Massime penali della Cassazione di giugno 2014

Abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo – Natura permanente – Conseguenza

(cod. nav.: artt. 54, 1161)

— Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l’uso ed il godimento illegittimi (Sent. n. 27071, Sez. III, del 23-6-2014).

 

Appello – Inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda – Cognizione del giudice d’appello – Ambito

(cod. proc. pen.: art. 593 III co.; cod. pen.: artt. 17 e segg.)

— Ai fini dell’operatività dell’art. 593, comma terzo, c.p.p. — per il quale sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda — il giudice di appello non deve limitarsi a fare riferimento alla denominazione attribuita alla pena nel dispositivo, ma deve innanzitutto verificare la propria competenza in ordine alla norma incriminatrice cui è correlata la sanzione, procedendo ad una lettura congiunta degli artt. 593 c.p.p. e 17 ss. c.p. (Sent. n. 27955, Sez. III, del 27-6-2014).

 

Concorso di persone nel reato – Mera connivenza non punibile – Nozione

(cod. pen.: art. 110)

— Il comportamento passivo, ancorché perfettamente consapevole, ma inidoneo ad apportare alcun contributo causalmente rilevante all’altrui realizzazione del reato, integra mera connivenza non punibile (Sent. n. 24615, Sez. IV, dell’11-6-2014).

 

Concussione – Tentativo – Configurabilità – Criterio di necessità

(cod. pen.: artt. 56, 317)

— Ai fini della configurabilità del reato di tentata concussione, che si ha laddove il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere od indurre qualcuno a dare o promettere denaro od altra utilità, è richiesta l’oggettiva efficacia intimidatoria di tale condotta, restando indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione (Sent. n. 25255, Sez. VI, del 13-6-2014).

 

Delitti contro l’onore – Valore sociale delle espressioni utilizzate – Fattispecie in tema di ingiuria

(cod. pen.: artt. 594 e segg.)

— In tema di delitti contro l’onore, il giudice di legittimità può e deve apprezzare se il decidente di merito abbia assunto la corretta determinazione con riferimento al valore sociale delle espressioni utilizzate. (Nella specie, è stata esclusa la sussistenza del reato nella condotta dell’imputato che si era rivolto alla persona offesa, la quale si trovava a bordo della propria auto parcheggiata in sosta vietata, con l’espressione «si cavi dai coglioni», atteso che a detta della Corte tale espressione, seppure di indubbia volgarità, non aveva determinato automaticamente la lesione del bene protetto dalla fattispecie di cui all’art. 594 c.p., proprio perché la frase incriminata si era tradotta in una manifestazione di maleducazione ed aveva rappresentato un’intimazione, sicuramente scomposta e non giustificabile sul piano dell’ordinaria educazione, alla situazione di fatto in cui si trovava la parte civile) (Sent. n. 23584, Sez. V, del 5-6-2014).

 

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose – Violenza esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di spoglio o di turbativa nel godimento della res Arbitrarietà della condotta – Insussistenza – Condizioni

(cod. pen.: art. 392)

— In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, l’arbitrarietà della condotta non può ritenersi sussistente qualora la violenza sulle cose venga esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di spoglio o di turbativa nel godimento della res, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di ipotesi di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene (Sent. n. 23923, Sez. V, del 6-6-2014).

 

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Elemento caratterizzante

(cod. pen.: artt. 392, 393)

— In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sent. n. 23923, Sez. V, del 6-6-2014).

 

Evasione consistente nell’allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa – Dolo generico – Sufficienza e nozione

(cod. pen.: art. 385 III co.)

— L’evasione consistente nell’allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (Sent. n. 27193, Sez. VI, del 23-6-2014).

 

Falsità materiale commessa dal privato – Condotte di falsificazione di copie – Quando hanno rilevanza penale

(cod. pen.: art. 482)

— Hanno rilevanza penale, ai sensi dell’art. 482 c.p., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo, come nella specie, degli originali, qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica (Sent. n. 26799, Sez. V, del 20-6-2014).

