* Abusivo esercizio di una professione – È un reato istantaneo – Fondamento
(cod. pen.: art. 348)
— Il reato di abusivo esercizio di una professione ha natura di reato istantaneo, atteso che per la sua consumazione è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione (Sent. n. 30068, Sez. VI, del 23-7-2012).
Abusivo esercizio di una professione – Fattispecie
(cod. pen.: art. 348)
— Integra il delitto di esercizio abusivo della professione lo svolgimento di attività infermieristiche (nella specie, presso un centro di cura per anziani) da parte di un infermiere generico senza la presenza in turno di un infermiere professionale o di un medico (Sent. n. 28480, Sez. VI, del 16-7-2012).
Appello – Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
(cod. proc. pen.: art. 603 I e II co.)
— In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice di appello è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti; diversamente, nell’ipotesi contemplata dall’art. 603, comma primo, cod. proc. pen., la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. (Nella specie si trattava dell’acquisizione di un supporto audio-video, costituente prova nuova perché acquisito dopo la sentenza di primo grado) (Sent. n. 31065, Sez. II, del 31-7-2012).
Arresto in flagranza – Convalida
(cod. proc. pen.: artt. 380, 381, 386 III co., 390 I co.)
— In sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo, e 390, comma primo, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (Sent. n. 25625, Sez. VI, del 2-7-2012).
Atti contrari alla pubblica decenza – Fattispecie
(cod. pen.: art. 726)
— Integra il reato previsto dall’art. 726 cod. pen. la nudità integrale in una spiaggia pubblica che, nonostante l’evolversi del comune sentimento, è idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, potendo essere tollerata solo nella particolare situazione dei campi di nudisti, riservati a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti (Sent. n. 28990, Sez. VI, del 18-7-2012).
Bancarotta fraudolenta – Operazione distrattiva infragruppo dal carattere marcatamente patologico
(R.D. 267/1942: artt. 216 I co. n. 1, 223 I e II co. n. 1; cod. civ.: art. 2634)
— In tema di bancarotta, un’operazione distrattiva infragruppo dal carattere marcatamente patologico per la gravità delle condizioni finanziarie di tutte le società coinvolte — idonea, quindi, a determinare un trasferimento di valori connotato da «fraudolenza» — trova inquadramento nella fattispecie di cui al comma primo dell’art. 223 L. fall. e non in quella ex art. 2634 cod. civ., richiamato dal comma secondo dello stesso art. 223 (Sent. n. 29036, Sez. V, del 18-7-2012).
Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Fattispecie
(R.D. 267/1942: artt. 216, 223)
— Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta dell’amministratore di una società esercente attività di broker assicurativo consistita nella cessione di contratti assicurativi in cambio del riconoscimento di rilevanti provvigioni personali, essendo tali rapporti contrattuali portatori di profitto per l’intermediario che favorisce la loro stipula, pur privo di potere dispositivo, secondo le regole del relativo mercato (Sent. n. 26996, Sez. V, del 9-7-2012).
Calunnia – Consapevolezza da parte del denunciante dell’innocenza della persona accusata – Quando è esclusa
(cod. pen.: art. 368)
— In tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell’innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sent. n. 29117, Sez. VI, del 18-7-2012).
Calunnia – Erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata
(cod. pen.: art. 368)
— In tema di calunnia, l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un’effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l’errore si è fondato, in quanto l’ingiustificata attribuzione come vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all’incolpato (Sent. n. 26819, Sez. VI, del 9-7-2012).
Circolazione stradale – Sospensione della patente per guida sotto l’influenza dell’alcool
(D.Lgs. 285/1992: art. 186; cod. pen.: art. 133)
— Nell’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, pur rilevando i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., assume carattere preminente la finalità retributiva connessa alla gravità della violazione. (In applicazione di tale principio è stata ritenuta immune da censure la sentenza impugnata con la quale, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, è stata applicata la sospensione della patente di guida per una durata superiore al minimo edittale) (Sent. n. 26111, Sez. IV, del 5-7-2012).
* Commercio di prodotti con segni falsi – Contraffazione grossolana
(cod. pen.: artt. 49 II co., 474 II co.)
— Integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sent. n. 20944, Sez. II, del 31-7-2012).
Concussione – Soggetto passivo che versi in una situazione di illiceità
(cod. pen.: artt. 317, 319)
— In tema di concussione, la circostanza che il soggetto passivo versi in una situazione di illiceità (in particolare, per avere costruito in difformità alla licenza edilizia) non comporta il mutamento del titolo del reato in quello di corruzione, quando la remunerazione al pubblico ufficiale non viene offerta per indurlo a fare qualcosa ma viene da questi richiesta con modalità tali da far comprendere che il pagamento è necessario per ottenere, nell’ambito delle attività che dipendono dal suo ruolo, una «protezione» ed un esito non pregiudizievole per gli interessi del privato (Sent. n. 25702, Sez. VI, del 3-7-2012).
Corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso – Elementi distintivi
(cod. pen.: art. 416 ter; D.P.R. 361/1957: art. 96)
— Il reato di corruzione elettorale ed il delitto di scambio elettorale politico-mafioso differiscono tra loro in quanto nel primo di essi viene punito il candidato che, per ottenere il voto, offre, promette o somministra danaro, valori ovvero qualsiasi altra utilità, mentre nel secondo la promessa di voti viene fatta, in cambio di erogazione di denaro, da un aderente ad associazione mafiosa mediante l’assicurazione dell’intervento di membri della medesima, sì che in esso è tipico il ricorso alla forza d’intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso (Sent. n. 27655, Sez. I, dell’11-7-2012).
Corruzione propria – Prova – Individuazione dell’attività amministrativa oggetto dell’accordo corruttivo
(cod. pen.: art. 319)
— Ai fini della prova del delitto di corruzione propria, l’individuazione dell’attività amministrativa oggetto dell’accordo corruttivo può ben limitarsi al genere di atti da compiere, sicché tale elemento oggettivo deve ritenersi integrato allorché la condotta presa in considerazione dall’illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest’ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto (Sent. n. 30058, Sez. VI, del 23-7-2012).
Falsa testimonianza – Casi di non punibilità ex art. 384 II co. cod. pen.
(cod. pen.: artt. 372, 384 II co.)
— In tema di falsa testimonianza, l’esimente prevista dall’art. 384, comma secondo, cod. pen. va applicata anche a colui che, legittimamente escusso quale teste perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, acquisti successivamente la qualità di imputato nel medesimo procedimento (Sent. n. 25621, Sez. VI, del 2-7-2012).
Falsità materiale in scrittura privata e falsità ideologica in scrittura privata – Fattispecie rispettive
(cod. pen.: art. 485)
— Integra il delitto di falsità materiale in scrittura privata la modificazione di una realtà documentale preesistente rispetto a quella che l’autore del falso fa apparire; diversamente, ricorre la falsità ideologica in scrittura privata, priva di rilievo penale, quando il documento è genuino e proviene realmente da chi appare esserne l’autore, ma il suo contenuto non corrisponde al vero (Sent. n. 28076, Sez. II, del 13-7-2012).
Furto – Appropriazione di una cosa rubata
(cod. pen.: art. 624)
— Integra il delitto di furto semplice la condotta di colui che sottragga una cosa rubata, perché essa, ancorché abbandonata dal ladro, non costituisce res derelicta appropriabile da chiunque, considerato che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell’avente diritto, che nella specie è il proprietario (Sent. n. 30321, Sez. V, del 24-7-2012).
Furto – Circostanza aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblica reverenza
(cod. pen.: art. 625 I co. n. 7)
— L’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, ultima parte, cod. pen. (destinazione delle cose a pubblica riverenza) sussiste quando le cose abbiano una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettate dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che esse si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell’aggravante con riferimento alla sottrazione, all’interno di un oratorio privato, di un confessionale, una ginocchiera, una nicchia di legno e due ampolle di vetro, in quanto cose che non hanno funzione di culto ma sono solo strumentali ad esso) (Sent. n. 29820, Sez. VI, del 20-7-2012).
