Appello – Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – È conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti
(cod. proc. pen.: artt. 468 I co., 603)
— La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall’art. 468 cod. proc. pen. (Sent. n. 41808, Sez. II, del 27-9-2013).
* Atto abnorme – Fattispecie
(cod. proc. pen.: artt. 130, 321; cod. pen.: art. 240 II co.)
— È abnorme l’ordinanza con cui il giudice, avendo omesso di disporre con la sentenza di condanna la confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito utilizzando il procedimento per la correzione di errori materiali (Sent. n. 43521, Sez. I, del 19-9-2013).
Circolazione stradale – Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reato – Sospensione della patente di guida – Applicazione nei confronti di chi non abbia mai conseguito la patente – Esclusione
(cod. strad.: art. 222)
— È preclusa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell’accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l’abbia mai conseguita. Tantomeno, in tal caso, non può esser precluso per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenere lo stesso titolo di abilitazione alla guida (Sent. n. 38645, Sez. IV, del 19-9-2013).
Concorso di persone nel reato commissivo mediante omissione – Obbligo giuridico di impedire l’evento – Responsabilità del garante – Criterio di necessità
(cod. pen.: artt. 40 II co., 42, 43, 110)
— In tema di concorso mediante omissione nel reato commissivo, in presenza dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, perché possa aversi responsabilità del garante, occorre che questi si sia rappresentato l’evento, nella sua portata illecita; tale rappresentazione può consistere anche nella prospettazione dell’evento come evenienza solo eventuale. La responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità. I segnali perspicui non possono che riguardare lo specifico evento che si intende porre a carico del garante omittente; essi devono essere stati percepiti ed assunti nel loro reale significato dal soggetto di cui trattasi; una condizione di dubbio circa la loro significatività non è di per sé incompatibile con l’accettazione dell’evento (Sent. n. 36399, Sez. IV, del 5-9-2013).
Concorso omissivo nel reato ex art. 40 II co. cod. pen. – È configurabile anche rispetto ai reati di mera condotta
(cod. pen.: artt. 40 II co., 110)
— È configurabile il concorso per omissione, ex art. 40, comma 2, c.p., rispetto anche ai reati di mera condotta, a forma libera o vincolata. (Fattispecie relativa a concorso nel delitto di detenzione e porto di armi ritenuto configurabile nei confronti di un sottufficiale dei carabinieri che non ne aveva impedito la commissione) (Sent. n. 43273, Sez. I, del 23-9-2013).
Dibattimento – Istruzione dibattimentale – Ammissione di nuove prove
(cod. proc. pen.: artt. 507, 517, 519 I co., 523, 524)
— È legittima la contestazione di una circostanza aggravante al termine dell’escussione testimoniale disposta, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., subito dopo le conclusioni formulate dalle parti nella discussione finale, ferma restando la concedibilità all’imputato di un termine a difesa (Sent. n. 36717, Sez. feriale, del 6-9-2013).
Documentazione degli atti – Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione
(cod. proc. pen.: art. 141 bis; D.L. 8/1991: art. 11; L. 45/2001: art. 4)
— Le particolari forme di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall’art. 141 bis cod. proc. pen. riguardano l’interrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in stato di «detenzione», per cui, data l’accezione che nel nostro ordinamento deve riconoscersi a tale locuzione, non può essere considerato detenuto il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall’art. 11 del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, sia trasferito in luogo protetto, dato che egli non perde la libertà personale ma, tutt’al più, subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base ad un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto (Sent. n. 41761, Sez. I, del 16-9-2013).
Edilizia – Manufatto – Pertinenza – Criteri di necessità
(D.P.R. 380/2001)
— In materia edilizia, affinché un manufatto presenti il carattere della pertinenza si richiede che abbia una propria individualità, che sia oggettivamente preordinato a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato, che sia sfornito di autonomo valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. (Nella specie, il manufatto era un «gazebo in legno con copertura») (Sent. n. 37376, Sez. III, del 12-9-2013).
