, equiparato alla VIII qualifica);
b) Collaboratore Unep (ex ufficiale giudiziario, equiparato alla VII qualifica);
c) Assistente Unep (ex aiutante ufficiale giudiziario, equiparato alla VI qualifica);
d) Operatore Unep (ex coadiutore, equiparato alla V qualifica).
Era una struttura parallela alla posizione giuridica della cancelleria, con auspicio di prevedere al vertice la qualifica dirigenziale.
Furono stabiliti i requisiti culturali: per le prime due qualifiche a) e b) ingresso in carriera con il diploma di laurea in Giurisprudenza o titoli equipollenti, per la c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado e per la d) diploma di istruzione di istituto professionale.
Si definì la struttura dell’Unep, confermando le posizioni giuridiche già impostate dall’Ordinamento del personale di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229.
Le leggi che seguirono definirono l’assetto giuridico del personale statale dando vita all’inizio della stagione dei contratti nazionali, con validità quadriennale a partire dal CCNL 1994-1997; e successivamente 1998-2001 e 2002-2005.
Fino alla conclusione del CCNL 2002/2005 le norme non sconvolsero l’impostazione delle posizioni del personale, consolidando i diritti acquisiti con ulteriori vantaggi.
Con il CCNL 2006/2009 si volle definire un «nuovo ordinamento professionale» classificando il personale secondo la seguente motivazione: «suddivisione per aree, individuate attraverso declaratorie di mansioni, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, utili per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative in funzione del servizio da svolgere».
All’interno di ogni singola area funzionale i nuovi profili furono individuati mediante le declaratorie e le attribuzioni proprie del dipendente. Per rendere più complessa l’operazione, ogni profilo fu articolato in fasce retributive e furono individuate Tre Aree: alla Prima tre fasce economiche, alla Seconda sei ed alla Terza sette.
Il sistema doveva favorire per lo più una progressione economica, commisurata alla maggiore professionalità acquisita durante il rapporto di lavoro. Quantomeno furono definite le posizioni del personale Unep secondo le Aree, collocando alla Prima gli ausiliari (personale non previsto nel settore Unep); nella Seconda: nove profili professionali diversificati per specifiche professionali e requisiti culturali che vanno dall’Operatore all’Assistente giudiziario ed infine all’Ufficiale giudiziario; nella Terza: Funzionario di cancelleria, Funzionario Unep, Dirigente amministrativo.
Di conseguenza l’Amministrazione attribuì la fascia economica di inquadramento secondo la posizione economica contrassegnata dalle lettere A, B e C. L’operatore Unep con posizione economica B2 con sviluppo fino a B3 con fascia economica F2 con sviluppo fino a F6; l’ex aiutante ufficiale giudiziario in B3 nuovo profilo Ufficiale giudiziario con sviluppo fino a B3 super e fascia economica fino a F6; l’ufficiale giudiziario nelle posizioni C1, C1 super, C2 e C3 nuovo profilo Funzionario Unep con fascia economica fino a F7.
Questo sistema farraginoso ha favorito la confusione che ora si registra con il decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, come convertito in legge.
La posizione dell’Amministrazione nei confronti del settore Unep ha peccato costantemente di disattenzione. Tutto quanto è stato acquisito è stato sempre frutto di sollecitazioni, di proposte concrete e di garanzie da sempre pretese. Le norme del pubblico impiego applicate al personale sono state estese all’Unep solo dopo varie sentenze della Magistratura del Lavoro che ha riconosciuto le giuste richieste.
I profili professionali, il riconoscimento del requisito del diploma di laurea, l’estensione di benefici economici, ed altro sono nei dispositivi di varie sentenze custodite da colleghi che hanno reagito al momento opportuno. Uno dei tanti esempi risale alla «mancata conclusione della procedura interna» per la copertura dei posti disponibili nelle posizioni C3 e C2 ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del contratto integrativo del 5 aprile 2000. I posti nella posizione C3 erano 80 e nella posizione C2 oltre 200.
Gli avvisi pubblici regolarmente pubblicati impegnarono gli ufficiali giudiziari che si sottoposero a corsi di aggiornamento presso sedi, tra le quali Genova, completando il corso previo deposito di una tesi richiesta. La posizione C3 avrebbe qualificato giuridicamente il funzionario al fine di approdare verso la «qualifica dirigenziale». La posizione C2 confermava quanto stabilito dal D.P.R. n. 44/1990, con cui venne stabilita la distinzione tra collaboratore e funzionario.
