Appropriazione indebita – Fattispecie
(cod. pen.: art. 646; cod. civ.: artt. 1298, 1854)
— È configurabile il delitto di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se con la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso (espresso o tacito) degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 c.c., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali (Sent. n. 29019, Sez. II, del 4-7-2014).
Arresto in flagranza – Quasi flagranza – Presupposto
(cod. proc. pen.: artt. 380, 381, 382)
— La quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p. che, nei casi previsti dalla legge (artt. 380 e 381 c.p.p.), legittima l’arresto, presuppone una correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà che, pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito dagli agenti della sicurezza. Ricorre inoltre lo stato di quasi flagranza quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all’arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità (Sent. n. 28246, Sez. I, dell’1-7-2014).
Atti persecutori – Configurabilità
(cod. pen.: art. 612 bis I co.)
— È configurabile il delitto di stalking quando, come previsto dall’art. 612 bis, comma 1, c.p., il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato come dianzi affermato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia (Sent. n. 33196, Sez. V, del 25-7-2014).
Bancarotta fraudolenta – Fattispecie
(R.D. 267/1942: artt. 216, 217)
— Non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice integrata da operazioni gravemente imprudenti poste in essere dall’imprenditore, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, nel caso di sistematica e preordinata vendita sotto costo, o comunque in perdita, di beni aziendali (Sent. n. 29569, Sez. V, del 7-7-2014).
Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione – Distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito – Può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità – Fondamento e conseguenza
(R.D. 267/1942: art. 216 I co. n. 1)
— In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela. Pertanto anche l’esercizio di facoltà astrattamente legittime, in quanto ricomprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento, si concretizzi o meno nell’adozione di strumenti negoziali tipizzati, può costituire uno strumento in frode ai creditori (come, ad esempio, nel caso di cessione di beni senza adeguata contropartita), in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito è un valore che va accertato in concreto, in relazione alle conseguenze che essa produce sulle ragioni del ceto creditorio (Sent. n. 30830, Sez. V, dell’11-7-2014).
Circolazione stradale – Norme di comportamento – Responsabilità del conducente per i comportamenti altrui – Sussistenza – Condizione e fondamento
(cod. strad.: art. 140)
— Poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. In altri termini, il conducente risponde anche dei comportamenti altrui, sia pure non corretti, quando essi rappresentino prevedibili eventi nella circolazione stradale (Sent. n. 30481, Sez. IV, del 10-7-2014).
Circolazione stradale – Ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – Valutazione del giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità – Limite
(cod. strad.: art. 140; cod. civ.: art. 2054 II co.; cod. proc. pen.: art. 606 I co. lett. e)
— La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia — valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente — è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sent. n. 30481, Sez. IV, del 10-7-2014).
Circonvenzione di persone incapaci – Configurabilità – Criterio di sufficienza
(cod. pen.: art. 643)
— Per la configurabilità del reato di circonvenzione di incapace non è necessario che il soggetto passivo versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porre uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva e ne affievolisca le capacità critiche ed agevoli la suggestionabilità della vittima riducendone i poteri di difesa contro le altrui insidie (Sent. n. 30891, Sez. II, del 14-7-2014).
Circonvenzione di persone incapaci – Induzione – Può essere desunta in via presuntiva
(cod. pen.: art. 643)
— Nel reato di circonvenzione d’incapaci, l’induzione può essere desunta in via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell’agente al quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell’agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sé pregiudizievoli e a lui favorevoli (Sent. n. 28907, Sez. II, del 3-7-2014).
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – Configurabilità – Criterio di necessità
(cod. pen.: art. 473)
— Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) non è sufficiente la mera possibilità di confusione tra due marchi, regolarmente registrati, ma è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio (Sent. n. 28922, Sez. II, del 3-7-2014).
