Massime civili della Cassazione di aprile 2014

Appalto – Rovina e difetti di cose immobili – Responsabilità dell’appaltatore – Non è esclusa dall’esito positivo del collaudo

(cod. civ.: artt. 1667, 1669)

— L’esito positivo del collaudo di un’opera non esclude la responsabilità dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., per i gravi difetti nella sua esecuzione, dovendo egli rispondere, anche dopo il collaudo, oltre che per i vizi occulti, altresì per la rovina parziale o totale dell’opera, se destinata obiettivamente a lunga durata (Sent. n. 7914, Sez. III, del 4-4-2014).

 

Azienda – Trasferimento – Frazionamento e cessione di parte di uno specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all’attività della società cessionaria – Quando rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2112 cod. civ.

(cod. civ.: art. 2112)

— In tema di trasferimento di azienda, il frazionamento e la cessione di parte di uno specifico settore aziendale, destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all’attività della società cessionaria, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2112 cod. civ., purché presenti, all’interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, una propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di obiettive finalità produttive. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio, ha ritenuto correttamente ravvisabile il trasferimento di ramo d’azienda con riguardo alla cessione di un servizio dotato di una propria autonomia, di proprie strutture e personale, consistente nella gestione di tutti gli adempimenti amministrativi del personale Telecom, preesistente, sin dal luglio 1999, alla cessione stessa) (Sent. n. 9461, Sez. lavoro, del 30-4-2014).

 

Azienda – Trasferimento – «Ramo d’azienda» – Nozione e criteri di accertamento

(cod. civ.: artt. 1406, 2112)

— Per «ramo d’azienda», come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e (come affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, in C-51/00) consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. Il relativo accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell’eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto e comporta la mera sostituzione di uno dei soggetti contraenti, nonché il consenso del lavoratore ceduto. (Nella specie, è stata esclusa la ravvisabilità di un ramo d’azienda nella cessione di un servizio di gestione e manutenzione di strutture informatiche privo di una struttura aziendale autonoma, non identificabile sulla base di interventi del cessionario successivi alla cessione ed anzi esclusa dai criteri di designazione dei lavoratori trasferiti, i quali erano provvisti di competenze professionali non omogenee ed ancora interagenti con l’impresa cedente) (Sent. n. 9361, Sez. lavoro, del 28-4-2014).

 

Competenza per territorio – Coincidenza tra il luogo di residenza e quello di domicilio del convenuto – Integra una presunzione semplice – Conseguenze

(cod. proc. civ.: art. 18; cod. civ.: artt. 43, 2697, 2729)

— Ai fini della competenza territoriale, la coincidenza tra il luogo di residenza e quello di domicilio del convenuto integra una presunzione semplice e, come tale, suscettibile di prova contraria, con la conseguenza che il foro territoriale può essere correttamente radicato nel luogo ove il convenuto abbia il domicilio effettivo, individuato in relazione allo svolgimento della parte più rilevante della sua attività economica e professionale (Ord. n. 9028, Sez. VI, del 18-4-2014).

 

Competenza per territorio – Individuazione – Criteri di necessità

(cod. proc. civ.: art. 18)

— Ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall’attore, attenendo al merito l’accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (Ord. n. 9028, Sez. VI, del 18-4-2014).

 

Condominio – Assemblea – Condomino assente ma regolarmente convocato – Non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino – Fondamento

(disp. att. cod. civ.: art. 66 III co.; L. 220/2012: art. 20)

— In tema di condominio negli edifici, il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’art. 66 disp. att. cod. civ., modificato dall’art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Sent. n. 9082, Sez. II, del 18-4-2014).

 

Condominio – Assemblea – Nomina di un nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l’amministratore uscente – Possibilità – Fondamento normativo

(cod. civ.: artt. 1129, 1724)

— In tema di condominio negli edifici, l’assemblea può nominare un nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l’amministratore uscente, applicandosi la norma sulla revoca tacita del mandato, di cui all’art. 1724 cod. civ. (Sent. n. 9082, Sez. II, del 18-4-2014).

 

Condominio – Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio – Indennità ex art. 1127 IV co. cod. civ. – Determinazione in caso di sopraelevazione di un solo piano – Criterio di necessità – Determinazione in caso di sopraelevazione di più piani – Criterio di necessità

(cod. civ.: art. 1127 IV co.)