* Espulsione dello straniero dallo Stato nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni – È una misura di sicurezza personale – Conseguenza
(cod. pen.: art. 235; D.L. 92/2008: art. 1 lett. a; L. 125/2008)
— L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni — prevista dall’art. 235 c.p., come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, in L. n. 125 del 2008 —, costituisce una misura di sicurezza personale e, in quanto tale, opera in riferimento anche ai fatti criminosi commessi prima della novella, discendendo l’applicazione dall’attualità della pericolosità (Sent. n. 44188, Sez. III, del 19-9-2013).
Falsità documentale – Inidoneità dell’azione – Criterio di necessità
(cod. pen.: artt. 49 II co., 476 e segg.)
— In tema di falso documentale, ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 c.p., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell’atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, le aggiunte evidenti, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz’altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore (Sent. n. 37314, Sez. V, dell’11-9-2013).
Fermo di indiziato di delitto – Requisito della concretezza del pericolo di fuga – Criterio di sufficienza
(cod. proc. pen.: art. 384)
— In tema di fermo, il requisito della concretezza del pericolo di fuga non implica una particolare intensità cioè un grado particolarmente elevato di probabilità, ma solo l’esistenza di un pericolo reale, effettivo e non immaginario. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di non convalida del fermo sul presupposto della ritenuta non sussistenza del pericolo pur a fronte delle dichiarazioni dell’indagato circa l’intenzione di reperire, sia pure da frontaliere, un lavoro all’estero il più presto possibile) (Sent. n. 39452, Sez. III, del 24-9-2013).
Giudicato – Divieto di un secondo giudizio – Fattispecie relativa a provvedimenti in materia di libertà personale aventi ad oggetto la medesima condotta criminosa, uno restrittivo e l’altro di ripristino dello stato di libertà
(cod. proc. pen.: artt. 292, 309, 649)
— Quando nei confronti dello stesso soggetto sono stati emanati due provvedimenti in materia di libertà personale aventi ad oggetto la medesima condotta criminosa, uno restrittivo e l’altro di ripristino dello stato di libertà, va applicato il principio del favor rei, che si concretizza nel favor libertatis, desumibile dal tenore dell’art. 649 cod. proc. pen., con conseguente esecuzione del provvedimento favorevole all’imputato (Sent. n. 42430, Sez. I, del 16-9-2013).
Giudicato – Divieto di un secondo giudizio per il condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili – È inapplicabile al procedimento che abbia ad oggetto misure cautelari – Fondamento
(cod. proc. pen.: artt. 272, 649)
— Il divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nel caso in cui per il medesimo fatto sia stata pronunciata sentenza (ovvero decreto penale) irrevocabile, è inapplicabile, sia pure in via soltanto analogica, al procedimento che abbia ad oggetto misure cautelari, in cui non esiste e non può esistere alcuna preclusione formata da precedenti giudicati, dato che l’apprezzamento delle esigenze cautelari dipende da circostanze necessariamente mutevoli nel tempo (Sent. n. 41119, Sez. VI, del 18-9-2013).
Maltrattamento di animali (nella specie, cani) – Collare elettronico – È incompatibile con la natura del cane – Fondamento
(cod. pen.: art. 544 ter)
— Il collare elettronico è certamente incompatibile con la natura del cane poiché si fonda sulla produzione di scosse od altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all’animale provocando reazioni varie. Trattasi di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull’integrità psico-fisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività (Sent. n. 38034, Sez. III, del 17-9-2013).
Mandato d’arresto europeo – Proroga, per cause di forza maggiore, del termine per la decisione sulla richiesta di consegna – Ordinanza – Impugnabilità – Esclusione
(L. 69/2005: art. 17 II co.; cod. proc. pen.: art. 568)
— In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile l’ordinanza con cui la Corte d’Appello proroga, per cause di forza maggiore, il termine per la decisione sulla richiesta di consegna, ai sensi dell’art. 17, comma secondo, della legge 22 aprile 2005 n. 69 (Sent. n. 37090, Sez. feriale, del 10-9-2013).
Mandato d’arresto europeo – Richiesta di informazioni integrative – Effetto
(L. 69/2005: art. 16 I co.)
— In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta di informazioni integrative, trasmessa allo Stato membro di emissione ai sensi dell’art. 16, comma primo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, determina un automatico prolungamento dei termini entro cui deve intervenire la decisione sulla richiesta di consegna, senza necessità di adottare un formale provvedimento di proroga del termine (Sent. n. 37514, Sez. feriale, del 13-9-2013).
Mandato d’arresto europeo – Rifiuto della consegna
(L. 69/2005: art. 18 lett. r; cod. pen.: art. 163)
— In tema di mandato di arresto europeo, qualora la consegna del cittadino sia rifiutata ai sensi dell’art. 18, comma primo, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, e sia disposta l’esecuzione della pena in Italia, deve escludersi che la sentenza della Corte d’appello possa disporre la sospensione condizionale di tale esecuzione, trattandosi di valutazione concernente una causa estintiva del reato, come tale spettante solo all’Autorità dello Stato richiedente (Sent. n. 36937, Sez. feriale, del 5-9-2013).
Misure cautelari personali – Criteri di scelta – Riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua
(cod. proc. pen.: art. 275 IV co.; L. 354/1975: art. 11)
— In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario, non determina di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ai fini dell’operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo essere salvaguardate, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 354 del 1975, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell’amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti (Sent. n. 39980, Sez. VI, del 26-9-2013).
Misure cautelari personali – Divieto di applicazione allorché sia ipotizzabile la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nell’eventualità di condanna nel giudizio di merito – Ambito di riferimento
(cod. proc. pen.: art. 272; cod. pen.: art. 163)
— Il divieto di applicazione di una misura cautelare, allorché sia ipotizzabile la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nell’eventualità di condanna nel giudizio di merito, è riferibile soltanto allo stato di detenzione carceraria o domiciliare e non alle altre limitazioni della libertà personale. (Fattispecie relativa alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.) (Sent. n. 39976, Sez. VI, del 26-9-2013).
Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Istanza di dissequestro formulata da un soggetto terzo rivendicante in relazione ad un bene sottoposto a vincolo preventivo – Obbligo del giudice di verificare la sussistenza sia del titolo di proprietà vantato dal terzo sia la sua buona fede – Sussistenza
(cod. proc. pen.: artt. 125, 321, 325)
— A fronte di un’istanza di dissequestro formulata da un soggetto terzo rivendicante in relazione ad un bene sottoposto a vincolo preventivo ex art. 321 c.p.p., il giudice deve verificare la sussistenza sia del titolo di proprietà vantato dal terzo sia la sua buona fede: in caso contrario, l’omessa disamina delle suddette circostanze determina una carenza assoluta di motivazione che integra, a sua volta, la violazione dell’art. 125 c.p.p., rilevante ex art. 325 c.p.p. (Sent. n. 38659, Sez. II, del 19-9-2013).
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale e concorso omissivo nel reato ex art. 40 II co. cod. pen. – Elementi distintivi
(cod. pen.: artt. 40 II co., 110, 361)
— Il concorso omissivo nel reato ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. si distingue dalla fattispecie di omessa denuncia di reato, di cui all’art. 361 c.p., in quanto in quest’ultima ipotesi il pubblico ufficiale si limita ad omettere o ritardare di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza, nella prima, invece, non pone in essere un comportamento doveroso, di carattere positivo, che avrebbe potuto impedire la commissione di un reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto configurabile il concorso nel delitto di detenzione e porto di armi di un sottufficiale dei carabinieri che, partecipando ad un incontro tra due soggetti da lui propiziato e sapendo che uno dei due era armato, aveva omesso di sequestrare l’arma medesima) (Sent. n. 43273, Sez. I, del 23-9-2013).
Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Quando può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare
(L. 354/1975: art. 47; cod. proc. pen.: art. 272)
— L’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, soltanto se la valutazione del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura (Sent. n. 42579, Sez. I, del 17-9-2013).
Ordinamento penitenziario – Sanzione disciplinare inflitta a soggetto detenuto – Deve essere preceduta dalla contestazione della violazione – Fondamento e conseguenze in caso di inosservanza
(L. 354/1975: art. 38; Cost.: art. 24 II co.)
— In tema di sanzione disciplinare inflitta a soggetto detenuto, l’inosservanza della regola procedurale secondo cui l’applicazione di una sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione della violazione determina, traducendosi nella lesione di principi fondamentali di garanzia, l’illegittimità della decisione adottata e la sua sindacabilità da parte del giudice (Sent. n. 42420, Sez. I, del 16-9-2013).
Peculato del curatore fallimentare – Fattispecie
(cod. pen.: art. 314; R.D. 267/1942: art. 230)
— Integra il delitto di peculato e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento la condotta del curatore che, prima di consegnarle a seguito di pressanti e formali richieste del nuovo curatore fallimentare e negando in precedenza di averle ricevute, abbia trattenuto per lungo tempo dopo la loro acquisizione somme di pertinenza del fallimento. (Fattispecie relativa a canoni di locazione di pertinenza della procedura fallimentare riscossi dal curatore e mai versati sul libretto bancario intestato alla procedura medesima) (Sent. n. 41094, Sez. VI, del 18-9-2013).
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope – Circostanza attenuante del fatto di lieve entità – Valutazione – Criteri di necessità
(D.P.R. 309/1990: art. 73 V co.)
— In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e quindi sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (Sent. n. 39977, Sez. VI, del 19-9-2013).
Prova indiziaria – Valutazione – Criteri di necessità
(cod. proc. pen.: art. 192 II co.)
— In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dall’operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sent. n. 42482, Sez. II, del 19-9-2013).
Reati associativi – Sodalizio criminoso che abbia diramazioni e centri operativi in varie parti del mondo tra cui l’Italia – Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza – Fondamento
(cod. pen.: artt. 9, 416; cod. proc. pen.: art. 1)
— La natura permanente del reato associativo, la struttura organizzata che lo caratterizza e la stabilità del vincolo che avvince i vari partecipi nel perseguimento di un comune programma impongono, in assenza di elementi che dimostrino il contrario, di considerare unitariamente i vari momenti operativi, anche se attuati su territori diversi, di non parcellizzarli e di ritenere che il fatto-reato sia lo stesso e che la partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminoso che ha diramazioni e centri operativi in varie parti del mondo acquista rilevanza ai fini della giurisdizione se uno o più dei centri sia operante in Italia, dovendo in tal caso il reato ritenersi interamente punibile secondo la legge italiana e ad opera dell’Autorità giudiziaria dello Stato (Sent. n. 36719, Sez. feriale, del 6-9-2013).
Sentenza – Condanna dell’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» – Necessità – Fondamento costituzionale: presunzione di non colpevolezza
(cod. proc. pen.: art. 533 I co.; Cost.: art. 27 II co.)
— Il giudice penale deve — al contrario di quel che è il compito accertatorio del giudice civile improntato al principio del «più probabile che non» — giungere all’unica ricostruzione fattuale realmente ragionevole, poiché altrimenti permane lo spazio per una ragionevolezza contraria, ovvero il ragionevole dubbio, dovendosi invece pervenire ad un accertamento qualificabile, appunto, «come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio». La certezza che deve connotare l’esito della cognizione del giudice penale discende, infatti, direttamente dal principio costituzionale della presunzione della non colpevolezza, che si traduce appunto nella necessità che la condanna si fondi sulla certezza processuale (cioè acquisita secondo le modalità probatorie previste dalla legge processuale) della responsabilità dell’imputato (Sent. n. 37373, Sez. III, del 12-9-2013).
Sequestro – Interesse del proprietario dei beni sequestrati a contestare attraverso l’appello proposto al tribunale del riesame il permanere delle condizioni giustificative del vincolo
(cod. proc. pen.: artt. 253, 263, 321, 322 bis; cod. pen.: art. 240)
— Permane l’interesse del proprietario di beni caduti in sequestro a contestare attraverso l’appello proposto al tribunale del riesame il permanere delle condizioni giustificative del vincolo, anche quando sia intervenuta sentenza non irrevocabile che abbia disposto la confisca degli stessi beni. (In motivazione la Corte ha chiarito che le statuizioni contenute in una sentenza non ancora irrevocabile non mutano il titolo giuridico dell’ablazione) (Sent. n. 42362, Sez. III, del 18-9-2013).
Sequestro preventivo – Cosa sequestrata che sia stata successivamente restituita a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell’esecuzione del sequestro
(cod. proc. pen.: artt. 321, 322, 568 IV co.)
— In tema di sequestro preventivo, qualora la cosa sequestrata sia stata successivamente restituita a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell’esecuzione del sequestro, l’originario possessore, legittimato alla proposizione del riesame, perde interesse all’impugnazione, non potendo conseguire, per effetto dell’eventuale accertamento di illegittimità della misura cautelare, il ripristino nella disponibilità del bene, mentre il distinto provvedimento di restituzione è autonomamente impugnabile con la forma dell’incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del tribunale del riesame, investito a seguito di annullamento con rinvio del precedente decreto confermativo, essendo nelle more il bene stato restituito a soggetto diverso dall’istante) (Sent. n. 41114, Sez. VI, del 18-9-2013).
Stranieri – Espulsione del cittadino extracomunitario a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione – Opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza – È assoggettata alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni
(D.Lgs. 286/1998: art. 16; cod. proc. pen.: art. 568)
— L’opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l’espulsione del cittadino extracomunitario ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è assoggettata alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in forza delle quali i motivi possono essere sì formulati successivamente alla dichiarazione, ma pur sempre entro il termine stabilito per la presentazione dell’impugnazione (Sent. n. 41753, Sez. I, del 16-9-2013).
Stupefacenti – Acquirente di modiche quantità nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale – Deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti – Conseguenza
(D.P.R. 309/1990; cod. proc. pen.: art. 362)
— L’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale, con la conseguenza che sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni dallo stesso rese in tale veste (Sent. n. 39981, Sez. VI, del 26-9-2013).
Termini – Richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione – Decisione del giudice dell’esecuzione
(cod. proc. pen.: artt. 175, 670)
— Il giudice dell’esecuzione decide sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione anche quando, investito della richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento, la dichiari inammissibile (Sent. n. 39279, Sez. VI, del 23-9-2013).
Violenza in occasione di competizioni sportive – Misure di contrasto – Si applicano anche al «bagarino»
(D.L. 28/2003; L. 88/2003)
— La disciplina in vigore in materia di contrasto ai fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive impone di applicare anche al c.d. «bagarino» alcune misure previste per coloro che compiano atti violenti in occasione di o in connessione a manifestazioni sportive (Sent. n. 37279, Sez. III, dell’11-9-2013).
Violenza privata – Nozione di «violenza»
(cod. pen.: art. 610)
— In tema di violenza privata, il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare od omettere qualcosa contro la propria volontà. (Nel caso in esame, l’imputato, ponendosi con la propria autovettura davanti al veicolo della persona offesa, in modo da ostacolargli il percorso, fino a costringerlo ad arrestare la marcia, ha mantenuto un comportamento ostruttivo capace di determinare la costrizione psicologica della persona offesa, incidendo sulla sua libera e pacifica circolazione stradale e imponendogli un non programmato e voluto arresto del veicolo) (Sent. n. 40346, Sez. V, del 30-9-2013).
Violenza privata – Tentativo – Fattispecie
(cod. civ.: art. 147; cod. pen.: artt. 56, 610)
— È ben vero che la potestà genitoriale comprende la facoltà di stabilire in quale ambito — spaziale e personale — debba vivere il figlio, ma tale facoltà non può essere esercitata in contrasto con le «aspirazioni» dei figli (art. 147 c.c.) e, a maggior ragione, con i loro bisogni più profondi, giacché, altrimenti, quella potestà si risolverebbe in una forma di tutela di natura padronale. (Nella specie, il minore ha subìto, da parte della madre, una forte pressione, rivolta a costringerlo a rimettere la querela presentata, contro di lei, dal padre, prima di morire. Pressione esercitata con la minaccia di separarlo dalla nonna paterna, con cui il ragazzo conviveva dalla morte del padre e con cui aveva stabilito un significativo rapporto affettivo e, insieme alla quale, aveva ritrovato uno spazio di vita funzionale alla sua serenità. E ciò è stato fatto dall’imputata non per migliorare la condizione del minore o per recuperare il rapporto con lui, ma per ottenere comportamenti che soddisfacevano il suo esclusivo interesse personale (contrastante con quello del figlio). Logica e coerente, oltre che giuridicamente corretta, è, pertanto, la conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello, secondo cui la vicenda andava ricondotta alla fattispecie di cui agli artt. 56 – 610 c.p., sotto forma di tentativo non andato in porto) (Sent. n. 37324, Sez. V, dell’11-9-2013).