* Giudice dell’esecuzione – Indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza
(cod. proc. pen.: art. 672; cod. pen.: art. 174)
— Il giudice dell’esecuzione può ridurre entro i limiti di legge l’indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, formandosi il giudicato sul solo diritto al beneficio e non sulle concrete sue modalità applicative (Sent. n. 27664, Sez. I, dell’11-7-2012).
Giudizio abbreviato – Sentenza irrevocabile di condanna a pena che sia oggetto di palese errore di calcolo che ne comporti la sostanziale illegalità – È emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali
(cod. proc. pen.: artt. 130, 438)
— All’esito del giudizio abbreviato è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali la sentenza irrevocabile di condanna a pena che sia oggetto di palese errore di calcolo, in grado di comportarne la sostanziale illegalità. (Fattispecie relativa a sentenza con la quale era stata applicata una diminuzione di pena inferiore a quella prevista obbligatoriamente dalla legge) (Sent. n. 26117, Sez. IV, del 5-7-2012).
Istigazione a delinquere – Esaltazione di un fatto di reato finalizzata a spronare altri all’imitazione
(cod. pen.: art. 414; cod. proc. pen.: art. 606 I co. lett. e)
— L’esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all’imitazione, integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue modalità, sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nell’esposizione, in occasione di un incontro di calcio, di uno striscione con la scritta «sotto l’ombra del cappello non ti fa capire se tira fuori il suo coltello o ti chiede come stai» con in calce la sigla B.I.S.L., dal significato «basta infami solo lame») (Sent. n. 25833, Sez. I, del 4-7-2012).
Lesioni personali volontarie seguite dal decesso della vittima – Eventuale negligenza o imperizia dei medici
(cod. pen.: artt. 41 I e II co., 582)
— In tema di lesioni personali volontarie seguite dal decesso della vittima, l’eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l’evento morte, in quanto l’intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell’esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l’evento letale. Ne consegue, in tal caso, l’applicabilità dell’art. 41, comma primo, e non dell’art. 41, comma 2, c.p. (Sent. n. 29075, Sez. V, del 18-7-2012).
Minaccia a un pubblico ufficiale consistente nella prospettazione di una denuncia per omissione dell’atto d’ufficio richiesto
(cod. pen.: art. 336)
— Non è configurabile, per difetto di dolo, il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. quando la minaccia rivolta al pubblico ufficiale consiste nella prospettazione di una denuncia per omissione dell’atto di ufficio richiesto (Sent. n. 29171, Sez. VI, del 19-7-2012).
Misure cautelari personali – Ordinanza cautelare coercitiva del G.I.P. motivata per relationem
(cod. proc. pen.: artt. 292, 309)
— Nel caso in cui l’ordinanza cautelare coercitiva del G.I.P. sia motivata per relationem, richiamando integralmente e facendo motivatamente propria la richiesta del P.M., il Tribunale del riesame, anche ove ritenga che la motivazione del provvedimento promanante solo dal G.I.P. sia inadeguata per la sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico rispetto alla richiesta del P.M., non può prescindere dall’esame del materiale indiziario riepilogato dal P.M., avendo il potere-dovere di integrare la motivazione del provvedimento genetico (Sent. n. 30696, Sez. II, del 26-7-2012).
Omicidio – Recesso attivo – Caso in cui non è configurabile
(cod. pen.: artt. 56 IV co., 575)
— Non configura un recesso attivo dal reato di omicidio la condotta di chi, avendo procurato mediante aggressione a due persone lesioni gravissime (nella specie, lo sfondamento della teca cranica) e vedendole versare in pericolo di vita, segnali alla polizia l’accaduto, qualora tale condotta possa ricondursi al calcolo opportunistico di allontanare da sé ogni sospetto sulla paternità dell’aggressione perpetrata e non al fine di evitare l’evento morte (Sent. n. 29708, Sez. I, del 20-7-2012).
* Prescrizione del reato – Rinuncia – Revocabilità – Condizione
(cod. pen.: art. 157)
— La rinuncia alla prescrizione è revocabile a condizione che la dichiarazione che la contiene non abbia già prodotto i suoi effetti e cioè che non sia intervenuto un provvedimento del giudice riguardante la regiudicanda e fondato sulla valorizzazione della dichiarazione medesima. (Fattispecie di rinuncia presentata dopo la richiesta di rinvio a giudizio e di revoca intervenuta, per la S.C., legittimamente, prima della declaratoria di estinzione del reato da parte del Gup) (Sent. n. 30104, Sez. VI, del 23-7-2012).
