Massime penali della Cassazione di febbraio 2014

Aggiotaggio, abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari – Concorso – Configurabilità – Criterio di sufficienza

(cod. civ.: art. 2637; D.Lgs. 58/1998: art. 185; cod. pen.: art. 110)

— Ai fini della configurabilità del concorso nella condotta di aggiotaggio di cui agli artt. 2637 c.c. e 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non costituisce un indispensabile requisito il preventivo accordo criminoso del concorrente con gli altri soggetti, in quanto è sufficiente che lo stesso abbia dato quantomeno un contributo agevolatore che abbia reso più facile la consumazione del reato attraverso un comportamento esteriore che, arrecando un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti facilitandone l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. Per quanto riguarda la prova, si ritiene che la stessa possa essere data anche valorizzando l’attività diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, quando e a condizione che, di questa forma di aiuto, sia stata data preventiva promessa o prospettazione, che abbia rafforzato l’altrui proposito criminoso (Sent. n. 9369, Sez. V, del 26-2-2014).

 

Aggiotaggio, abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari – Configurabilità – Criterio di sufficienza

(cod. civ.: art. 2637; D.Lgs. 58/1998: art. 185)

— I delitti di aggiotaggio previsti, rispettivamente, dall’art. 2637 c.c. e dall’art. 185 del D.Lgs. n. 58 del 1998 sono reati di mera condotta, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere i comportamenti idonei, diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento (Sent. n. 9369, Sez. V, del 26-2-2014).

 

Appropriazione indebita – Fattispecie

(cod. pen.: art. 646)

— Integra il delitto di cui all’art. 646 c.p. la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario, appropriandosi della somma riscossa in violazione del patto di garanzia concluso con l’emittente (Sent. n. 5643, Sez. II, del 5-2-2014).

 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti – Partecipazione

(D.P.R. 309/1990: art. 74)

— Integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l’associazione fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell’attività criminosa dell’associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell’organizzazione, con la coscienza e volontà dell’autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (Sent. n. 9928, Sez. VI, del 28-2-2014).

 

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti – Quando sussiste

(D.P.R. 309/1990: art. 74)

— L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo ed alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell’utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale (Sent. n. 6990, Sez. III, del 13-2-2014).

— L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti si concretizza ogniqualvolta fra tre o più persone si formi, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale. Pertanto, ciò che rileva non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, e neppure una cassa comune, ma l’esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune che finisce col dare corpo e sostanza all’affectio societatis stessa (Sent. n. 6990, Sez. III, del 13-2-2014).

 

Atti persecutori – Configurabilità – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: art. 612 bis)

— Il delitto di atti persecutori cosiddetto stalking (art. 612 bis cod. pen.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (Sent. n. 6384, Sez. III, dell’11-2-2014).

 

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone – Casi in cui la pretesa sia illegittima in tutto o in parte o il ricorso al giudice sia giuridicamente impossibile – Configurabilità del reato – Esclusione – Fondamento

(cod. pen.: art. 393)

— Il delitto di cui all’art. 393 c.p. consiste nell’indebita attribuzione a sé stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice, e l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente in toto, con la conseguenza che il reato suddetto non può ritenersi configurabile quando si tratti di pretesa illegittima in tutto o in parte o sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice (Sent. n. 5941, Sez. II, del 7-2-2014).

 

Falsa testimonianza – Caso di non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore – Elementi rilevanti

(cod. pen.: artt. 372, 384 I co.)

— In tema di falsa testimonianza, ai fini della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 384, comma 1, c.p., rileva non solo il pericolo di un nocumento alla libertà o all’onore dell’autore del reato o di un suo prossimo congiunto, ma altresì quello di un nocumento all’incolumità fisica, essendo necessario che il pericolo non sia genericamente temuto ma sia collegato a circostanze obiettive, attuali e concrete, che ne delimitino con precisione contenuto ed effetti, in quanto l’esimente implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dall’esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione (Sent. n. 9727, Sez. VI, del 27-2-2014).

 

Falsità in atti – Grossolanità del falso – Valutazione – Criterio di necessità

(cod. pen.: artt. 49 II co., 476 e segg.)

— La grossolanità del falso deve essere valutata con riguardo esclusivo alle caratteristiche intrinseche del documento che ne costituisce l’oggetto e nella prospettiva della sua idoneità ad ingannare i terzi, senza che assuma rilievo il conseguimento del risultato cui la sua realizzazione risulta strumentale. In tal senso l’effettiva possibilità di riscuotere il premio individuato dalla sequenza artefatta non incide sulla configurabilità del reato, atteso che il documento era comunque in grado di trarre in inganno (Sent. n. 6664, Sez. V, del 12-2-2014).

 

Favoreggiamento della prostituzione – Elemento oggettivo – Individuazione – Elemento soggettivo – Criterio di sufficienza

(L. 75/1958: art. 3)

— Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell’azione (Sent. n. 6373, Sez. III, dell’11-2-2014).