— La determinazione dell’indennità prevista dall’art. 1127 cod. civ., nel caso di sopraelevazione di un solo piano, deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l’edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente così ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente ottenuto dividendo il valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi e l’ammontare dell’indennità è rappresentato dal prodotto cosi ottenuto, diminuito della quota che, tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione (Sent. n. 8096, Sez. II, del 7-4-2014).

 

Condominio – Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio – Indennità ex art. 1127 IV co. cod. civ. – È oggetto di un debito di valore – Conseguenza

(cod. civ.: artt. 1127 IV co., 1224 I co., 1277)

— L’indennità prevista dall’art. 1127 cod. civ. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall’art. 1224 cod. civ. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione (Sent. n. 8096, Sez. II, del 7-4-2014).

 

Condominio – Erogazione della spesa per i servizi comuni – Responsabilità dell’amministratore per il fatto del sostituto – Fondamento

(cod. civ.: artt. 1130 n. 3, 1717 I co.)

— L’amministratore è mandatario del condominio nell’erogazione della spesa per i servizi comuni, sicché egli, qualora sostituisca altri a se stesso nell’esecuzione di tale attività, senza esservi autorizzato dall’assemblea e senza che sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato del sostituto, a norma dell’art. 1717, primo comma, cod. civ., non rilevando che la sostituzione sia conforme ad una prassi nota ai condomini, fatto che, di per sé, non esprime la volontà del condominio (Sent. n. 8339, Sez. II, del 9-4-2014).

 

Condominio – Parti comuni dell’edificio – Presunzione di condominialità (nella specie, per il corridoio di accesso alle cantine, il vano sottoscala e il locale caldaia) – Scheda catastale – Idoneità a vincerla – Esclusione – Fondamento

(cod. civ.: art. 1117)

— La scheda catastale, avendo solo valore indiziario, non è idonea, di per sé, a vincere la presunzione di condominialità sancita dall’art. 1117 cod. civ. (nella specie, per il corridoio di accesso alle cantine, il vano sottoscala e il locale caldaia) (Sent. n. 9523, Sez. II, del 30-4-2014).

 

Confessione – Valore di prova legale – Vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto – Dovere di considerarli rilevanti e decisivi al fine di determinarne il convincimento – Esclusione

(cod. civ.: art. 2730; cod. proc. civ.: art. 116)

— Il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto, non implica anche il dovere di considerarli sicuramente rilevanti e decisivi al fine di determinarne il convincimento, che può formarsi in base a tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio (Sent. n. 8403, Sez. III, del 10-4-2014).

 

Contratti della P.A. – Contratti dell’azienda speciale degli enti locali – Forma scritta ad substantiam – Necessità

(cod. civ.: art. 1350; D.Lgs. 267/2000: art. 114; Cost.: art. 97)

— L’azienda speciale, quale ente pubblico strumentale dell’ente locale, pur agendo iure privatorum, è soggetta alla regola che esige la forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., espressione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. (Sent. n. 9219, Sez. II, del 23-4-2014).

 

Contratto a favore di terzi – Inadempimento del promittente – Azione di risoluzione per inadempimento ed azione di risarcimento dei danni – Legittimazione ad agire – Individuazione

(cod. civ.: artt. 1218, 1411, 1453)

— Nel contratto a favore di terzo, in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l’unico legittimato ad agire — con l’azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni — per ottenere, a fronte dell’inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un’attività esecutiva del promittente medesimo, mentre, in caso contrario, va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante (Sent. n. 8272, Sez. III, del 9-4-2014).

 

* Contratto – Azione di simulazione – Dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all’accordo simulatorio – Fondamento

(cod. civ.: art. 1414; cod. proc. civ.: art. 102)

— L’azione di simulazione (assoluta o relativa) dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all’accordo simulatorio, giacché l’accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti (Sent. n. 8957, Sez. I, del 17-4-2014).

