Massime penali della Cassazione di maggio 2014

Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari – È un reato a forma libera – Conseguenza

(cod. pen.: art. 440)

— Il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, previsto dall’art. 440 c.p., è a forma libera e quindi può realizzarsi anche mediante attività non occulte o fraudolente, né espressamente vietate dalla legge (Sent. n. 22618, Sez. I, del 30-5-2014).

 

Appropriazione indebita – Fattispecie

(cod. pen.: art. 646)

— Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del creditore che, a fronte dell’inadempimento del debitore, eserciti a fini di garanzia del credito il diritto di ritenzione sulla cosa di proprietà di quest’ultimo legittimamente detenuta in ragione del rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sul bene atti di disposizione che rivelino l’intenzione di convertire il possesso in proprietà (Sent. n. 22188, Sez. II, del 29-5-2014).

 

Arresto – Quasi flagranza – Configurabilità – Criterio di necessità

(cod. proc. pen.: art. 382)

— In tema di arresto, ai fini della configurabilità della condizione di quasi-flagranza, è necessario che l’episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e che l’autore di esso si sia dato alla fuga, non ricorrendo tale ipotesi laddove la polizia si attivi alla ricerca del soggetto agente a distanza di tempo e solo a seguito delle dichiarazioni della persona offesa (Sent. n. 21900, Sez. VI, del 28-5-2014).

 

Associazione per delinquere – Profitto del reato – Nozione

(cod. pen.: artt. 322 ter, 416; L. 146/2006: art. 11)

— Il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente (L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11), è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall’esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (Sent. n. 21831, Sez. II, del 28-5-2014).

 

Atti persecutori – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: art. 612 bis)

— Il delitto di atti persecutori non richiede, ai fini della propria configurazione, il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, correttamente precisando che tale stato può essere dedotto, come nel caso di specie, dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sent. n. 21001, Sez. V, del 23-5-2014).

 

Corruzione per un atto d’ufficio – Fattispecie

(cod. pen.: art. 318)

— Rientra nella fattispecie della corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.) il comportamento dell’incaricato di pubblico servizio che, svolgendo compiti preparatori nella procedura di definizione dei rapporti tra privati proponenti e l’ente di appartenenza, percepisca elevate somme di denaro per «agevolare e velocizzare» la conclusione di contratti di compravendita di immobili. In siffatta ipotesi le dazioni di denaro non sono correlate ad atti contrari ai doveri di ufficio, non essendo ravvisabile alcuna violazione delle regole «interne» poste a presidio dello svolgimento del servizio pubblico; al contrario, è riscontrabile la violazione del principio di imparzialità che, connotandosi, soprattutto, come «dovere esterno», è posto a garanzia da favoritismi o da deviazioni per tornaconto personale da parte dell’agente: di detto principio di imparzialità l’accettazione dell’indebita «retribuzione» costituisce senz’altro un vulnus, ancorché quest’ultima sia riferita ad un atto legittimo (Sent. n. 22707, Sez. VI, del 30-5-2014).

 

Danneggiamento – Elemento oggettivo – Nozione

(cod. pen.: art. 635)

— L’elemento oggettivo del reato di danneggiamento consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza del reato (Sent. n. 18842, Sez. V, del 7-5-2014).

 

Diffamazione – Elemento soggettivo – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 595)

— In tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria sia conosciuta da più persone, essendo pertanto necessario che l’autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento che egli deve rappresentarsi e volere (Sent. n. 22853, Sez. V, del 30-5-2014).

 

Emissione di fatture per operazioni inesistenti – Elemento soggettivo – Dolo specifico – Necessità

(D.Lgs. 74/2000: art. 8)

— Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti richiede quale elemento soggettivo il dolo specifico, non equiparabile a quello generico neppure in sede cautelare, necessitando inoltre di essere specificatamente motivato e sostenuto da gravi indizi (Sent. n. 19116, Sez. III, del 9-5-2014).

 

Evasione – Fattispecie

(cod. pen.: art. 385)

— Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere. (Nel caso di specie, l’imputato aveva giustificato il proprio comportamento in ragione delle minacce subite ad opera del fratello convivente e delle condizioni fatiscenti dell’immobile in cui era ristretto in esecuzione della misura cautelare) (Sent. n. 22109, Sez. VI, del 29-5-2014).

— Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sent. n. 22109, Sez. VI, del 29-5-2014).

 

Furto – Causa di non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti – Quando non trova applicazione

(cod. pen.: artt. 624, 649)

— La causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p., relativa alla non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti, non trova applicazione qualora la cosa sottratta appartenga anche a persona estranea alla cerchia parentale considerata dalla norma, ma solo perché quest’ultima è, al pari del soggetto passivo proprio, titolare del bene giuridico tutelato dall’art. 624 c.p. Principio, questo, che non può essere esteso all’ipotesi in cui l’interesse del quale l’estraneo è portatore risulti esterno all’area di lesione tipica considerata dalla norma incriminatrice (Sent. n. 18885, Sez. V, del 7-5-2014).

 

Furto in abitazione – Configurabilità – Criterio di necessità

(cod. pen.: artt. 624 bis I co., 625 I co. n. 1; L. 128/2001: art. 2 II co.)

— Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista il nesso finalistico — e non un mero collegamento occasionale — fra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell’art. 624 bis cod. pen., inserito dall’art. 2, comma 2, L. n. 128 del 2001, pur ampliando l’area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha innovato in ordine alla strumentalità dell’introduzione nell’edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, nesso già preteso dalla previgente normativa (art. 625, comma 1, n. 1, c.p.) (Sent. n. 21293, Sez. V, del 26-5-2014).

 

Indagini preliminari – Chiusura – Atti compiuti dopo la scadenza del termine – Inutilizzabilità – Quando non opera

(cod. proc. pen.: art. 405)

— La sanzione di inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine previsto per le indagini preliminari non opera quando l’atto sia stato assunto nell’ambito di indagini diverse volte ad individuare i soggetti responsabili di altri reati, in quanto la sanzione è geneticamente connessa alle indagini nell’ambito delle quali è stato compiuto l’atto medesimo (Sent. n. 19553, Sez. V, del 12-5-2014).

 

Maltrattamenti in famiglia – Atti lesivi che si siano alternati con periodi di normalità nella condotta dell’agente e di accordo con i familiari – Non escludono il reato

(cod. pen.: art. 572)

— Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità nella condotta dell’agente e di accordo con i familiari, poiché, data la natura abituale del delitto in oggetto, l’intervallo di tempo tra una serie e l’altra di episodi lesivi non fa venir meno l’esistenza dell’illecito. La condotta ben può comprendere, dunque, momenti di pausa (Sent. n. 19514, Sez. VI, del 12-5-2014).

 

Maltrattamenti in famiglia – Pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 572)

— Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p., è necessario che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione si inquadrino in un rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente capace di assumere una natura para-familiare perché connotato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, da una situazione di soggezione di una parte nei confronti dell’altra (Sent. n. 18832, Sez. VI, del 7-5-2014).

 

Minaccia – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: art. 612)

— Il reato di minaccia, essendo un reato formale di pericolo, non postula l’intimidazione effettiva del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato, in relazione alle concrete circostanze di fatto, sia tale potenzialmente da incutere timore e da incidere nella sfera di libertà psichica del soggetto passivo (Sent. n. 19203, Sez. V, del 9-5-2014).

 

Minaccia – Gravità del male minacciato – Accertamento – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 612)

— In tema di minaccia, la gravità del male minacciato va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, dette espressioni abbiano ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Sent. n. 19203, Sez. V, del 9-5-2014).

 

Misure cautelari personali – Gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari – Insussistenza – Rilevabilità in sede di legittimità

(cod. proc. pen.: artt. 273, 274, 311)

— L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Sent. n. 18722, Sez. III, del 6-5-2014).

 

Omicidio – Circostanza aggravante dell’aver agito con crudeltà – Reiterazione di colpi di coltello – Configurabilità dell’aggravante – Condizione

(cod. pen.: artt. 61 n. 4, 575)

— In tema di omicidio, la reiterazione di colpi di coltello può integrare l’aggravante dell’avere agito con crudeltà qualora, per il numero dei colpi inferti, non sia soltanto funzionale al delitto, ma costituisca espressione della volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell’evento morte (Sent. n. 18332, Sez. I, del 5-5-2014).

 

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli – Martelletto frangi vetro – Non rientra fra gli strumenti atti ad aprire o forzare serrature – Ragione

(cod. pen.: art. 707)

— In tema di reati di porto ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature, ai fini della condotta sanzionata dall’art. 707 c.p., il concetto di «serratura» non può essere esteso al punto da includervi i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno; di conseguenza fra gli strumenti atti ad aprire o forzare serrature non può essere incluso il martelletto frangi vetro o qualunque altro oggetto idoneo ad infrangere un vetro (Sent. n. 18393, Sez. II, del 5-5-2014).

 

Pubblico ufficiale – Svolgimento di un’attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi – Necessità – Esclusione – Fondamento

(cod. pen.: art. 357)

— Per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un’attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi — nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell’attività medesima — giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell’ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l’attuazione completa e connaturale dei fini dell’ente pubblico e non può essere isolato dall’intero contesto delle funzioni pubbliche (Sent. n. 22707, Sez. VI, del 30-5-2014).

 

Rapina – Circostanza aggravante del travisamento – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: art. 628 III co. n. 1)

— Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sent. n. 21890, Sez. VI, del 28-5-2014).

 

Reati edilizi – Lottizzazione abusiva – Periculum in mora che legittima il sequestro preventivo – Deve essere attuale – Conseguenza

(D.P.R. 380/2001: art. 30; cod. proc. pen.: art. 321 I e III co.)

— In materia di lottizzazione abusiva, il periculum in mora che, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., legittima il sequestro preventivo e consiste nella necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare l’aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di esso, deve essere attuale, con la conseguenza che qualora, anche per fatti sopravvenuti (nel caso di specie, stipula di una convenzione urbanistica con il Comune), le esigenze di cautela vengano meno, deve farsi luogo alla revoca ai sensi dell’art. 321, comma terzo, c.p.p. (Sent. n. 18321, Sez. III, del 5-5-2014).

 

Responsabilità medica – Omicidio colposo di un paziente – Valutazione del giudice – Criteri di necessità

(cod. pen.: art. 589)

— In tema di responsabilità medica in ordine al reato di omicidio colposo di un paziente, l’apprezzamento del giudice si fonda non solo sull’impossibilità di dimostrare la certa evitabilità dell’evento per effetto di un trattamento sanitario tempestivo e corretto ma, più radicalmente, sull’assenza di elementi di prova idonei a consentire qualunque significativo approfondimento probatorio sulle cause dell’evento neppure in dibattimento, non essendo stata disposta l’autopsia e disponendosi solo di informazioni cartacee (Sent. n. 18812, Sez. IV, del 7-5-2014).

 

Sequestro di persona – Configurabilità – Prescinde dalla durata dello stato di privazione della libertà

(cod. pen.: art. 605)

— La configurabilità del delitto di sequestro di persona prescinde dalla durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve. (Nella specie, la vittima, dopo essere stata colpita con calci e pugni, era stata legata ad un letto con una catena, assicurata, da un lato, con un lucchetto e, dall’altro lato, con una fascetta di plastica bianca. Solo dopo mezz’ora la donna, approfittando del fatto che l’aggressore aveva fissato la fascetta al contrario, era riuscita a liberarsi) (Sent. n. 21314, Sez. VI, del 26-5-2014).

 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Sequestro preventivo funzionale alla confisca «per equivalente» – Ambito

(cod. pen.: artt. 322 ter, 640 bis; cod. proc. pen.: art. 321)

— In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il sequestro preventivo funzionale alla confisca «per equivalente» non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato e la questione attinente al quantum dei beni sottoponibili a sequestro, incidendo sulla legittimità del provvedimento, non attiene alla fase esecutiva (Sent. n. 21622, Sez. VI, del 27-5-2014).