Prescrizione – Tempo necessario a prescrivere in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale
(cod. pen.: artt. 63 IV co., 157 II co.)
— Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie. Infatti, anche la nuova formulazione dell’art. 157 non prevede alcuna riserva circa l’affermata influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne sia contestata più d’una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell’art. 63 comma quarto, cod. pen., nel senso della limitazione dell’aumento di pena, a nulla rilevando, data l’autonomia della disciplina della prescrizione, la facoltatività dell’ulteriore aumento di pena una volta applicato quello per la circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale (Sent. n. 31065, Sez. II, del 31-7-2012).
Prova – Chiamata di correo
(cod. proc. pen.: art. 192 III e IV co.)
— Il giudizio di attendibilità di plurime dichiarazioni accusatorie convergenti provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all’art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., deve fondare sulla contestualità ed autonomia delle dichiarazioni, e sulla reciproca non conoscenza dei soggetti dichiaranti, oltre che su ogni altro elemento in concreto idoneo ad escludere l’ipotesi di una fraudolenta concertazione ed a conferire a ciascuna dichiarazione i connotati della reciproca indipendenza ed originalità; le eventuali discrasie su alcuni punti non inficiano irrimediabilmente l’attendibilità delle predette dichiarazioni, ma possono talora confermarne la reciproca autonomia, perché fisiologiche in presenza di narrazioni dello stesso fatto provenienti da soggetti diversi (Sent. n. 25795, Sez. II, del 4-7-2012).
Reati edilizi – Manufatto che presenti il carattere della pertinenza – Criteri di necessità
(D.P.R. 380/2001: artt. 3, 44)
— In materia edilizia, affinché un manufatto presenti il carattere della pertinenza si richiede che abbia una propria individualità, che sia oggettivamente preordinato a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato, che sia sfornito di autonomo valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (Sent. n. 25669, Sez. III, del 3-7-2012).
Reato – Cause di giustificazione
(cod. pen.: art. 54; cod. proc. pen.: art. 530 II co.)
— In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l’accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale l’imputato di occupazione illegittima di un immobile aveva indicato la sussistenza di uno stato di disagio abitativo, inidoneo a poter giustificare l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen.) (Sent. n. 28115, Sez. VI, del 13-7-2012).
Reato – Cause di giustificazione – Esercizio di un diritto
(cod. pen.: artt. 51 I co., 340)
— L’esimente dell’esercizio del diritto non può trovare applicazione quando il diritto è dubbio od oggetto di una controversia giuridica non ancora definita in sede amministrativa o giurisdizionale. (Fattispecie in cui è stata esclusa l’esimente in relazione al delitto di interruzione di pubblico servizio per non avere i dipendenti di una scuola compiuto gli atti di ufficio, sul presupposto che non rientrassero nelle loro mansioni, avendo essi richiesto, in via giurisdizionale, il riconoscimento di quelle superiori) (Sent. n. 28110, Sez. VI, del 13-7-2012).
Reato – Circostanza aggravante comune dei motivi futili
(cod. pen.: art. 61 n. 1)
— Il riconoscimento della futilità del motivo presuppone, da parte del giudice, la necessaria identificazione in concreto della natura e della portata della ragione giustificatrice della condotta delittuosa posta in essere, quale univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un elevato grado di pericolosità dell’agente. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso, con riferimento ai reati di lesioni e maltrattamenti in famiglia, ricorresse l’aggravante per avere il giudice di merito contraddittoriamente individuato il motivo a delinquere nella gelosia ovvero nella volontà di non assumersi responsabilità paterne) (Sent. n. 28111, Sez. VI, del 13-7-2012).
Recidiva – Sbarramento quantitativo ex art. 99 VI co. cod. pen. – È applicabile a tutte le ipotesi di recidiva
(cod. pen.: art. 99 VI co.)