 

Contratto di cointeressenza impropria – Applicabilità delle norme relative ai contratti a prestazioni corrispettive – Sussistenza – Fondamento

(cod. civ.: artt. 1220, 1460, 2554)

— Il contratto di cointeressenza impropria, quale risulta delineato dall’art. 2554 cod. civ., si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa all’altro (associato) e l’apporto che quest’ultimo, senza partecipare alle perdite, conferisce per lo svolgimento di quell’impresa. Ne consegue l’applicabilità delle norme dettate per i contratti a prestazioni corrispettive, tra cui gli artt. 1460 e 1220 cod. civ. (Sent. n. 8955, Sez. I, del 17-4-2014).

 

Contratto per persona da nominare – Clausola compromissoria apposta in un contratto preliminare di vendita – Terzo designato al momento della stipula del contratto definitivo – Deve essere considerato fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente venditore – Fondamento

(cod. civ.: artt. 1351, 1401, 1470; cod. proc. civ.: art. 808)

— Nel contratto per persona da nominare, il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, quindi, acquista i diritti ed assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo. Ne consegue che, nel caso in cui al contratto preliminare di vendita venga apposta una clausola compromissoria, il terzo designato al momento della stipula del contratto definitivo deve essere considerato fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente venditore ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante nella sua interezza, comprensivo quindi della clausola compromissoria contenuta nel solo preliminare e che direttamente lo vincola (Sent. n. 8868, Sez. I, del 16-4-2014).

 

* Contratto – Risoluzione per inadempimento – Facoltà di mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione – Estensione anche alla domanda di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione – Ammissibilità

(cod. civ.: artt. 1218, 1453 II co.; cod. proc. civ.: artt. 183 V co., 345 I co.)

— La parte che, ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può domandare, contestualmente all’esercizio dello ius variandi, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale (Sent. n. 8510, Sez. Unite, dell’11-4-2014).

 

Dimissioni – Interpretazione della lettera relativa – Criteri di necessità

(cod. civ.: artt. 1324, 1362, 1363, 2118)

— Nell’interpretazione della lettera di dimissioni, che è un atto unilaterale, è necessario accertare esclusivamente l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, ferma l’applicabilità, per il rinvio operato dall’art. 1324 cod. civ., degli ulteriori criteri ermeneutici generali del senso letterale delle parole, dell’interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre, nonché del prevalente rilievo da attribuire al contenuto sostanziale dell’atto rispetto al nomen juris utilizzato. A tal riguardo, il giudice, assumendo rilievo beni giuridici primari oggetto di particolare tutela da parte dell’ordinamento, è tenuto a svolgere un’indagine rigorosa al fine di accertare che, da parte del lavoratore, sia stata effettivamente manifestata in modo univoco l’incondizionata volontà di porre fine al rapporto di lavoro, dovendosi considerare che l’esistenza di una dichiarazione del lavoratore di essere pronto a continuare a svolgere la propria attività, per un periodo più o meno lungo, esclude che egli intenda realmente manifestare l’intento di dimettersi (Sent. n. 8361, Sez. lavoro, del 9-4-2014).

 

Lavoro autonomo – Professioni intellettuali – Recesso per giusta causa del prestatore d’opera – Modalità – Criterio di necessità

(cod. civ.: artt. 1175, 1375, 2237 III co.)

— Il recesso per giusta causa del prestatore d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2237, terzo comma, cod. civ., particolare applicazione del principio di buona fede oggettiva, va esercitato con modalità tali da evitare al cliente il pregiudizio dell’improvvisa rottura del rapporto, concedendogli il tempo di provvedere agli interessi sottesi al contratto (Sent. n. 9220, Sez. II, del 23-4-2014).

 

Lavoro subordinato – Subordinazione – Assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui – Potere direttivo del datore esercitato de die in diem – Configurabilità – Fondamento

(cod. civ.: art. 2094)

— L’assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive, tratto tipico della subordinazione, è riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene esercitato de die in diem, consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione, nell’accettazione dell’esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso. (In base all’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro di alcuni fisioterapisti le cui prestazioni erano assoggettate al potere organizzativo e decisionale del titolare dell’impresa, estrinsecantesi in direttive impartite quotidianamente attraverso la predisposizione dell’agenda degli impegni, degli orari di lavoro, dell’indicazione del paziente e del tipo di prestazione da eseguire) (Sent. n. 8364, Sez. lavoro, del 9-4-2014).