Per tutta risposta intervenne il contratto integrativo del 29 luglio 2010 con il quale venne operato un semplice cambio di denominazione degli ufficiali giudiziari in «funzionari Unep» e degli ex aiutanti in «ufficiali giudiziari». Al di là della mutata denominazione delle due categorie sono rimaste immutate le rispettive attribuzioni in materia di esecuzioni per la prima e notificazioni per la seconda.
I codici di rito riportano nei vari articoli la denominazione dell’«Ufficiale giudiziario». Appiattimento derivante anche dal mancato recepimento della nota n. 10/12/11 del 18 giugno 1991 del Gabinetto del Ministro diretta al Consiglio Superiore della P.A. in cui erano predisposte le dotazioni organiche secondo il seguente criterio: 522 funzionari Unep, 1028 collaboratori Unep, 1900 assistenti Unep e 1900 operatori Unep.
Varie disattenzioni si sono consumate nell’ambito dei corridoi ministeriali.
A peggiorare l’organizzazione del settore Unep, creando ulteriore confusione nei ruoli del personale, è intervenuto il decreto legge n. 83/2015, come convertito in legge. La legge di conversione n. 132/2015 all’art. 21 quater autorizza il Ministero della Giustizia ad indire «procedure di contrattazione collettiva» per definire il passaggio dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari nelle figure rispettivamente del funzionario giudiziario e del funzionario Nep.
A completamento della riforma Delrio, un’ulteriore confusione sarà prevista con l’inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria di circa duemila dipendenti provenienti dagli enti locali.
La situazione attuale degli uffici registra che, con l’inquadramento degli operatori nel ruolo degli assistenti giudiziari, gradualmente è in atto un’emigrazione di molte unità verso le cancellerie, creando ovviamente difficoltà all’attività interna degli uffici.
Gli ex aiutanti, battezzati «ufficiali giudiziari», già legittimati da una nota ministeriale a firma del Dr. Cerrato, hanno acquisito il diritto a svolgere esecuzioni senza il crisma di una qualsiasi autorizzazione. Sulla base delle mutate situazioni, non è chiara la competenza in ordine ai rispettivi propri compiti d’istituto e sarà complicato stabilire le attribuzioni del personale.
La situazione abnorme che si registra è evidenziata dall’ipotetica e graduale «estinzione del profilo professionale di ufficiale giudiziario dell’area seconda previo passaggio a quello di funzionario Unep dell’area terza», con attribuzione della prima fascia economica. Premesso che tale iniziativa non deriva da alcuna «esigenza», è da porre una domanda agli autori di tale iniziativa: per caso gli Uffici Unep saranno affidati agli ex dipendenti degli Enti Locali? Probabilmente la telematica risolverà tutto ed il lavoro sarà affidato in ambiente esterno ai Palazzi di Giustizia.
Premesso che il passaggio in massa non ha precedenti in nessun settore della Pubblica Amministrazione, è da chiedere a coloro che dovessero tutelare sindacalmente il personale, su che base si possa accettare il superaffollamento di funzionari, quando i compiti d’istituto sono differenziati e non si ha bisogno di tanti «generali». Tra l’altro è da segnalare che gli attuali funzionari Unep decorati sul campo in massa non svolgono le funzioni demandate dal famoso D.P.R. n. 44/1990. Il contingente attuale è più che sufficiente, ed inoltre quale progressione sarebbe prevista per gli attuali funzionari Unep?
Nell’ambito delle modifiche apportate al processo esecutivo civile gli adempimenti impegnano in modo particolare l’organo del procedimento, al punto da «compensare» il funzionario sotto il profilo economico, secondo l’esito del procedimento.
Novità sono da segnalare in ordine al precetto, ai vari termini che sono stati dimezzati, alla pubblicità degli avvisi, nonché alle modalità telematiche riguardo alla ricerca dei beni da sottoporre al pignoramento, alla complessità delle operazioni di vendita.
Esplicitamente la legge è intervenuta sull’art. 122 del D.P.R. n. 1229/1959 evidenziando le modalità del compenso che rientrerà tra le spese di esecuzione, persino in caso di estinzione.
È da sottolineare la rassegnazione degli addetti ai lavori, forse tacitati dalla circostanza che le entrate per esecuzioni e notifiche, in via di estinzione, saranno compensate … dall’ipotetico compenso.
Dott. Marco Melli