 

Imputato – Necessità di sottoporsi ad un accertamento medico – Quando non costituisce legittimo ed assoluto impedimento a partecipare al processo

(cod. proc. pen.: art. 420 ter)

— La necessità dell’imputato di sottoporsi ad un accertamento medico non costituisce legittimo ed assoluto impedimento a partecipare al processo quando detto accertamento sia certificato come indifferibile a causa delle esigenze organizzative della struttura sanitaria presso cui deve essere eseguito e non in ragione delle specifiche ed impellenti condizioni di salute dell’imputato medesimo (Sent. n. 27684, Sez. III, del 26-6-2014).

 

Ingiuria – Mancata conoscenza della presenza della persona offesa – Impedisce il perfezionamento del delitto e fa subentrare l’ipotesi della diffamazione – Fondamento

(cod. pen.: artt. 594, 595)

— L’art. 594 c.p. non considera la presenza dell’offeso come una circostanza che possa essere valutata a carico o a favore dell’imputato anche se da lui sconosciuta, e nemmeno come una condizione di punibilità, ma la prevede tra quegli elementi costitutivi del reato che l’imputato deve conoscere perché realizzi l’ipotesi delittuosa dell’ingiuria. La mancata conoscenza della presenza della persona offesa impedisce il perfezionamento del delitto di ingiuria e fa subentrare l’ipotesi della diffamazione, che punisce chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione (Sent. n. 24576, Sez. II, dell’11-6-2014).

 

Intercettazioni di conversazioni – Utilizzazione in altri procedimenti – Identico procedimento – Nozione

(cod. proc. pen.: art. 270)

— In tema di intercettazioni di conversazioni, la nozione di identico procedimento, che esclude l’operatività del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270 c.p.p., prescinde da elementi formali come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato ed impone una valutazione sostanziale, con la conseguenza che il procedimento è considerato identico quando tra il contenuto dell’originaria notizia di reato, alla base dell’autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico (Sent. n. 27473, Sez. II, del 24-6-2014).

 

Molestia o disturbo alle persone – Non è necessariamente un reato abituale – Conseguenza

(cod. pen.: artt. 81 II co., 660)

— Il reato di molestie non è necessariamente abituale, potendo essere realizzato anche con una sola azione, di tal che la reiterazione delle azioni ben può configurare l’ipotesi della continuazione. Peraltro ciò non impedisce che la fattispecie concreta possa assumere caratteristiche tali da rendere la condotta abituale ed integrare il reato solo nella globalità delle condotte (Sent. n. 23619, Sez. I, del 5-6-2014).

 

Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina da cui derivi pericolo per le persone – Elemento oggettivo

(cod. pen.: art. 677 III co.)

— Il reato di cui all’art. 677, comma 3, c.p. è integrato, nella sua materialità, dalla minaccia di rovina da cui derivi pericolo per le persone di un «edificio» o di una «costruzione», imponendo, per il principio di tipicità, il divieto di analogia in malam partem per ciò che non attiene ad edifici e costruzioni che possano rovinare. (Nella specie, viene messa in evidenza la mera non corretta edificazione di una canna fumaria comportante, non il pericolo di crollo della medesima, ma solo una paventata dispersione di fumi non consentiti) (Sent. n. 28128, Sez. I, del 30-6-2014).

 

Peculato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Elemento distintivo

(cod. pen.: artt. 314, 640 bis)

— La differenza tra l’ipotesi di peculato e quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche risiede nella modalità del possesso di denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sent. n. 28020, Sez. VI, del 27-6-2014).

 

Peculato – Fattispecie

(cod. pen.: artt. 314, 646)

— Integra il delitto di peculato, e non di appropriazione indebita, la condotta del tutore di un interdetto che si appropri di somme di denaro affidategli nell’interesse dello stesso, essendo il ruolo del tutore, disciplinato da norme di diritto pubblico, contrassegnato dall’esercizio di poteri certificativi ed autoritativi, di talché egli deve intendersi investito di una pubblica funzione (Sent. n. 27194, Sez. VI, del 23-6-2014).

 

Querela – Remissione intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata – Effetti

(cod. pen.: art. 152; cod. proc. pen.: artt. 340, 606)

— La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sent. n. 26023, Sez. II, del 17-6-2014).

 

Reati ambientali – Legittimazione a costituirsi parte civile nei processi relativi – A chi spetta

(D.Lgs. 152/2006: artt. 311 e segg.; cod. proc. pen.: art. 76; cod. pen.: art. 185; cod. civ.: artt. 2043, 2059)

— La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al Ministro dell’Ambiente per il risarcimento del danno ambientale ma anche agli enti locali territoriali, i quali deducano di avere subìto, per effetto della condotta illecita, un danno diverso da quello ambientale, avente natura anche non patrimoniale. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la decisione con la quale era stato riconosciuto al Comune ed alla Regione il risarcimento per danno all’immagine) (Sent. n. 24619, Sez. IV, dell’11-6-2014).

 

Reato – Elemento soggettivo – Azione esercitata sulla psiche dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti dal soggetto imputato – Dolo diretto – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: artt. 42, 43, 92, 93)

— L’azione esercitata sulla psiche dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti dal soggetto imputato non impedisce di accertare il dolo diretto per la cui esistenza non è richiesta un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto (Sent. n. 27576, Sez. VI, del 25-6-2014).

 

Ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse – Fattispecie

(cod. proc. pen.: artt. 253, 257, 258, 324, 568 IV co., 606)

— È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto la restituzione al ricorrente degli originali dei documenti e dei supporti informatici sottoposti a sequestro probatorio previa estrazione di copia, in quanto avverso di essa, che costituisce provvedimento autonomo rispetto al decreto di sequestro, non è ammissibile alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (Sent. n. 27503, Sez. III, del 25-6-2014).

 

Stupefacenti – Fatto di lieve entità ex art. 73 V co. D.P.R. 309/1990 – È un’ipotesi autonoma di reato

(D.P.R. 309/1990: art. 73 V co.; D.L. 36/2014: art. 1; L. 79/2014; cod. pen.: art. 2)

— In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così come da ultimo modificata dall’art. 1 del D.L. 20 marzo 2014 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014 n. 79, costituisce un’ipotesi autonoma di reato, il cui regime sanzionatorio si rivela di maggior favore per il reo sia per le «droghe pesanti» sia per le «droghe leggere» (Sent. n. 27955, Sez. III, del 27-6-2014).

 

Truffa aggravata dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario ed estorsione – Elemento distintivo

(cod. pen.: artt. 629, 640 II co. n. 2)

— La differenza tra il reato di truffa aggravata dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione non sta nell’effettiva sussistenza del male minacciato — immaginario nella truffa, concreto e realizzabile nell’estorsione —, ma nella circostanza che nella truffa il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente od indirettamente da chi lo prospetta, di talché l’offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina perché tratto in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente, mentre nell’estorsione il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, sicché l’offeso è posto nell’ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sent. n. 27996, Sez. VI, del 27-6-2014).

 

Truffa – Recidiva – Non è compresa nelle circostanze aggravanti che rendono il reato di truffa perseguibile d’ufficio – Fondamento

(cod. pen.: artt. 99, 640 II e III co.)

— La recidiva non è compresa nelle circostanze aggravanti che rendono il reato di truffa perseguibile d’ufficio, in quanto essa, inerendo esclusivamente alla persona del colpevole, non incide sul fatto-reato (Sent. n. 26029, Sez. II, del 17-6-2014).

 

Violenza privata – Nozione di violenza

(cod. pen.: art. 610)

— Il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 610 c.p., si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare od omettere qualcosa contro la propria volontà, per cui integra il reato in esame il parcheggio di un’autovettura eseguito intenzionalmente in modo tale da impedire ad un’altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della persona offesa di liberare l’accesso (Sent. n. 25785, Sez. V, del 16-6-2014).

 

Violenza sessuale – Esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti – «Diritto all’amplesso» – Insussistenza – Potere di esigere o di imporre una prestazione sessuale – Insussistenza

(cod. pen.: art. 609 bis)

— In tema di reati contro la libertà sessuale, integra la violazione dell’art. 609 bis c.p., qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, a nulla rilevando l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all’interno di un tale rapporto un «diritto all’amplesso», né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale (Sent. n. 23913, Sez. III, del 6-6-2014).