 

Obbligazioni – Inadempimento – Costituzione in mora – Liquidità del debito – Condizione necessaria – Esclusione – Fondamento e conseguenze

(cod. civ.: artt. 1219, 1224 I co.)

— La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio in illiquidis non fit mora. Ne consegue che sussiste la mora del debitore quando la mancata o ritardata liquidazione derivi dalla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, dal suo fatto doloso o colposo, quale l’illegittimo comportamento processuale per aver egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, quindi, legittimamente la sentenza che liquida il debito fa decorrere gli interessi moratori dalla data dell’interpellatio (Sent. n. 9510, Sez. II, del 30-4-2014).

 

Pagamento dell’indebito – Domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente – È ripetizione di indebito – Conseguenza in tema di prescrizione del diritto dell’assicuratore alla restituzione dell’indennizzo non dovuto

(cod. civ.: artt. 1882, 2033, 2946, 2952)

— Va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. Ne consegue che il diritto alla restituzione dell’indennizzo assicurativo, per la parte che l’assicuratore assuma di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve di cui all’art. 2952 cod. civ., in quanto scaturente dall’indebito e non dal contratto di assicurazione (Sent. n. 7897, Sez. III, del 4-4-2014).

 

Possesso – Apposizione di un lucchetto che impedisce l’accesso all’immobile – Idoneità all’interversione del possesso – Esclusione – Fondamento

(cod. civ.: art. 1141)

— L’apposizione di un lucchetto che impedisce l’accesso all’immobile non è idonea all’interversione del possesso, essendo un fatto compatibile con la tutela della detenzione, che non muta il titolo contro il possessore, se a lui non opposto per escluderne il possesso solo animo (Ord. n. 8115, Sez. VI, del 7-4-2014).

 

Possesso – Azione di reintegrazione – Risarcimento del danno da spoglio – Costi di ripristino del bene – Inclusione – Fondamento e condizione

(cod. civ.: artt. 1168, 1223, 2043, 2555)

— L’azione ex art. 1168 cod. civ. ha la finalità di reintegrare il possesso nelle condizioni di esercizio anteriori allo spoglio, sicché il risarcimento del danno da spoglio deve includere i costi di ripristino del bene (nella specie, azienda alberghiera), se questo, per gli interventi compiuti dallo spogliatore, non sia possedibile con le modalità anteriori allo spoglio (Sent. n. 7741, Sez. II, del 2-4-2014).

 

Processo – Comparsa conclusionale – Oggetto – Rinuncia ad una domanda formulata nell’atto introduttivo del giudizio – Ammissibilità

(cod. proc. civ.: art. 190)

— La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell’atto introduttivo del giudizio (Sent. n. 8737, Sez. II, del 15-4-2014).

 

Proprietà – Azione per apposizione di termini – Quando si modifica in azione di regolamento di confini

(cod. civ.: artt. 950, 951)

— L’azione per apposizione di termini, presupponendo la certezza del confine, implicitamente contiene l’azione di regolamento del confine, e in questa si modifica, ove, per le eccezioni del convenuto, insorga contrasto sulla linea di confine, lungo la quale i termini devono essere apposti (Sent. n. 9512, Sez. II, del 30-4-2014).

 

Proprietà – Limitazioni legali – Distanze nelle costruzioni – Fosso di rete fognante sul confine, ostativo alla costruzione in aderenza – Criterio della prevenzione – Operatività – Esclusione – Fondamento e conseguenza

(cod. civ.: artt. 873, 877)

— In tema di distanze nelle costruzioni, qualora sul confine vi sia un fosso di rete fognante ostativo alla costruzione in aderenza, non opera il criterio della prevenzione, non potendo il prevenuto spingere il suo fabbricato fino a quello del preveniente, sicché è quest’ultimo a dover osservare il distacco legale dal confine, altrimenti esponendosi al rischio di dover arretrare la propria costruzione (Sent. n. 9222, Sez. II, del 23-4-2014).

 

Proprietà – Limitazioni legali – Distanze nelle costruzioni – Violazione – Quando può essere denunciata con l’azione di manutenzione

(cod. civ.: artt. 873, 1170)

— L’azione di manutenzione possessoria tutela il potere di fatto sulla cosa e non il corrispondente diritto reale, sicché la violazione delle distanze legali tra costruzioni può essere denunciata ex art. 1170 cod. civ. solo quando abbia determinato un’apprezzabile modificazione o limitazione dell’esercizio del possesso (Sent. n. 8731, Sez. II, del 15-4-2014).

 

Prova documentale – Copie fotografiche di scritture – Contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia – Modalità – Criteri di necessità

(cod. civ.: art. 2719)

— La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali «impugno e contesto» ovvero «contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante», ma va operata — a pena di inefficacia — in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Sent. n. 7775, Sez. III, del 3-4-2014).

 

Responsabilità per danno cagionato da animali – Danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione – Risarcibilità ex art. 2052 cod. civ. – Esclusione – Risarcibilità ex art. 2043 cod. civ. – Sussistenza e conseguenza

(cod. civ.: artt. 2043, 2052, 2697)

— In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di una Regione per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, ritenendo non fossero emerse prove di addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all’Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi, quest’ultima, peraltro, di spettanza specifica dell’Anas) (Sent. n. 9276, Sez. I, del 24-4-2014).

 

Ricorso per cassazione – Motivi – Vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Onere del ricorrente – Contenuto

(cod. proc. civ.: artt. 360 I co. n. 5, 366 I co. n. 6, 369 II co. n. 4; D.L. 83/2012: art. 54; L. 134/2012)

— L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sent. n. 8053, Sez. Unite, del 7-4-2014).

 

Sponsorizzazione – Doveri di correttezza e buona fede – Inadempimento – Risarcimento dei danni – Condizione

(cod. civ.: artt. 1174, 1175, 1322 II co., 1375)

— Nel contratto di sponsorizzazione, in quanto rapporto caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario, assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., contribuendo essi ad individuare obblighi, ulteriori o integrativi di quelli tipici del rapporto stesso, il cui inadempimento è patrimonialmente valutabile, ai sensi dell’art. 1174 cod. civ., e tale da giustificare una richiesta di risarcimento danni, purché siano specificati e provati i comportamenti pregiudizievoli e i loro concreti effetti lesivi (Sent. n. 8153, Sez. III, dell’8-4-2014).

 

Superficie – Estinzione per non uso – Criterio di necessità

(cod. civ.: artt. 952, 954 IV co.)

— Il diritto di superficie si estingue per non uso, ai sensi dell’art. 954, ultimo comma, cod. civ., se entro il ventennio la costruzione non è edificata nella struttura essenziale, non essendo sufficiente la realizzazione di opere intermedie (nella specie, pilastri in cemento armato e getti dei balconi); né la manutenzione di tali opere (nella specie, pitturazione dei ferri dei pilastri) interrompe la prescrizione, a tal fine occorrendo un avanzamento dell’attività edificatoria, che esprima il facere in cui si sostanzia il diritto di superficie (Sent. n. 8084, Sez. II, del 7-4-2014).

 

Usucapione – Pagamento degli oneri condominiali da parte del proprietario dell’immobile – Esclusione dell’animus rem sibi habendi del detentore – Condizione

(cod. civ.: artt. 1123, 1140, 1158)

— Il pagamento degli oneri condominiali da parte del proprietario dell’immobile, quale indice univoco e sicuro di comportamento dominicale, se noto al detentore, ne esclude l’animus rem sibi habendi, necessario ai fini dell’usucapione (Sent. n. 9530, Sez. II, del 30-4-2014).

 

Vendita con patto di riscatto – Quando può integrare indirettamente un patto commissorio

(cod. civ.: artt. 1470, 1500, 1813, 2744)

— La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute (Sent. n. 8957, Sez. I, del 17-4-2014).

 

Vendita – «Spese accessorie» – Nozione

(cod. civ.: artt. 1351, 1470, 1475, 2230)

— Le «spese accessorie» della vendita, che l’art. 1475 cod. civ. pone a carico del compratore, sono quelle necessarie alla conclusione del contratto, non anche quelle relative ad attività prodromiche che non siano in rapporto di strumentalità e causalità rispetto a tale conclusione, sicché la spesa di redazione di un preliminare da parte di un professionista resta a carico del venditore che ne abbia conferito l’incarico (Sent. n. 8886, Sez. II, del 16-4-2014).