Decreto che dispone il giudizio destinato all’imputato che venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto – Nullità a regime intermedio – Sussistenza – Conseguenza
(cod. proc. pen.: artt. 148, 179, 181 III co., 182, 491)
— Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all’imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall’art. 491 c.p.p., in quanto l’atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell’interessato. (Fattispecie nella quale, pur essendo intervenuta la revoca dell’elezione di domicilio, il difensore di fiducia, la cui nomina non era stata del pari revocata, non aveva formulato alcuna osservazione sulla regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p.) (Sent. n. 29677, Sez. VI, dell’8-7-2014).
Delitti associativi – Permanenza del reato – Quando cessa nel caso di contestazione «aperta»
(cod. pen.: artt. 110, 416, 416 bis; cod. proc. pen.: artt. 496 e segg.)
— In tema di delitti associativi — come nel caso di concorso esterno negli stessi —, la permanenza del reato, allorquando la contestazione sia «aperta», cessa con la pronuncia di primo grado, in quanto, a seguito dell’istruttoria dibattimentale espletata in tale fase, si accerta compiutamente il fatto da giudicare e si cristallizza l’imputazione, non più modificabile nei giudizi successivi (Sent. n. 31782, Sez. I, del 18-7-2014).
Delitti contro l’onore – Causa di non punibilità ex art. 598 I co. cod. pen. – Non si applica al caso in cui la falsità di quanto esposto integri il reato di calunnia
(cod. pen.: artt. 368, 598 I co.)
— L’esimente di cui all’art. 598 c.p. — per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative — annovera tra i suoi presupposti esclusivamente quello della pertinenzialità di quanto esposto all’oggetto della causa e non certo della sua veridicità, requisito ritenuto dal legislatore incompatibile con l’esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, tale causa di non punibilità non può trovare applicazione anche nel caso in cui la falsità di quanto esposto integri il reato di calunnia (Sent. n. 32053, Sez. V, del 21-7-2014).
Delitti contro l’onore – Esimente ex art. 598 cod. pen. (offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative) – Presupposto
(cod. pen.: artt. 368, 598; Cost.: art. 24 II co.)
— L’esimente di cui all’art. 598 c.p. — per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative — annovera tra i suoi presupposti esclusivamente quello della pertinenzialità di quanto esposto all’oggetto della causa e non certo della sua veridicità, requisito ritenuto dal legislatore incompatibile con l’esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, tale causa di non punibilità non può trovare applicazione anche nel caso in cui la falsità di quanto esposto integri il reato di calunnia (Sent. n. 32053, Sez. V, del 21-7-2014).
Esecuzione – Questioni sul titolo esecutivo – Poteri del giudice dell’esecuzione – Ambito
(cod. proc. pen.: art. 670)
— Il giudice dell’esecuzione, per quanto i precedenti siano venuti meno medio tempore, non può porre nel nulla il giudizio ostativo alla concessione del beneficio richiesto in ragione della gravità del reato per il quale seguì la condanna, pena la sovrapposizione della valutazione del giudice dell’esecuzione a quella del giudice della cognizione, in punto gravità del reato e giudizio prognostico (Sent. n. 33817, Sez. I, del 30-7-2014).
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ed estorsione – Elemento distintivo
(cod. pen.: artt. 393, 629)
— Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l’elemento intenzionale, che, qualunque sia stata l’intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria (Sent. n. 31224, Sez. II, del 16-7-2014).
Estorsione – Tentativo – Minacce che siano rivolte al diretto interessato per il tramite di altra persona – Configurabilità del reato – Fondamento
(cod. pen.: artt. 56, 629)
— In tema di tentata estorsione, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del privato, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. Difatti, è configurabile il delitto di tentata estorsione pur se le minacce siano rivolte al diretto interessato per il tramite di altra persona (Sent. n. 29646, Sez. II, dell’8-7-2014).
Favoreggiamento della prostituzione – Criterio di sufficienza
(L. 75/1958: art. 3)
— Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta. Non sono invero richiesti dalla norma in esame comportamenti corrispondenti ad una condotta tipica, essendo invece sufficiente al perfezionarsi degli elementi costitutivi del reato una generica condotta avente un effetto di facilitazione che non deve necessariamente avere il carattere dell’abitualità connessa ad una reiterazione di atti (Sent. n. 29734, Sez. III, dell’8-7-2014).
Fermo di indiziato di delitto, da parte del P.M., di una persona detenuta per un precedente titolo di custodia cautelare, che debba essere rimessa in libertà per ragioni esclusivamente formali – Configurabilità – Presupposti
(cod. proc. pen.: art. 384 I co.)
— In presenza dei presupposti previsti dall’art. 384, comma 1, c.p.p. (arresto in flagranza e fermo), il P.M. può disporre il fermo anche nei confronti di una persona detenuta per un precedente titolo di custodia cautelare, che debba essere rimessa in libertà per ragioni esclusivamente formali (Sent. n. 28471, Sez. III, del 2-7-2014).
Furto in abitazione – Luogo in cui è perpetrato il reato – Criterio di necessità
(cod. pen.: art. 624 bis I co.)
— Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, il luogo nel quale è perpetrato il reato deve avere per sua struttura o per l’uso che ne è fatto in concreto una destinazione legata e riservata all’esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale e politica (Sent. n. 33413, Sez. IV, del 29-7-2014).
Guida sotto l’influenza dell’alcool – È un reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa – Conseguenza
(cod. strad.: art. 186)
— L’art. 186 cod. strad. vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all’uso di bevande alcoliche; si tratta di reato contravvenzionale, punibile anche a titolo di colpa, con la conseguenza che la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell’agente, il quale deve evitare di porsi alla guida di un veicolo previa assunzione di bevande alcoliche, quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante (Sent. n. 29888, Sez. IV, dell’8-7-2014).
Impugnazione – Spedizione dell’atto relativo – Art. 583 II co. cod. proc. pen. – Interpretazione in tema di raccomandata on-line
(cod. proc. pen.: art. 583 II co.)
— In materia di impugnazioni penali in generale, l’art. 583, comma 2, c.p.p. va interpretato nel senso che la raccomandata on-line presenta gli stessi requisiti di certezza della tradizionale raccomandata: pertanto, non vi è motivo per ritenere che la certezza della data di spedizione non possa essere desunta dall’attestazione rilasciata dal Centro di gestione di Poste Italiane, tanto più che, anche sul piano letterale, la norma parla semplicemente di «spedizione della raccomandata» ma senza specificare se la spedizione debba essere cartacea o elettronica (Sent. n. 28943, Sez. II, del 3-7-2014).
Infortuni sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro – Principio di affidamento – Quando non opera
(D.Lgs. 81/2008: art. 3 VI co.)
— Il principio di affidamento, in tema di infortuni sul lavoro, non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell’inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio. A maggior ragione, quando quest’ultimo è il datore di lavoro che «distacchi» dei propri dipendenti senza istruirli sulle corrette modalità di esecuzione di un certo tipo di lavoro a cui si riconnettono particolari rischi che poi, in effetti, si verificano (Sent. n. 30483, Sez. IV, del 10-7-2014).
Ingiuria – Criterio di riferimento – Individuazione – Elemento soggettivo – Individuazione
(cod. pen.: artt. 42, 43, 594)
— In tema d’ingiuria, il criterio cui fare riferimento ai fini della ravvisabilità del reato è il contenuto della frase pronunziata e il significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalle intenzioni inespresse dell’offensore, come pure dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell’offeso, occorrendo fare riferimento a un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore, nonché al contesto nel quale l’espressione sia stata pronunziata, mentre l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, per il quale è, però, necessario pur sempre che l’agente faccia consapevolmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (Sent. n. 30790, Sez. V, dell’11-7-2014).
Ingiuria – È configurabile anche quando la vittima delle espressioni offensive non possa dirsi effettivamente presente, ma ne sia stata immediatamente informata da altre persone presenti
(cod. pen.: art. 594)
— Può configurarsi l’ingiuria anche quando la vittima delle espressioni offensive non possa dirsi effettivamente presente: e cioè quando, come nel caso di specie, per distrazione o per rumori interferenti non sia riuscita a percepire l’esatta portata delle espressioni ad essa rivolte, ma ne sia stata immediatamente informata da altre persone presenti (Sent. n. 29221, Sez. V, del 4-7-2014).