— Lo sbarramento quantitativo previsto dall’art. 99, ultimo comma, cod. pen., secondo il quale «l’aumento della pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo», è applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata (Sent. n. 29896, Sez. IV, del 23-7-2012).
Resistenza o minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per opporsi a più pubblici ufficiali
(cod. pen.: artt. 81 II co., 337)
— La resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell’art. 337 cod. pen., ma tanti distinti reati — eventualmente uniti dal vincolo della continuazione — quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la condotta criminosa si perfeziona con l’offesa al libero espletamento dell’attività di ciascuno di essi (Sent. n. 26173, Sez. VI, del 5-7-2012).
Ricorso immediato per cassazione – Caso in cui non è configurabile
(cod. proc. pen.: artt. 569 III co., 606 I co. lett. e)
— Il ricorso per cassazione, proposto dall’imputato, che contenga tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), non può essere presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma terzo, del codice di rito (Ord. n. 26419, Sez. VI, del 6-7-2012).
Ricorso per cassazione – Casi – Vizio di travisamento di una prova testimoniale
(cod. proc. pen.: artt. 194, 606 I co. lett. e)
— Rispetta il principio di autosufficienza il ricorso in cassazione che, denunciando il vizio di travisamento di una prova testimoniale, dopo aver indicato la citazione saliente della prova operata dai giudici di merito, riporti, inserendola nel corpo del ricorso, la riproduzione xerografica dello stralcio della trascrizione della testimonianza medesima, in modo da consentire l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sent. n. 25834, Sez. I, del 4-7-2012).
* Ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto – Legittimazione a proporlo
(cod. proc. pen.: art. 625 bis)
— La legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante) (Sent. n. 28717, Sez. Unite, del 17-7-2012).
Ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto – Presentazione presso la cancelleria della Corte di Cassazione
(cod. proc. pen.: artt. 96, 582 I co., 625 bis)
— In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la presentazione del ricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione deve essere effettuata dal condannato personalmente o dal difensore di fiducia munito di procura speciale. (Fattispecie in cui il difensore, non munito di procura speciale, aveva delegato ad altri il deposito del ricorso) (Sent. n. 28713, Sez. VI, del 17-7-2012).
Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale – Elemento soggettivo
(cod. pen.: art. 651)
— Non sussiste l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 651 cod. pen. se il rifiuto dell’imputato di declinare le proprie generalità sia determinato dalla convinzione che, in base alla normativa regolante i diritti delle minoranze linguistiche, sussista il diritto di ricevere qualsiasi comunicazione, anche verbale, nella propria lingua. (Fattispecie relativa ad un cittadino italiano di lingua slovena) (Sent. n. 30778, Sez. VI, del 27-7-2012).
* Sequestro preventivo – Obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell’indagato circa l’esecuzione del sequestro – Insussistenza – Obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l’indagato medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia – Insussistenza
(cod. proc. pen.: artt. 253, 321, 356, 364; disp. att. cod. proc. pen.: art. 114)
— In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l’obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell’indagato circa l’esecuzione del sequestro, né sussiste l’obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l’indagato medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell’ipotesi di sequestro preventivo (Sent. n. 25849, Sez. I, del 4-7-2012).
Sequestro preventivo – Provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro – Ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale – Inammissibilità
(cod. proc. pen.: artt. 100, 122, 321, 325)
— È inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo. (Nella specie il mandato, conferito in sede di riesame, era finalizzato a «proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali» ma non indicava espressamente la volontà del rappresentato di estendere la procura anche ai successivi gradi di giudizio) (Sent. n. 25849, Sez. I, del 4-7-2012).
Tentato omicidio – Eccesso di legittima difesa e legittima difesa putativa – Caso in cui vanno esclusi
(cod. pen.: artt. 52, 55, 56, 575)
— In tema di tentato omicidio, vanno esclusi l’eccesso di legittima difesa e la legittima difesa putativa allorquando l’aggressore attenti con arma da taglio all’incolumità di un uomo disarmato mirando a zone vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un’aggressione patita (Sent. n. 26878, Sez. I, del 9-7-2012).