Ripristino dell’Ufficio NEP di Ischia

 

RISPOSTE A QUESITI

Ripristino dell’Ufficio NEP di Ischia – Ricostituzione del fondo spese d’ufficio

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/801/03-1/2014/CA del 30 settembre 2014, diretta al Presidente della Corte d’Appello di Napoli e, per conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con il quesito vertente sulla materia in oggetto, viene chiesto a questo Ministero se è possibile ricostituire il fondo spese d’ufficio dell’UNEP di Ischia, ripristinato con decorrenza dal 1° novembre 2014, utilizzando il saldo attivo del medesimo all’atto dell’accorpamento all’Ufficio NEP di Napoli, avvenuto in data 13 settembre 2013 per gli effetti del D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 155.

In assenza di un’apposita disposizione normativa sull’argomento in questione, può senz’altro ritenersi valida l’interpretazione secondo la quale il legislatore, con l’emanazione del decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 14, abbia voluto ricreare tutte le condizioni operative dell’Ufficio NEP di Ischia preesistenti alla sua soppressione, ragione per la quale è necessario riconsegnare al neo designato Dirigente UNEP — indicato nel decreto n. 377 del 15 settembre 2014 della Presidenza di codesta Corte di Appello (allegato) —, da parte dell’Ufficio NEP di Napoli, le risorse economiche giacenti nel fondo spese d’ufficio fino alla data del pregresso funzionamento dell’UNEP di Ischia.

 

Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli

 

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Ripristino dell’Ufficio N.E.P. presso la Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 377 del 15 settembre 2014.

 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO

 

Rilevato che:

   – l’art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7/9/2012 ha disposto la soppressione delle Sezioni Distaccate dei Tribunali della Repubblica Italiana;

   – l’art. 10 del decreto legislativo n. 14 del 19/2/2014 ha disposto il ripristino temporaneo della Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli;

   – l’art. 1 del Decreto Ministeriale dell’8/5/2014 ha previsto, nel giorno 9/6/2014, la data di inizio del temporaneo funzionamento della Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli;

   – con nota del 21/7/2014 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione, è stato precisato che il ripristino dell’Ufficio N.E.P. di Ischia non possa avvenire prima del «recepimento concreto», da parte del Tribunale di Napoli, della normativa che impone il ripristino della Sezione Distaccata di Ischia;

   – con nota del Presidente del Tribunale di Napoli dell’8/9/2014 alla Corte d’Appello di Napoli, è stato comunicato che, con decreto n. 206/2014 dell’8/7/2014 del medesimo Presidente del Tribunale di Napoli, è stata proposta la modifica tabellare relativamente alle procedure in materia di lavoro e di esecuzione mobiliare di competenza territoriale della ripristinata Sezione Distaccata di Ischia, in modo da potersi procedere, presso detta sede, alla loro trattazione. Da tanto consegue che, da parte del Tribunale di Napoli, è stato integralmente recepito ed attuato quanto richiesto dal citato art. 10 del decreto legislativo n. 14/2014.

 

Considerato che:

   – appare conforme ai principi di legalità e di buona amministrazione ritenere che il legislatore, con il Decreto Legislativo n. 14 del 19/2/2014, abbia inteso ripristinare, sia pure temporaneamente, tutte le condizioni operative esistenti prima della soppressione della Sezione Distaccata di Ischia avvenuta con il Decreto Legislativo n. 155 del 7/9/2012, e che dunque debba essere riattivato anche l’Ufficio N.E.P. già in servizio presso detta sede. Tale interpretazione è sostenuta dalle seguenti osservazioni:

    a) il dettato normativo, apertis verbis, non esclude il ripristino dell’Ufficio N.E.P. presso la Sede Distaccata di Ischia; 

    b) il riferimento, sic et simpliciter, al ripristino della Sezione Distaccata di Ischia importa, in mancanza di puntuali condizioni negative e/o ostative, il ripristino delle condizioni logistiche ed operative esistenti prima della riforma della geografia giudiziaria attuata con la normativa dianzi citata. È, infatti, evidente che le ragioni che hanno indotto il legislatore ad operare la temporanea riapertura della Sezione Distaccata di Ischia valgono anche per il collegato Ufficio N.E.P.. Tali ragioni possono così sinteticamente riassumersi: la lontananza dell’isola di Ischia da Napoli; la sempre maggiore esiguità dei collegamenti marittimi fra le isole dell’arcipelago partenopeo e Napoli; le considerevoli difficoltà che, certamente, potrebbe incontrare il Foro dell’isola di Ischia per l’effettivo esercizio della sua attività professionale in caso di frammentazione degli Uffici Giudiziari competenti; il considerevole numero dei cittadini, interessati come parti o testi nei processi civili e penali, che vivono nell’isola di Ischia; ecc.;

   – il ripristino dell’Ufficio U.N.E.P. presso la Sezione Distaccata di Ischia non risulta contraddetto:

     1) da ragioni di tipo economico, perché esso non determina particolari oneri aggiuntivi per la spesa pubblica;

     2) da ragioni di tipo amministrativo e/o contabile, in quanto insussistenti condizioni ostative al riguardo.

In particolare:

    a) i locali, già destinati all’Ufficio N.E.P. presso la Sezione di Ischia prima della sua soppressione disposta con il decreto legislativo n, 155/2012, sono di proprietà del Comune di Ischia, ed il loro utilizzo, come nel passato, non comporta oneri economici in quanto concesso gratuitamente. I medesimi locali sono ancora fruibili in quanto, in virtù di autorizzazione sindacale dell’ottobre 2013, sono tuttora nella completa disponibilità degli ex Ufficiali Giudiziari di Ischia;

    b) non è stata ancora comunicata all’Agenzia delle Entrate competente la cessazione dell’Ufficio N.E.P. di Ischia; dunque, è ancora attivo il suo codice fiscale. Parimenti, sono ancora attive le credenziali operative (c.d. PIN) nei rapporti con l’INPS.

Ritenuto, pertanto, che, in corretta e completa attuazione del Decreto Legislativo n. 14 del 19/2/2014, debba essere ripristinato anche l’Ufficio N.E.P. presso la Sezione Distaccata di Ischia, sì dispone procedersi in tal senso, precisandosi che:

   – la data di inizio del temporaneo funzionamento dell’Ufficio N.E.P. presso la Sezione Distaccata di Ischia va fissata all’1/11/2014 per motivi contabili e per consentire un sufficiente termine per i necessari adempimenti organizzativi;

   – la sorveglianza diretta del personale U.N.E.P. in servizio presso la Sezione Distaccata di Ischia ricade sul Magistrato Coordinatore della medesima Sezione Distaccata ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229;

   – l’Ufficio N.E.P. presso la Sezione Distaccata di Ischia va ripristinato negli stessi locali già utilizzati in precedenza nell’ambito della struttura comunale che ospita la medesima Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli;

   – all’Ufficio N.E.P. è destinato il seguente personale, che già era in servizio presso la Sede Distaccata di Ischia prima della sua soppressione, e precisamente:

    a) il Funzionario U.N.E.P. SCIALLA Vincenzo;

    b) l’Ufficiale Giudiziario RIZZOTTO Dario;

    c) l’Ufficiale Giudiziario PUCA Antimo;

    d) l’Assistente Giudiziario VITALI Attilio;

   – il Funzionario SCIALLA Vincenzo, quale unico dipendente con tale qualifica, in conformità a quanto già disposto con ordine di servizio del 2/10/2010 del Magistrato Coordinatore presso la Sezione Distaccata di Ischia, riprenderà ad espletare funzioni di dirigente dell’Ufficio N.E.P. di Ischia;

   – permangono all’UNEP di Napoli l’Ufficiale Giudiziario ROSIELLO Laura in quanto vincitrice di interpello per I’UNEP di Napoli e l’Assistente Giudiziario SAVARESE Annalisa n.q. di rappresentante sindacale nella sede di Napoli.

 

 

Per tutte le ragioni indicate, il Presidente della Corte d’Appello di Napoli

 

DECRETA

 

   1) il ripristino dell’U.N.E.P. presso la Sezione Distaccata di Ischia con decorrenza 1/11/2014;

   2) al predetto Ufficio U.N.E.P. presso la Sezione Distaccata di Ischia vengono addetti:

    a) il Funzionario U.N.E.P. SCIALLA Vincenzo;

    b) l’Ufficiale Giudiziario PUCA Antimo;

    c) l’Ufficiale Giudiziario RIZZOTTO Dario;

    d) l’Assistente Giudiziario VITALI Attilio.

Il presente decreto, per ogni opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza al fine della sua corretta e completa applicazione, va immediatamente comunicato:

   – al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Roma;

   – al sig. Procuratore Generale della Repubblica di Napoli;

   – al sig. Presidente del Tribunale di Napoli;

   – al sig. Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;

   – al sig. Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di Napoli;

   – al sig. Dirigente dell’U.N.E.P. dì Napoli, che, a sua volta, provvederà a comunicarlo al personale interessato;

   – al sig. Presidente dell’Associazione Forense della Sezione di Ischia;

   – alle OO.SS. territoriali e alle RR.SS.UU..

 

Il Presidente della Corte d’Appello di Napoli

Dott. Antonio Buonajuto

 

Il Presidente Delegato

Dott. Antonio Robustella

 

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Competenza territoriale dell’Ufficio NEP di Napoli per le notificazioni da eseguirsi nell’isola di Ischia

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/673/03-1/2014/CA del 21 luglio 2014, diretta al Presidente della Corte d’Appello di Napoli e, per conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con il quesito posto da un ufficiale giudiziario in servizio presso l’Ufficio NEP di codesta Corte di Appello, si chiede «di conoscere il parere … in merito alla possibilità per il personale Unep della Corte di Appello di Napoli, di poter ancora eseguire di persona nei comuni dell’isola d’Ischia le notificazioni o se debba, invece, giusto il disposto del 3° comma dell’art. 34 del D.P.R. 1229/1959, limitarsi agli atti di esecuzione e comunque agli atti diversi da quelli di notificazione e protesto».

Con il D.M. 8 maggio 2014 è stata determinata, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate insulari dei Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Livorno e Napoli in Lipari, Portoferraio e Ischia, temporaneamente ripristinate ai sensi del medesimo articolo. Con riferimento specifico ai comuni dell’isola di Ischia, l’art. 1 del precitato D.M. ha statuito che la data di funzionamento della sezione distaccata del Tribunale di Ischia è fissata per il giorno 9 giugno 2014.

Nonostante la previsione normativa, mancando allo stato il recepimento concreto della stessa da parte del Tribunale di Napoli con l’emanazione di un provvedimento che dia disposizioni di attuazione, l’Ufficio NEP di Ischia risulta di fatto non ripristinato, per cui le relative attività istituzionali rimangono temporaneamente incardinate, nel loro complesso, presso l’Ufficio NEP di Napoli ed espletate con le modalità previste dalla normativa vigente.

Pertanto, il riferimento all’art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 («Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari»), citato nel quesito, non trova applicazione nella fattispecie di cui trattasi, in quanto la menzionata norma si riferisce ad un Ufficio NEP formalmente costituito e che allo stesso tempo è nella materiale impossibilità di funzionare per mancanza di personale.

 

Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli