Affissione degli avvisi di pubblicità di atti esecutivi

RISPOSTE A QUESITI

Affissione degli avvisi di pubblicità di atti esecutivi di cui all’art. 490 c.p.c., nonché degli avvisi previsti dagli artt. 570, 576 e 584, comma 3, c.p.c.

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/597/03-1/2014/CA del 24 giugno 2014, diretta al Presidente della Corte d’Appello di Trieste e, per conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con il quesito inerente la materia indicata in oggetto, viene chiesto «di voler individuare, ai sensi dell’art. 106 D.P.R. 1229/1959 (…), quale legge o regolamento preveda espressamente per l’ufficiale giudiziario, l’attività materiale in tema di pubblicità ordinaria».

Fermo restando quanto rappresentato nella nota prot. VI-DOG/58/03-1/2013/CA del 31 gennaio 2014 (allegata), alla quale ci si riporta integralmente per le conclusioni relative all’organo legittimato all’attività di affissione degli avvisi di pubblicità degli atti esecutivi di cui agli artt. 490, 570, 576 e 584 c.p.c., si fa presente che il punto di partenza per l’individuazione dell’organo competente in tale attività è senz’altro costituito dall’art. 106 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 («Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari»), per cui rientrano nell’ambito delle attribuzioni degli ufficiali giudiziari «tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento», oltre quelli esplicitamente tipicizzati dalle relative norme di legge. Nell’attività di pubblicità ordinaria di cui trattasi non si può prescindere dallo scopo fondamentale dell’attività stessa che è quello di produrre gli effetti della conoscenza legale degli atti esecutivi di riferimento rispetto ad un vasto pubblico, che nel nostro Ordinamento si realizza, tra le varie modalità previste, anche con l’attività dell’ufficiale giudiziario.

Tale ratio è stata recepita da questa Amministrazione da oltre un decennio, come risulta dall’allegata circolare del 9 giugno 2003, emanata dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, inerente alle «Modalità di pagamento delle notifiche degli avvisi relativi alle procedure esecutive delegate ai notai». A tal proposito, la precitata circolare evidenzia quanto segue: «… deve ritenersi che per le notifiche richieste dal notaio, nell’ambito delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c., debba essere osservato lo stesso regime delle notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice dell’esecuzione nelle medesime procedure.

Così per la notifica degli avvisi predisposti ex art. 576 c.p.c. si ritiene che, come per i biglietti di cancelleria, siano dovuti all’ufficiale giudiziario in via anticipata il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennità di trasferta come già previsto dall’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, e confermato dagli artt. 30 e 31 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).».

Per quanto concerne l’individuazione dell’organo competente alla notifica nelle procedure esecutive delegate ai notai, stando alla precitata circolare ministeriale, «deve rilevarsi che gli atti possono essere presentati direttamente dal notaio all’ufficio N.E.P., senza il tramite della cancelleria del giudice dell’esecuzione, avendo cura, però, di richiamare, sull’atto presentato dal professionista, il provvedimento di delega ed il numero identificativo dell’esecuzione».

Sul punto, peraltro, autorevole dottrina (Pasquale Castoro, «Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico», XI edizione, 2010, Giuffrè editore) rileva quanto segue: «L’avviso dell’atto esecutivo è di competenza del cancelliere. Questi lo forma e sottoscrive, inoltre ne richiede 1’affissione, l’inserzione e l’esecuzione di altra forma pubblicitaria. Materialmente l’avviso è affisso dall’ufficiale giudiziario …, che ne certifica l’avvenuta affissione mediante relazione in calce alla copia affissa.».

Per quanto concerne le spese per l’affissione dell’avviso d’asta nell’albo dell’Ufficio giudiziario, la Commissione studi tributari (Studio 28/2003/T, «Espropriazione immobiliare e spese di pubblicità dell’avviso d’asta», approvato dalla Commissione studi tributari il 28 marzo 2003) fa rilevare quanto segue: «Occorre considerare che tale affissione è eseguita dall’ufficiale giudiziario nell’ambito delle attribuzioni allo stesso spettanti ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 ed è, sotto il profilo dei diritti spettanti al medesimo ufficiale, equiparata ad una notificazione. A norma dell’art. 30 del D.P.R. 115/2002, la parte che, nel processo esecutivo di espropriazione forzata, fa istanza per la vendita o assegnazione dei beni pignorati, “anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella contenuta nell’allegato n. 1 al presente testo unico”. L’affissione, richiesta dal notaio delegato ai sensi dell’art. 490, comma 1, c.p.c., è senz’altro da ricomprendere tra le notificazioni a richiesta dell’ufficio, che trovano nel suddetto art. 30 la propria disciplina. …».

Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, si ritiene conforme a normativa vigente l’orientamento espresso sulla materia nella precitata nota del 31 gennaio 2014.

 

Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli

 

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Modalità di pagamento delle notifiche degli avvisi relativi alle procedure esecutive delegate ai notai

 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile del 9 giugno 2003, diretta ai Presidenti delle Corti d’Appello.

 

Con riferimento a quanto in oggetto, taluni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere le modalità di pagamento da riservare alle notifiche e comunicazioni richieste dai notai nelle procedure delegate di vendita immobiliare, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.

In particolare è stato chiesto di conoscere se, nell’ipotesi in cui il notaio, incaricato della vendita dal giudice dell’esecuzione, chieda la notifica degli avvisi ex artt. 576 e ss. c.p.c. direttamente all’ufficio N.E.P., debba provvedere al pagamento delle notifiche oppure se le stesse debbano «essere parificate ai biglietti di cancelleria con conseguente registrazione nel modello A/bis del Tribunale».

Inoltre, è stato chiesto di conoscere se gli atti debbano essere presentati all’ufficio N.E.P. direttamente dal notaio o per il tramite della cancelleria del giudice dell’esecuzione.

Tanto posto, relativamente al primo quesito concernente le spese per la notificazione, si osserva quanto segue.

Come noto, l’art. 591 bis c.p.c. prevede, tra l’altro, che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c., può, sentiti gli interessati, delegare un notaio per le operazioni di vendita con incanto di cui agli artt. 576 e ss. c.p.c.

La delega costituisce uno strumento in virtù del quale, consentendolo la legge, l’organo che è investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad un altro organo una competenza (derivata) in quella stessa materia. Sotto tale aspetto, pertanto, con la delega si attribuisce al notaio designato la legittimazione all’esercizio di poteri e funzioni spettanti al giudice.

Pertanto, avuto riguardo anche alla ratio dell’istituto (tendenza a realizzare una semplificazione e maggiore celerità delle vendite immobiliari), deve ritenersi che per le notifiche richieste dal notaio, nell’ambito delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c., debba essere osservato lo stesso regime delle notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice dell’esecuzione nelle medesime procedure.

Così per la notifica degli avvisi predisposti ex art. 576 c.p.c. si ritiene che, come per i biglietti di cancelleria, siano dovuti all’ufficiale giudiziario in via anticipata il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennità di trasferta come già previsto dall’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, e confermato dagli artt. 30 e 31 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

Al riguardo è espressamente previsto che l’erario deve provvedere a corrispondere gli importi delle spese o dei servizi prestati dall’ufficiale giudiziario, avendo la parte già assolto il proprio onere con una devoluzione avvenuta in precedenza attraverso il pagamento dell’importo forfettizzato di cui all’art. 30 del Testo Unico sulle spese di giustizia.

Infine, per ciò che concerne il secondo quesito, deve rilevarsi che gli atti possono essere presentati direttamente dal notaio all’ufficio N.E.P., senza il tramite della cancelleria del giudice dell’esecuzione, avendo cura, però, di richiamare, sull’atto presentato dal professionista, il provvedimento di delega ed il numero identificativo dell’esecuzione.

Tutto quanto sopra esposto, si pregano le SS.VV. di voler diffondere la presente circolare a tutti gli uffici del distretto interessati.

Si ringrazia.

 

Il Direttore Generale

Francesco Mele

 

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Individuazione dell’organo legittimato a procedere all’affissione degli avvisi di pubblicità di atti esecutivi di cui all’art. 490 c.p.c., nonché degli avvisi previsti dagli artt. 570, 576 e 584, comma 3, c.p.c.

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/58/03-1/2013/CA del 31 gennaio 2014, diretta al Presidente del Tribunale di Udine e, per conoscenza, al Presidente della Corte d’Appello di Trieste e all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con il quesito inerente la materia indicata in oggetto, viene chiesto se le affissioni di cui agli artt. 490, 570, 576 e 584, comma 3, c.p.c. «debbano essere eseguite dal Cancelliere ovvero dall’Ufficiale Giudiziario su richiesta del Cancelliere».

Relativamente alla pubblicità degli avvisi di atti esecutivi prevista dall’art. 490 c.p.c., dal tenore letterale della norma, che prevede l’affissione dell’avviso all’albo dell’Ufficio giudiziario del luogo in cui si procede all’espropriazione forzata, risulta che a tale adempimento provvede d’ufficio il cancelliere, che forma l’atto e lo sottoscrive, come prescritto dall’art. 160 disp. att. c.p.c.. A seguito di tale attività, è lo stesso cancelliere a richiedere all’ufficiale giudiziario di provvedere materialmente all’affissione dell’avviso in questione e a certificare l’esecuzione del prescritto adempimento mediante relazione in calce alla copia affissa.

Quanto alle spese per l’affissione degli avvisi in questione nell’albo dell’Ufficio giudiziario, occorre considerare che tale affissione, essendo eseguita dall’ufficiale giudiziario nell’ambito delle attribuzioni allo stesso spettanti ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari ed Aiutanti Ufficiali giudiziari), è, sotto il profilo dei diritti e delle eventuali indennità di trasferta spettanti al menzionato dipendente — queste ultime, se l’Ufficio NEP è ubicato in una sede logistica diversa da quella dell’Ufficio giudiziario —, equiparata ad una notificazione.

Identica disciplina riguardante l’organo competente a procedere all’affissione degli avvisi, nonché le relative spese, si estende alle fattispecie previste dall’art. 570 c.p.c. (avviso della vendita senza incanto), dall’art. 576 (pubblicazione dell’ordinanza di vendita con incanto) e dall’art. 584, comma 3, c.p.c. (avviso della gara relativa alle offerte effettuate dopo l’incanto).

Si prega di portare a conoscenza del dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota.

 

Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli