Associazione per delinquere – Appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale in base alla partecipazione ad un solo reato fine – Condizione
(cod. pen.: art. 416)
— L’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine laddove il ruolo svolto e le modalità dell’azione presuppongano un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi e siano perciò tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo (Sent. n. 36182, Sez. VI, del 27-8-2014).
Circolazione stradale – Responsabilità del pedone – Fattispecie
(cod. strad.: art. 190; cod. civ.: art. 2043)
— In tema di violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, deve essere riconosciuta la responsabilità, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, nei confronti del pedone che scende repentinamente da un marciapiede senza guardare, invadendo l’adiacente pista ciclabile e andando a costituire un ostacolo per i ciclisti ivi transitanti, provocandone la caduta (Sent. n. 35957, Sez. IV, del 19-8-2014).
Confisca di un’autovettura utilizzata per il trasporto della droga – Criterio di necessità
(cod. pen.: art. 240 I co.; D.P.R. 309/1990: art. 73)
— Ai fini della confisca di un’autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell’organizzazione esecutiva del reato (Sent. n. 34092, Sez. III, dell’1-8-2014).
Detenzione illecita di sostanze stupefacenti – Connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto – Criterio distintivo
(D.P.R. 309/1990: art. 73; cod. pen.: art. 110)
— In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo — morale o materiale — all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. (Nella specie, la Corte d’appello ha correttamente escluso l’ipotesi della mera connivenza, evidenziando come l’imputata, oltre ad offrire un supporto morale al figlio, non opponendosi all’illecita attività, abbia fornito un vero e proprio contributo materiale, rendendo possibile in concreto la coltivazione illegale: infatti, ha messo a disposizione parti comuni dell’abitazione, ha fornito l’elettricità necessaria per il funzionamento dell’impianto di illuminazione e di riscaldamento, ha consentito l’utilizzo dell’acqua necessaria alla crescita delle piantine) (Sent. n. 36412, Sez. VI, del 29-8-2014).
* Difensore – Impedimento costituito da serie ragioni di salute – Obbligo di nominare un sostituto – Sussistenza
(cod. proc. pen.: art. 102)
— In tema di impedimento del difensore, l’obbligo di nominare un sostituto, ex art. 102 c.p.p., sussiste anche quando l’impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore (Sent. n. 35263, Sez. feriale, dell’8-8-2014).
Imputato – Impedimento a comparire – Valutazione del giudice – Criteri di necessità
(cod. proc. pen.: art. 420 ter)
— In tema di impedimento dell’imputato a comparire, è rimessa al giudice la valutazione non solo della gravità e dell’attualità dello stesso, ma anche del suo carattere assoluto; quanto attestato in un certificato non preclude al giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l’effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, soprattutto nel caso, come quello in oggetto, in cui viene omessa la valutazione in ordine all’assolutezza dell’impedimento, facendo un generico riferimento alla necessità di un periodo di riposo e di cure, situazione che non coincide con una condizione di assoluta impossibilità di comparire, che legittima l’impedimento (Sent. n. 36414, Sez. VI, del 29-8-2014).
Parte civile – È priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato perché l’azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per precedente archiviazione non seguita da decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari – Ragione
(cod. proc. pen.: artt. 74, 414, 529, 568)
— La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato perché l’azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per precedente archiviazione non seguita da decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica (Sent. n. 34724, Sez. II, del 7-8-2014).
Processo penale minorile – Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto – Tenuità ed occasionalità del fatto – Valutazione del giudice – Criteri di necessità
(D.P.R. 448/1988: art. 27)
— Nel procedimento minorile, il giudice, nella valutazione della tenuità del fatto, deve prendere in esame complessivamente una serie di parametri, tra i quali la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità di esecuzione del reato; inoltre, con riferimento all’occasionalità del fatto, il giudicante deve aver riguardo alla mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti. (Nella specie, non è stato considerato fatto irrilevante di lieve entità la guida pericolosa del minore che si era messo al volante di un veicolo che non era abilitato a condurre) (Sent. n. 35965, Sez. IV, del 19-8-2014).
