Esigibilità del «diritto unico»

RISPOSTE A QUESITI

Esigibilità del «diritto unico» per i verbali di esecuzione fino all’emanazione della circolare prot. n. 6/644/035/2010/CA del 26 aprile 2010

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/782/03-1/2014/CA del 24 settembre 2014, diretta al Presidente della Corte d’Appello di Trieste e, per conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con riferimento alla questione dell’esigibilità del «diritto unico» per i verbali di esecuzione fino all’emanazione della circolare prot. n. 6/644/035/2010/CA del 26 aprile 2010 (allegata), si dà atto che, fino al predetto intervento chiarificatore, sulla materia esistevano nella prassi due orientamenti, dei quali un primo — prevalente — legato al tenore letterale della norma di cui all’art. 4 della legge 15 gennaio 1991 n. 14, che si concretizzava con la riscossione del «diritto unico» per ciascun verbale di esecuzione redatto dall’ufficiale giudiziario, mentre un secondo orientamento risalente a note ministeriali, in risposta ad appositi quesiti, diramate dall’allora Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V, prot. n. 5/1933/03-1 del 24 maggio 1991 e prot. n. 5/2335/03-1 del 5 luglio 1991, nelle quali era stato ritenuto che, con la citata legge n. 14/1991, il legislatore avesse attuato la forfettizzazione dei diritti degli ufficiali giudiziari, prevedendo, all’art. 4, un «diritto unico» per le esecuzioni da riferire all’intera esecuzione, anche qualora la stessa avesse richiesto una pluralità di accessi in loco da parte dell’ufficiale giudiziario.

In effetti, soltanto con la menzionata circolare del 26 aprile 2010, l’Amministrazione centrale, su richiesta dell’Ispettorato Generale, è intervenuta sulla materia per ridefinire l’orientamento nei seguenti termini: «È da considerare che, pur trattandosi di un’unica esecuzione in danno di una parte esecutata, ad ogni accesso presso il domicilio di quest’ultima l’Ufficiale giudiziario, procedendo al pignoramento dei beni mobili, espleta un’attività per la quale redige un verbale, per cui non si giustificherebbe la mancata maturazione di un “diritto” da parte del funzionario, connesso ad un’attività svolta.».

Pertanto, riesaminando la relazione ispettiva di cui trattasi, con riferimento alla formulazione del rilievo relativo alla mancata riscossione dei diritti di esecuzione verificatasi presso l’Ufficio NEP di …, nei casi di accessi successivi al primo facenti capo ad un’unica esecuzione e inerenti ad un periodo antecedente all’emanazione della circolare del 26 aprile 2010, si ritiene di soprassedere a far valere gli effetti dell’atto di costituzione in mora del Presidente del Tribunale di … datato … e notificato in data … all’ex dipendente UNEP …, in considerazione del fatto che il predetto funzionario ha seguito un orientamento ministeriale risalente al 1991, rimasto unico sulla materia fino all’intervento chiarificatore sopra richiamato.

Si prega di portare a conoscenza dell’interessato il contenuto della presente nota, al fine di definire la sanatoria del rilievo ispettivo nei termini di legge.

 

 

Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli

 

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Modalità di riscossione del «diritto unico» per gli atti che comportano la redazione di un verbale da parte dell’Ufficiale giudiziario, con riferimento all’ipotesi di pignoramento di un unico bene su istanza di più creditori nei confronti di un unico debitore, prevista dall’art. 493 c.p.c.

 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. n. 6/644/035/2010/CA del 26 aprile 2010, diretta ai Presidenti delle Corti d’Appello e all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con riferimento alla materia indicata in oggetto e a seguito di riscontro ad apposito quesito formulato dall’Ispettorato Generale di questo Ministero, circa la possibilità di percepire da parte dell’Ufficiale giudiziario, nel caso di pignoramenti sulla base di istanze di più creditori nei confronti di un unico debitore, «tanti diritti» per quante sono le richieste di pignoramento, nonché tante indennità di trasferta per quanti sono i richiedenti, con la conseguente redazione di distinti verbali di pignoramento, si espone quanto segue.

L’esame della materia in questione deve necessariamente partire dall’interpretazione dell’art. 4 della legge 15 gennaio 1991 n. 14, che ha sostituito l’originario art. 129 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 («Ordinamento degli Ufficiali giudiziari»), prevedendo un «diritto unico» per le esecuzioni, attualmente previsto dall’art. 37 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 («Testo Unico in materia di spese di giustizia»).

In proposito, si ritiene che il legislatore, nell’usare il termine «unico», non ha inteso riferirsi a un diritto forfettizzato relativo all’intera esecuzione forzata, ma ha realizzato semplicemente la riduzione a unità delle varie voci proventistiche previste dalla previgente disciplina normativa di cui al citato art. 129 D.P.R. 1229/1959, per cui sono venuti meno i diritti di cronologico, di copia, di vacazione, di collazione e dell’operatore, sostituiti dal «diritto unico» che ha conglobato le varie voci.

Conseguenza di ciò è la percezione di un «diritto unico», cumulativo delle precedenti voci proventistiche, che matura in relazione al numero delle richieste di esecuzione forzata, con ciò determinandosi un vantaggio per l’erario non solo in termini di minori uscite di bilancio per l’indennità integrativa stipendiale degli Ufficiali giudiziari, gravante sul capitolo 1402, ma anche in termini di entrata per l’erario nella misura del 95% qualora venisse raggiunto, dai singoli Uffici NEP, il c.d. «supero» dei proventi costituenti il «minimo garantito» a livello di stipendio tabellare contrattualmente fissato (vedasi art. 148 D.P.R. n. 1229/1959).

È da considerare che, pur trattandosi di un’unica esecuzione in danno di una parte esecutata, ad ogni accesso presso il domicilio di quest’ultima l’Ufficiale giudiziario, procedendo al pignoramento dei beni mobili, espleta un’attività per la quale redige un verbale, per cui non si giustificherebbe la mancata maturazione di un «diritto» da parte del funzionario, connesso ad un’attività svolta.

Inoltre, si osserva che la suesposta interpretazione della menzionata norma risulta supportata da altri due ordini di ragioni e cioè, da un lato, operare una semplificazione delle attività contabili di specificazione e calcolo delle spese di esecuzione, rispetto al passato, onde perseguire un fine di razionalizzazione dei servizi, dall’altro trovare la copertura finanziaria per l’erogazione dell’indennità di amministrazione istituita per gli Ufficiali giudiziari proprio con la legge n. 14 del 1991, che all’art. 13 espressamente prevede che «alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione dell’art. 1 … si provvede esclusivamente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfetizzazione e rivalutazione dei diritti … con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato».

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che nell’ipotesi di pignoramenti su istanza di più creditori nei confronti di un unico debitore, di cui all’art. 493 c.p.c., l’Ufficiale giudiziario debba percepire tanti «diritti» per quante sono le richieste di pignoramento, prevedendo che ad ogni richiesta di pignoramento corrisponda il relativo numero di cronologico assegnato dall’Ufficio NEP, nonché tante indennità di trasferta per quanti sono i richiedenti, con la conseguente redazione di distinti verbali di pignoramento.

Si prega di voler dare disposizioni per la massima diffusione della presente circolare ai Dirigenti degli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, affinché ne tengano conto nella regolamentazione della materia in questione.

 

Il Direttore Generale

Carolina Fontecchia