Massime penali della Cassazione di dicembre 2012

Atti e provvedimenti del giudice – Correzione di errori materiali – Mancata applicazione di pena accessoria – Non vi rientra

(cod. pen.: artt. 28 e segg., 589 II co.; cod. proc. pen.: art. 130)

— La mancata applicazione di pena accessoria, graduabile dal giudice in base a parametri di congruità, non può rientrare fra le ipotesi di errori materiali emendabili con la procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a sospensione della patente di guida conseguente alla commissione del delitto di cui all’art. 589, comma secondo, cod. pen.) (Sent. n. 49236, Sez. IV, del 18-12-2012).

 

* Bancarotta fraudolenta per distrazione – Stato di insolvenza – È elemento essenziale del reato – Conseguenze

(R.D. 267/1942: artt. 5, 216 I co. n. 1)

— Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere, altresì, sorretto dall’elemento soggettivo del dolo (Sent. n. 47502, Sez. V, del 6-12-2012).

 

Estorsione – Fattispecie

(cod. pen.: artt. 610, 629)

— Integra il reato di estorsione, e non già quello di violenza privata, la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare un’assunzione non necessaria, essendo ingiusto il profitto conseguito dalla persona assunta, in quanto connesso ad un’azione intimidatoria, e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione (Sent. n. 49388, Sez. II, del 20-12-2012).

 

Impugnazioni del P.M. – Ricorso avverso la pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula «perché il fatto non sussiste»

(cod. proc. pen.: artt. 530 I co., 568 IV co., 570; cod. pen.: art. 157)

— È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del P.M. avverso la pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula «perché il fatto non sussiste», quando sia intervenuta medio tempore la causa estintiva della prescrizione del reato, difettando la concretezza ed attualità quali requisiti necessari dell’interesse all’impugnazione (Sent. n. 49852, Sez. VI, del 21-12-2012).

 

Intercettazioni di conversazioni – Utilizzazione in altri procedimenti – Nozione di «procedimenti diversi» ex art. 270 I co. cod. proc. pen.

(cod. proc. pen.: art. 270 I co.)

— In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270, comma primo, cod. proc. pen., il concetto di «diverso procedimento» va collegato al dato dell’alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell’ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento (Sent. n. 49930, Sez. II, del 28-12-2012).

 

Mandato d’arresto europeo – Mancata allegazione della relazione

(L. 69/2005)

— In tema di mandato di arresto europeo, la mancata allegazione della relazione non impedisce che sia dato corso alla consegna, qualora tutte le informazioni in ordine ai fatti addebitati, alla qualificazione giuridica degli stessi, nonché alle fonti di prova, al tempo e al luogo di commissione dei reati siano contenute in un atto equipollente (Sent. n. 49888, Sez. VI, del 21-12-2012).

 

Manipolazione del mercato e aggiotaggio manipolativo commesso mediante l’acquisto di titoli quotati – Rispettivi momenti consumativi

(D.Lgs. 58/1998: art. 185)

— Il delitto di manipolazione del mercato è reato di mera condotta che si consuma nel luogo e nel momento in cui viene portata a termine la sequenza di atti integranti l’azione vietata e, dunque, nell’ipotesi di aggiotaggio manipolativo commesso mediante l’acquisto di titoli quotati, nel luogo e nel momento in cui l’ordine di acquisto viene immesso nella rete telematica del mercato borsistico (Sent. n. 49362, Sez. V, del 19-12-2012).

 

Misure cautelari personali – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva – Omessa traduzione dell’indagato davanti al Tribunale procedente od omessa audizione da parte del magistrato di sorveglianza

(cod. proc. pen.: artt. 180, 182, 309)

— Nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l’omessa traduzione dell’indagato davanti al Tribunale procedente o, comunque, l’omessa audizione da parte del magistrato di sorveglianza, ove l’interessato ne abbia fatto richiesta, determina una nullità a regime intermedio che deve essere dedotta prima del compimento dell’atto da parte di chi vi assista. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il difensore aveva eccepito per la prima volta in cassazione la nullità del provvedimento, non prospettata in sede di riesame neppure nel corso della discussione) (Sent. n. 48773, Sez. VI, del 17-12-2012).

 

Provvedimento abnorme – Fattispecie

(cod. proc. pen.: art. 411)

— È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per difetto di condizione di procedibilità, ordini l’espletamento di indagini al fine di informare le persone offese della possibilità di proporre querela (Sent. n. 48164, Sez. II, del 13-12-2012).

 

Rapina a mano armata – Concorrenti – Rispondono anche del reato di porto illegale di armi

(cod. pen.: artt. 110, 628 III co. n. 1; L. 497/1974: art. 12)

— Nell’ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l’ideazione dell’impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell’impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato (Sent. n. 49389, Sez. II, del 20-12-2012).

 

Rapina – Profitto – Nozione

(cod. pen.: art. 628)

— Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. (La Corte ha ritenuto, nella specie, che il fine di ottenere «un bacio» in cambio della restituzione di un monile sottratto integrasse l’utilità, anche solo morale, che qualifica il dolo specifico del reato di rapina, distinguendolo da quello di violenza privata) (Sent. n. 49265, Sez. II, del 19-12-2012).

 

Ricettazione – Circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità – Caso in cui è compatibile con la forma attenuata del delitto

(cod. pen.: artt. 62 n. 4, 648 II co.)

— In tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sent. n. 49071, Sez. II, del 18-12-2012).

 

Ricorso per cassazione – Annullamento con rinvio della sentenza impugnata per vizi della motivazione

(cod. proc. pen.: artt. 606 I co. lett. e, 623; cod. pen.: art. 157)

— L’annullamento della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità per vizi della motivazione deve essere sempre disposto con rinvio quando il termine di prescrizione, pur prossimo alla sua maturazione, non si sia ancora compiuto (Sent. n. 49362, Sez. V, del 19-12-2012).

 

Sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria – Riesame – Verifica delle ragioni d’urgenza del sequestro – Non rientra nella cognizione del tribunale del riesame

(cod. proc. pen.: artt. 257, 324, 354, 355)

— Non rientra nella cognizione del tribunale del riesame la verifica delle ragioni di urgenza del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, trattandosi di accertamento già svolto all’atto della convalida. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice del riesame deve limitarsi a controllare se il sequestro sia giustificato, o meno, in relazione alle esigenze probatorie) (Sent. n. 49884, Sez. VI, del 21-12-2012).

 

Simulazione di reato – Falsa denuncia – Comunicazione telefonica – Sufficienza

(cod. pen.: art. 367)

— La falsa denuncia che integra l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 367 cod. pen. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, ed è quindi sufficiente anche una comunicazione telefonica (Sent. n. 48440, Sez. VI, del 14-12-2012).

 

Truffa contrattuale a consumazione prolungata – Momento di perfezionamento

(cod. pen.: art. 640)

— Il delitto di truffa cosiddetta contrattuale a consumazione prolungata si realizza alla scadenza di ogni contratto sottoscritto e, cioè, ogni volta in cui si determinano la perdita economica ed il profitto ingiusto, mentre la condotta dell’agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto (Sent. n. 49932, Sez. II, del 28-12-2012).

 

Truffa contrattuale – Momento consumativo

(cod. pen.: art. 640)

— Il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l’obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell’agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. (Nella specie, è stato ritenuto responsabile del reato di truffa contrattuale il funzionario di banca che, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell’operazione proposta al cliente di vendita di prodotti finanziari atipici, consapevolmente abbia tratto vantaggio, per conto dell’istituto di credito, dall’inesperienza e dall’ignoranza in materia del compratore) (Sent. n. 49932, Sez. II, del 28-12-2012).

 

Usurpazione di funzioni pubbliche – Persona offesa – È solo la P.A.

(cod. pen.: art. 347; cod. proc. pen.: art. 410)

— Nel delitto di usurpazione di funzioni pubbliche, persona offesa è soltanto la P.A., sicché il privato il quale assuma di essere danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (Sent. n. 47661, Sez. VI, del 7-12-2012).