Ingiuria e diffamazione – Provocazione – Lesione di regole comunemente accettate nella civile convivenza – Vi rientra
(cod. pen.: artt. 594, 595, 599 II co.)
— In tema di provocazione, la causa di giustificazione di cui all’art. 599 c.p. può essere costituita anche dalla lesione di regole comunemente accettate nella civile convivenza (Sent. n. 29942, Sez. V, dell’8-7-2014).
Insolvenza fraudolenta – Condotta dissimulatoria della propria condizione di insolvenza – «Silenzio» – Vi rientra – Fondamento
(cod. pen.: art. 641; cod. civ.: artt. 1175, 1375)
— La condotta dissimulatoria della propria condizione di insolvenza, ex art. 641 c.p., è integrata da chi, scientemente, consapevole della propria condizione economica, nulla riferisca alla persona con la quale contrae un’obbligazione. Per cui anche il semplice «silenzio» può integrare la condotta dissimulatoria, perché in pieno contrasto con i principi cardine di correttezza e buona fede, cui deve essere improntato il comportamento del privato nella stipulazione di qualsiasi negozio giuridico. L’atto di tacere in modo preordinato delle proprie condizioni economiche ai fini della capacità di assolvimento di un’obbligazione costituisce violazione del principio di buona fede contrattuale e vale ad integrare la dissimulazione (Sent. n. 30022, Sez. II, del 9-7-2014).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Conversazione o comunicazione intercettata – Quando costituisce corpo del reato
(cod. proc. pen.: artt. 253 II co., 266)
— In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa, e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale (Sent. n. 32697, Sez. Unite, del 23-7-2014).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni legittimamente autorizzate – Contenuti non comunicativi – Sono utilizzabili quale mezzo di prova atipico ex art. 189 cod. proc. pen.
(cod. proc. pen.: artt. 189, 266 e segg., 270 I co.)
— I contenuti non comunicativi di intercettazioni legittimamente autorizzate sono utilizzabili quale mezzo di prova atipico ex art. 189 c.p.p., non trovando applicazione in tal caso la disciplina in materia di intercettazioni di cui agli artt. 266 e segg. c.p.p. (In applicazione di tale principio, la Corte, relativamente ad intercettazioni legittimamente autorizzate ed eseguite all’interno di un’autovettura, ha ritenuto utilizzabile, nell’ambito di altro procedimento, la registrazione del rumore del motore fuori giri, sullo sfondo dei dialoghi captati, ritenuti, invece, inutilizzabili, per il divieto di cui all’art. 270, comma 1, c.p.p.) (Sent. n. 32697, Sez. Unite, del 23-7-2014).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Utilizzazione in altri procedimenti – Nozione di «diverso procedimento»
(cod. proc. pen.: artt. 270 I co., 335)
— In tema di intercettazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270, comma 1, c.p.p., la nozione di «diverso procedimento» va ancorata ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, essendo invece decisiva, ai fini dell’individuazione dell’identità dei procedimenti, l’esistenza di una connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico tra il contenuto dell’originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, e i reati per i quali si procede (Sent. n. 32697, Sez. Unite, del 23-7-2014).
Invasione di terreni o edifici – Configurabilità – Criterio di sufficienza
(cod. pen.: art. 633)
— Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 633 c.p. è sufficiente l’introduzione nell’immobile altrui al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, trattandosi sostanzialmente di un reato istantaneo che, allorché l’occupazione si protragga nel tempo, assume la caratteristica di reato permanente giacché la situazione realizzata (inerente alla violazione del diritto altrui mediante l’abusivo insediamento nell’immobile altrui) permane fino a quando l’agente abbandoni l’immobile, non già come semplice effetto di un comportamento antigiuridico iniziale, ma come permanente violazione della legge penale, nella sua manifestazione tipica, inscindibilmente legata alla condotta dell’agente (Sent. n. 30890, Sez. II, del 14-7-2014).