Reati contro la famiglia – Violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato ex art. 12 sexies L. 898/1970 – Ambito
(L. 898/1970: art. 12 sexies; L. 54/2006: art. 3; cod. pen.: art. 570)
— In tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell’art. 12 sexies della L. 1° dicembre 1970, n. 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui all’art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), riguarda l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere invece l’inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui è applicabile la tutela già predisposta dall’art. 570 c.p. (Sent. n. 34181, Sez. VI, dell’1-8-2014).
— La fattispecie di cui all’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa e punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli, senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi (Sent. n. 34181, Sez. VI, dell’1-8-2014).
Reato – Circostanze attenuanti generiche – Meritevolezza – Motivazione – Necessità
(cod. pen.: artt. 62 bis, 133)
— In tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell’art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato (Sent. n. 34261, Sez. IV, del 4-8-2014).
Recidiva – Presupposti
(cod. pen.: artt. 99, 133)
— Il giudizio sulla recidiva sfugge a qualsivoglia automatismo (salvo che per la recidiva obbligatoria ex art. 99, comma 5, c.p.), giacché non riguarda l’astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Infatti, il riconoscimento e l’applicazione della recidiva, quale circostanza aggravante, postulano la valutazione della gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto, idonea ad incidere sulla risposta punitiva — sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale — quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell’ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo — in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 c.p. — sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Pertanto, per ritenere ed applicare la recidiva il giudice deve motivatamente spiegare, con riguardo alla nuova azione costituente reato, la sua idoneità a manifestare una più accentuata colpevolezza e una maggiore capacità a delinquere, in relazione alla natura e ai tempi di commissione dei precedenti, così da giustificare l’aumento di pena. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il giudice correttamente avesse riconosciuto la recidiva, avendo la Corte di appello motivatamente condiviso la determinazione del primo giudice, valorizzando la gravità dei fatti incriminati, ritenuti dimostrativi, per la qualità e la quantità della droga, di «apertura di contatti con ambienti criminali») (Sent. n. 34261, Sez. IV, del 4-8-2014).
Scambio elettorale politico-mafioso – Modalità di procacciamento dei voti – Oggetto del patto di scambio politico-mafioso – Necessità
(cod. pen.: art. 416 ter)
— Ai sensi dell’art. 416 ter c.p., le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell’esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest’ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario (Sent. n. 36382, Sez. VI, del 28-8-2014).
Sequestro preventivo – Condizione
(cod. proc. pen.: art. 321)
— In tema di sequestro preventivo, la principale condizione per l’emissione ed il mantenimento del provvedimento è che vi sia una ragionevole certezza di prosecuzione del medesimo reato o di commissione di ulteriori reati laddove i beni di cui si intende disporre il sequestro restino in disponibilità della parte (Sent. n. 34211, Sez. VI, dell’1-8-2014).
Sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca per equivalente – Fattispecie
(cod. proc. pen.: art. 321; cod. pen.: art. 322 ter)
— È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella disponibilità dell’unico socio di una società ammessa al concordato preventivo (Sent. n. 34110, Sez. III, dell’1-8-2014).
Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato – Non può essere richiesta nel giudizio di cassazione – Ragioni
(cod. pen.: art. 168 bis; cod. proc. pen.: artt. 606, 623)
— Nel giudizio di cassazione l’imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all’art. 168 bis c.p., né può altrimenti sollecitare l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, per l’incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e per la mancanza di una specifica disciplina transitoria. (In motivazione, la Corte ha anche evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l’assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior) (Sent. n. 35717, Sez. feriale, del 13-8-2014).
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Obbligo del datore di lavoro nel caso di lavoratore trattorista agricolo – Individuazione
(D.Lgs. 81/2008: artt. 15, 17)
— È imposto al datore di lavoro di predisporre particolari e idonee misure a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, da individuarsi, nel caso di trattorista agricolo, nel montaggio di cinture di sicurezza o nell’applicazione di altro mezzo di trattenuta sul mezzo di lavoro (Sent. n. 36348, Sez. IV, del 28-8-2014).