 

Furto – Circostanza aggravante del fatto commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – Caso in cui sussiste

(cod. pen.: artt. 624, 625 I co. n. 7)

— Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. qualora il furto della cosa esposta alla pubblica fede sia commesso in un luogo avente un sistema di videosorveglianza, il quale, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate dalla telecamera, non costituisce di per sé una difesa idonea ad impedire la consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo, né garantisce in maniera continuativa la custodia del bene da parte del proprietario o di altra persona addetta alla sua sorveglianza (Sent. n. 8794, Sez. V, del 24-2-2014).

 

Furto – Circostanza aggravante dell’avvalersi di un qualsiasi mezzo fraudolento – Nozione

(cod. pen.: artt. 624, 625 I co. n. 2)

— In tema di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, ed idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell’aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita self-service) (Sent. n. 7414, Sez. V, del 17-2-2014).

 

Furto – Consumazione – Criterio di sufficienza

(cod. pen.: art. 624)

— Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per brevissimo tempo, sotto l’autonoma disponibilità dell’agente, a nulla rilevando che il ladro abbia subito perso la disponibilità della cosa, per effetto della reazione del derubato o per l’intervento delle forze dell’ordine o di terzi estranei. (Nel caso di specie, l’imputato, dopo aver sottratto la busta col denaro, era riuscito ad allontanarsi dal negozio e fuori di questo fu bloccato dai conoscenti della vittima; egli era riuscito, pertanto, sia pure per breve tempo, a far propria la res furtiva) (Sent. n. 5843, Sez. V, del 6-2-2014).

 

Induzione alla prostituzione minorile – Elemento oggettivo e diversità delle condotte previste dall’art. 600 bis I e II co. cod. pen.

(cod. pen.: art. 600 bis I e II co.)

— Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile, ex art. 600 bis, comma 1, c.p., qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo della vittima, sollecitandola, incoraggiandola o blandendola, in modo da determinare la stessa a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità. La differenza dei termini utilizzati dal legislatore e della pena prevista mette in evidenza il diverso grado di gravità delle condotte previste dai due commi dell’art. 600 bis cod. pen. e chiama in causa la necessità di offrire un’attenta lettura dei termini «prostituzione» e «induzione», che sia rispettosa della ratio legis e delle specifiche esigenze di tutela delle persone minori, che vengono avvicinate dall’autore del reato e convinte ad intrattenere con lo stesso rapporti sessuali dietro corrispettivo (Sent. n. 7766, Sez. III, del 19-2-2014).

 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Contraffazione grossolana – Nozione

(cod. pen.: art. 474)

— Il reato previsto dall’art. 474 c.p. è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e quindi errore circa l’origine e la provenienza del prodotto. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu oculi, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in un’imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno (Sent. n. 5215, Sez. V, del 3-2-2014).

 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – È reato di pericolo – Fondamento e conseguenza

(cod. pen.: art. 474)

— L’ipotesi di reato prevista dall’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consociati nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; trattasi quindi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno in occasione del singolo acquisto (Sent. n. 5215, Sez. V, del 3-2-2014).

 

Molestia o disturbo alle persone – Petulanza – Nozione

(cod. pen.: art. 660)

— Ai fini del reato previsto dall’art. 660 c.p., l’atto di molestia dev’essere ispirato da biasimevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. (Nella specie, si condannava l’imputato perché, per petulanza e per altri biasimevoli motivi, tramite continui e frequenti contatti telefonici nonché appostamenti nella pubblica via, poneva in essere comportamenti di disturbo e di molestia in danno della moglie separata avendo suonato alla porta della sua abitazione, in continuazione, dalle ore 5,30 della mattina interrompendo, nella stessa occasione, il quadro elettrico ubicato all’esterno della casa) (Sent. n. 9780, Sez. I, del 28-2-2014).

 

Patrocinio o consulenza infedele – Dolo – Individuazione

(cod. pen.: art. 380)

— Il dolo del reato di cui all’art. 380 cod. pen. non consiste nell’avere volontariamente agito contro gli interessi di parte, ma nell’essersi l’agente reso volontariamente infedele rispetto ai suoi doveri professionali finalizzati alla tutela del cliente ed al corretto e tempestivo esito della procedura in corso (Sent. n. 9889, Sez. VI, del 28-2-2014).

 

Reato – Circostanza attenuante comune della provocazione – Configurabilità – Criteri di necessità

(cod. pen.: art. 62 n. 2)

— Ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo «stato d’ira», costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il «fatto ingiusto altrui», costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall’inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l’ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (Sent. n. 7275, Sez. I, del 14-2-2014).

Pur non richiedendosi nella provocazione la proporzione tra reazione ed offesa, occorre tener conto, comunque, di un criterio di adeguatezza proprio per valutare lo stato d’animo dell’agente, che, nel caso di evidente sproporzione della condotta, tradisce, in effetti, sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d’ira (Sent. n. 7275, Sez. I, del 14-2-2014).

 

Reato – Circostanze attenuanti generiche – Esistenza di un precedente penale rilevante ai fini del riconoscimento della recidiva – Sufficienza ai fini del diniego delle attenuanti generiche – Fondamento

(cod. pen.: artt. 62 bis, 99, 133)

— Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento, attinente alla capacità a delinquere del colpevole, quale l’esistenza di un precedente penale rilevante ai fini del riconoscimento della recidiva, può essere sufficiente in tal senso (Sent. n. 8093, Sez. IV, del 20-2-2014).

 

Reato continuato – Unicità del disegno criminoso – Criterio di necessità

(cod. pen.: art. 81 II co.)

— Per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicché i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato (Sent. n. 9623, Sez. III, del 27-2-2014).

 

Reato – Elemento soggettivo – Dolo eventuale e colpa cosciente – Criteri di necessità

(cod. pen.: artt. 42, 43)

— Ciò che connota il dolo eventuale è che la volizione dell’agente si orienta positivamente al verificarsi dell’evento, che non è voluto direttamente ma accettato come elemento non eludibile e comunque confacente al progetto di condotta che anima colui che agisce e ne indirizza la volizione. Inoltre, l’evento, per poter essere lambito da questa forma residuale di volontarietà, deve essersi prospettato all’agente, quantomeno nelle sue peculiari connotazioni. Se invece la volizione dell’agente si orienta negativamente al verificarsi dell’evento, sicché quest’ultimo si prospetta cognitivamente all’agente come evento possibile, ma sicuramente da espungere dal progetto di condotta che anima l’agente, perché non congeniale a quel progetto e sicuramente non voluto, la situazione di accettazione del rischio, ovvero di accettare di agire nonostante il rischio, virerà nella situazione volitiva della colpa cosciente (Sent. n. 7027, Sez. II, del 13-2-2014).

 

Truffa – Deminutio patrimonii – Può conseguire anche ad un non facere della vittima determinato dal comportamento ingannevole del soggetto agente – Fondamento

(cod. pen.: art. 640)

— In tema di truffa, la deminutio patrimonii può conseguire anche ad un non facere della vittima determinato dal comportamento ingannevole del soggetto agente, in quanto l’atto di disposizione ben può consistere in un permesso o assenso, nella mera tolleranza o in una traditio, in un atto materiale o in un fatto commissivo, poiché ciò che importa è che sia un atto volontario, causativo di ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa (nella specie, l’imputato — nella sua qualità di amministratore di società avente in gestione il mattatoio cittadino — aveva, con artifici e raggiri consistiti nell’omessa redazione da parte del coimputato — veterinario ufficiale del Comune — delle bollette giornaliere di pagamento relative all’attività di ispezione e controllo veterinario, procurato alla società da lui amministrata un ingiusto profitto rappresentato dall’evasione o, comunque, dal ritardato pagamento per decine di migliaia di euro di diritti sanitari) (Sent. n. 5792, Sez. II, del 6-2-2014).

 

Truffa – Fattispecie in cui l’artifizio o raggiro è costituito dalla presentazione di un certificato medico attestante una malattia ritenuta insussistente

(cod. pen.: art. 640)

— Ai fini della configurazione del delitto di truffa nel quale l’artifizio o raggiro è costituito dalla presentazione di un certificato medico attestante una malattia ritenuta insussistente in forza di plurime considerazioni, non è certo necessario esperire una particolare procedura (dichiarazione di falso o altro) diretta a vanificare formalmente l’efficacia probatoria del documento esibito. Quell’efficacia può ragionevolmente rilevarsi in base ad una serie di circostanze deponenti con particolare chiarezza per la falsità del documento e comunque per l’inidoneità dei sintomi influenzali ivi rappresentati a giustificare l’assenza dal lavoro. (Nella specie, l’imputato aveva inviato un certificato, per giustificare l’assenza, privo della specificazione della malattia e ritenuto dal datore di lavoro non idoneo a giustificare l’assenza, e successivamente aveva ammesso di essersi assentato dal lavoro per partecipare alla gara di body building, alla quale si preparava da mesi ed a cui non poteva rinunciare) (Sent. n. 9047, Sez. II, del 25-2-2014).

 

Usura – È un reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata – Ragione

(cod. pen.: art. 644)

— Il reato di usura appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come post factum non punibile dell’illecita pattuizione (Sent. n. 5943, Sez. II, del 7-2-2014).

 

Violenza privata – Elemento oggettivo

(cod. pen.: art. 610)

— Il reato di violenza privata è integrato laddove sia stata perpetrata una minaccia che, anche se non esplicita, si concretizzi in un qualsiasi comportamento od atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto, al precipuo fine di ottenere che proprio mediante tale intimidazione il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa. (Fattispecie relativa alle pressioni svolte dall’imputato nei confronti di un calciatore, realizzate al fine di indurre la persona offesa a revocare la procura conferita ad altro soggetto e concederla alla società di rappresentanza sportiva di cui il figlio dell’imputato era legale rappresentante) (Sent. n. 8767, Sez. V, del 24-2-2014).

 

Violenza privata – Minaccia – Carattere distintivo rispetto all’estorsione

(cod. pen.: artt. 610, 629)

— Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la minaccia posta in essere dall’agente, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno alla vittima del reato (Sent. n. 7558, Sez. II, del 18-2-2014).

 

Violenza sessuale – Fattispecie

(cod. pen.: art. 609 bis)

— Integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, ciò in quanto il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità (Sent. n. 5768, Sez. III, del 6-2-2014).