Maltrattamenti in famiglia – Condotte persecutorie del datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente inquadrabili nel mobbing – Quando rientrano nella fattispecie di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen.
(cod. pen.: artt. 1, 572)
— Per il principio di tipicità dell’illecito penale, ed il divieto di analogia, nella constatata mancanza di recepimento delle sollecitazioni delle autorità europee competenti tendenti alla configurazione quale fattispecie penale delle condotte persecutorie del datore di lavoro inquadrabili nel mobbing, per sussumere tale comportamento vessatorio e discriminatorio nella fattispecie di maltrattamenti ex art. 572 c.p. è necessario che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione si inquadrino in un rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente capace di assumere una natura parafamiliare. Tale rapporto parafamiliare, pur essendo in astratto riconducibile in strutture complesse, è essenziale che si sviluppi con l’isolamento del lavoratore e non per effetto della mera frequentazione o confidenza (Sent. n. 31713, Sez. VI, del 17-7-2014).
Maltrattamenti in famiglia in danno del coniuge – Assorbe i reati di ingiuria, molestia ed atti persecutori anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza
(cod. pen.: artt. 572, 594, 612 bis, 660; cod. civ.: artt. 315 bis, 316 II co., 317 bis)
— Il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno del coniuge assorbe i reati di ingiuria, molestia ed atti persecutori anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, rimanendo integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale; la cessazione del rapporto di convivenza non influisce sulla configurabilità di tale reato, la cui consumazione può aver luogo anche nei confronti di persona non convivente con l’imputato quando essa sia unita all’agente da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione, rilevando per tale ultimo profilo i perduranti obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale del figlio minore naturale (art. 315 bis c.c.) derivanti dalla comune potestà genitoriale, il cui esercizio congiunto (art. 317 bis e 316 comma 2 c.c.) implica di necessità il rispetto reciproco tra i genitori (Sent. n. 33882, Sez. VI, del 31-7-2014).
Maltrattamento di animali – Elemento oggettivo e circostanza aggravante speciale – Individuazione
(cod. pen.: art. 544 ter I e III co.)
— L’art. 544 ter c.p. punisce sia chi senza necessità cagiona lesioni ad animali sia chi li sottopone a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche; la norma prevede, altresì, quale aggravante speciale, idonea ad aumentare la pena sino alla metà, la morte delle bestie se derivante dalle condotte sopra indicate (Sent. n. 28578, Sez. III, del 3-7-2014).
Molestia o disturbo alle persone – Fattispecie
(cod. pen.: art. 660)
— Integra il reato di molestie la condotta di chi compie un numero elevato di telefonate ripetute nel tempo e in maniera compulsiva, non sorrette da alcun fine plausibile e da una seria motivazione (Sent. n. 31265, Sez. I, del 16-7-2014).
Notificazione del decreto di citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio dichiarato o eletto dall’imputato – Integra una nullità relativa – Limite e fondamento
(cod. proc. pen.: artt. 179, 181, 491, 552 III co.)
— La notificazione del decreto di citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio dichiarato o eletto dall’imputato integra, quando non idonea a far venire meno una reale conoscenza dell’atto, una nullità soltanto relativa, sanata se non eccepita subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti (art. 491 c.p.p.), in quanto la nullità assoluta ed insanabile si verifica solo se la notificazione sia stata del tutto omessa o, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte per legge processuale, si sia tradotta in una mancata conoscenza dell’atto da parte dell’imputato (Sent. n. 29677, Sez. VI, dell’8-7-2014).
Omicidio tentato – Volontà omicidiaria – Accertamento – Criterio di necessità
(cod. pen.: artt. 56, 575, 582)
— In tema di omicidio tentato, ai fini dell’accertamento della volontà omicidiaria assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l’azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l’evento, sicché il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata ex post, con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell’azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare. Ne consegue che ricorre la fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il tipo di arma impiegata e specificamente l’idoneità offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al soggetto agente del cosiddetto animus necandi (Sent. n. 28231, Sez. I, dell’1-7-2014).
Ordinamento penitenziario – Provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disapplica le disposizioni ministeriali che prevedono l’allontanamento dei familiari durante il colloquio fruito dal minore senza il vetro divisorio – Illegittimità – Ragione
(L. 354/1975: art. 41 bis)
— Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza disapplica le disposizioni ministeriali che prevedono l’allontanamento dei familiari, durante il colloquio fruito dal minore senza il vetro divisorio, è illegittimo, perché contrario ad una precisa disposizione di legge che prevede che detti colloqui si debbono svolgere in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti (Sent. n. 28250, Sez. I, dell’1-7-2014).
Parte civile – Interesse all’impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a violazione del divieto di un secondo giudizio – Esclusione
(cod. proc. pen.: artt. 74, 649 II co.)
— La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a violazione del divieto di un secondo giudizio, espresso dall’art. 649 cod. proc. pen. (Sent. n. 32983, Sez. V, del 24-7-2014).
Possesso di segni distintivi contraffatti – Fattispecie
(cod. pen.: art. 497 ter)
— Integra l’ipotesi di cui all’art. 497 ter c.p. la condotta dell’imputato che circolava con una vettura sul cui tettuccio era stato collocato un dispositivo lampeggiante a luce blu, normalmente in uso — anche se non esclusivo — alle forze in servizio di ordine pubblico. Trattasi di un «oggetto», quindi, che, allorché usato, esonera dall’osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione stradale e porta ad identificare il suo detentore con un soggetto in servizio d’ordine pubblico; un oggetto, quindi, che era idoneo a trarre in inganno i cittadini sulle qualità personali di chi lo deteneva e sul potere connesso all’uso dello stesso. Non esclude la configurabilità del reato il fatto che l’imputato fosse in servizio alla Guardia di Finanza, atteso che all’atto del controllo era fuori della sua sede di servizio e, non essendo impegnato in un servizio di polizia, non era legittimato né all’uso né alla detenzione di un dispositivo in uso alle forze di polizia (Sent. n. 32964, Sez. V, del 24-7-2014).
Prostituzione minorile – Presupposto
(cod. pen.: art. 600 bis)
— La fattispecie di delitto di cui all’art. 600 bis c.p. presuppone la necessaria correlazione causale fra la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità economica e la prestazione sessuale del minore. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di condanna nei confronti dell’imputato accusato di prostituzione minorile poiché i giudici del merito si erano ispirati al diverso concetto di utilità non qualificata, ravvisandone la sussistenza nel fatto che l’imputato portava in giro con la propria auto il minore, facendogli vedere la città e rendendosi disponibile per ogni sua necessità; tuttavia, la stessa vittima aveva dichiarato di non aver mai ricevuto dall’imputato denaro o qualsivoglia tipo di regalo e, quindi, di non essere mai stato destinatario di alcuna contropartita economicamente quantificabile, elementi non valutati attentamente dai giudici del merito) (Sent. n. 31173, Sez. III, del 16-7-2014).
Prova – Inutilizzabilità – Dichiarazioni rese dal fallito al curatore – Sono utilizzabili – Fondamento
(cod. proc. pen.: artt. 63 II co., 191; disp. coord. cod. proc. pen.: art. 220)
— Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, c.p.p. che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria da chi, sin dall’inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato, in quanto il curatore non rientra in queste categorie e la sua attività non può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 220 norme coord. cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sent. n. 33193, Sez. V, del 25-7-2014).
Querela – Formalità – Presentazione alla polizia giudiziaria dell’atto di querela privo di sottoscrizione – Equivalenza alla presentazione orale della querela stessa – Sussistenza – Ratifica – Sottoscrizione del verbale relativo – È equipollente alla sottoscrizione della querela orale
(cod. proc. pen.: art. 337 I e II co.)
— La presentazione alla polizia giudiziaria dell’atto di querela privo di sottoscrizione deve ritenersi equivalente alla presentazione orale della querela stessa, ammessa dall’art. 337, comma primo, c.p.p., e la sua ratifica equivale ad una conferma della narrazione dei fatti contenuta nell’atto scritto, sicché la sottoscrizione del verbale di ratifica è equipollente alla sottoscrizione della querela orale prevista dal comma secondo dello stesso articolo (Sent. n. 29507, Sez. VI, del 7-7-2014).
Reati commessi da persone sottoposte a misure di prevenzione o reati connessi ad attività mafiose – Circostanza aggravante dell’utilizzazione del «metodo mafioso» – Configurabilità – Criterio di sufficienza
(L. 203/1991; D.L. 152/1991: art. 7)
— Per la configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del «metodo mafioso» non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sent. n. 29010, Sez. II, del 4-7-2014).
Reati sessuali – Accertamento – Deposizione della persona offesa – Quando può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza
(cod. pen.: artt. 609 bis e segg.; cod. proc. pen.: artt. 192, 194)
— Nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (Sent. n. 30563, Sez. III, dell’11-7-2014).
Reato – Circostanza attenuante comune della provocazione – Quando deve essere negata
(cod. pen.: art. 62 n. 2)
— Pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione fra le opposte condotte un requisito richiesto dall’art. 62, n. 2, c.p., tuttavia la circostanza attenuante della provocazione deve essere negata ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave da escludere la sussistenza di un nesso causale effettivo e plausibile tra il fatto ingiusto subìto e l’azione delittuosa attuata (Sent. n. 30001, Sez. I, del 9-7-2014).
Reato – Circostanza attenuante comune del risarcimento del danno – Criterio di necessità
(cod. pen.: art. 62 n. 6)
— Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, c.p., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (La Corte ha precisato che la circostanza attenuante in oggetto ha natura soggettiva, perché la sua ratio fonda sulla rilevanza che l’avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale) (Sent. n. 28231, Sez. I, dell’1-7-2014).
Reato – Circostanze attenuanti generiche – Diritto dell’imputato di proclamarsi innocente dalle accuse – Non osta alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche
(cod. pen.: art. 62 bis)
— Il diritto dell’imputato di proclamarsi innocente dalle accuse, e in modo coerente di non attivarsi per il risarcimento, non può essere nei fatti limitato ponendo a suo carico le conseguenze di tale scelta e ritenendo che possa in ciò fondarsi la reiezione della richiesta di concessione delle circostanze generiche richieste (Sent. n. 32603, Sez. III, del 23-7-2014).
* Reato – Prescrizione in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale – Criterio di necessità
(cod. pen.: artt. 63 IV co., 99, 157, 640 II co. n. 1)
— Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma 4, c.p. per il concorso di circostanze della stessa specie. (Nella specie, la pena prevista per il reato di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p. è stata aumentata per la recidiva nella misura massima di un terzo) (Sent. n. 32656, Sez. II, del 23-7-2014).
Reato – Statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. – Censurabilità in Cassazione – Condizione
(cod. pen.: artt. 69, 133; cod. proc. pen.: art. 606 I co. lett. e)
— Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sent. n. 29951, Sez. IV, del 9-7-2014).
Ricettazione – Elemento soggettivo – Dolo eventuale – Configurabilità
(cod. pen.: artt. 42, 43, 648)
— L’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, pur non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza) (Sent. n. 29371, Sez. II, del 7-7-2014).
Riciclaggio – Apposizione di una targa non propria ad un veicolo – Configurabilità del reato – Ragione
(cod. pen.: art. 648 bis)
— L’apposizione di una targa non propria ad un veicolo (nella specie, trattavasi di un trattore in precedenza denunciato smarrito dal proprietario) integra gli estremi del reato di riciclaggio, perché realizza la manomissione degli elementi identificativi del veicolo, ostacolando l’accertamento della sua provenienza (Sent. n. 33867, Sez. II, del 31-7-2014).
Riciclaggio – Manomissione di elementi identificativi di un veicolo – Configurabilità del reato – Ragione
(cod. pen.: art. 648 bis)
— La manomissione di elementi identificativi di un veicolo, come la targa, integra il delitto di riciclaggio perché ostacola l’accertamento della provenienza del bene (Sent. n. 33867, Sez. II, del 31-7-2014).
Ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento – Inammissibilità – Fondamento
(cod. proc. pen.: artt. 129, 444, 606)
— È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. In questa prospettiva, del resto, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge (Sent. n. 32465, Sez. IV, del 22-7-2014).
Ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto – Termine di 180 giorni entro cui può essere presentato – Da quando decorre
(cod. proc. pen.: art. 625 bis II co.)
— Il termine di 180 giorni entro il quale può essere presentato il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis c.p.p. per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento pronunciato dalla Corte di Cassazione decorre dal momento del suo deposito, a nulla rilevando l’eventuale successivo momento in cui la parte interessata ha avuto l’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento stesso (Sent. n. 29050, Sez. II, del 4-7-2014).
Sentenza abnorme – Fattispecie
(cod. proc. pen.: artt. 23, 529)
— È abnorme la sentenza con la quale il giudice dibattimentale, avendo accertato che il fatto è stato commesso al di fuori della circoscrizione del proprio Tribunale, dichiari non doversi procedere nei confronti dell’imputato per mancanza di una condizione di procedibilità, anziché dichiarare la propria incompetenza per territorio e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (Sent. n. 31469, Sez. II, del 17-7-2014).
Sentenza di non luogo a procedere art. 425 III co. cod. proc. pen. – Criterio di necessità
(cod. proc. pen.: art. 425 III co.)
— Il giudice dell’udienza preliminare, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425, comma 3, c.p.p., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate. Da ciò deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa all’evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto — e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato — può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Sent. n. 30899, Sez. II, del 14-7-2014).
Sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall’art. 640 quater cod. pen. – Può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato – Ragione
(cod. proc. pen.: art. 321; cod. pen.: artt. 322 ter, 640 quater)
— Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall’art. 640 quater c.p. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l’intero art. 322 ter c.p. (Sent. n. 31229, Sez. II, del 16-7-2014).
Sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca – Prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime – Necessità – Esclusione – Ragione
(cod. proc. pen.: art. 321; cod. pen.: art. 322 ter)
— Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa od obbligatoria (Sent. n. 31229, Sez. II, del 16-7-2014).
Sospensione del procedimento con messa alla prova – Nuova disciplina introdotta dall’art. 3 della L. 67/2014 – Mancanza di disposizioni di diritto transitorio
(L. 67/2014: art. 3; cod. proc. pen.: art. 464 bis II co.)
— Nella L. 28 aprile 2014, n. 67, che introduce all’art. 3 il nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, la mancanza di disposizioni di diritto transitorio impone di affrontare la questione se la nuova disciplina possa trovare applicazione anche nel processo che abbia già superato la fase processuale indicata dal comma 2 dell’art. 464 bis c.p.p., entro la quale può essere formulata, a pena di decadenza, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. La delicatezza della materia e la possibilità di soluzioni interpretative in radicale contrasto, afferenti il regolamento di diritti di rilievo costituzionale, impongono l’intervento regolatore delle Sezioni Unite (Ord. n. 30559, Sez. IV, dell’11-7-2014).
Turbata libertà degli incanti e truffa – Concorso formale – Possibilità – Fondamento
(cod. pen.: artt. 81 I co., 353, 640)
— Si deve ammettere la possibilità del concorso formale fra il reato di turbata libertà degli incanti e quello di truffa, vista la loro diversa obiettività giuridica, in quanto l’uno è rivolto alla tutela del regolare svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private, l’altro alla difesa dell’integrità patrimoniale del soggetto passivo, e differenziandosi gli stessi sotto il profilo degli elementi strutturali che li compongono (Sent. n. 33872, Sez. II, del 31-7-2014).
Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Prognosi di inutilità del dibattimento relativa all’evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto – Necessità
(cod. proc. pen.: art. 425 III co.)
— Il giudice dell’udienza preliminare, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425, comma 3, c.p.p., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate. Da ciò deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa all’evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto — e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato — può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Sent. n. 30899, Sez. II, del 14-7-2014).