Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all’articolo 416-ter del codice penale
LEGGE 23 febbraio 2015 n. 19, in Gazz. Uff. 5 marzo 2015 n. 53.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: