Agenzia – Diritto dell’agente alla provvigione di incasso – Quando è escluso
(cod. civ.: art. 1742)
— In tema di disciplina del rapporto di agenzia ed in base alla previsione dell’art. 3, commi 3 e 4, del Contratto Economico Collettivo del 9 giugno 1988, l’agente non ha facoltà di riscuotere per la ditta, salvo diverso accordo scritto, e l’obbligo di stabilire specifico compenso non sussiste per il caso in cui svolga la sola attività di recupero degli insoluti. Ne consegue che, ove l’attività di incasso svolta dall’agente riguardi soltanto i crediti non onorati alla scadenza, nulla è dovuto all’agente medesimo a titolo di incasso (Sent. n. 18461, Sez. lavoro, del 29-8-2014).
Assicurazione R.C.A. – Risarcimento del danno da sinistro stradale – Rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore – Vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo – Ragione e limite
(D.Lgs. 209/2005: art. 127)
— In tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, giacché nei confronti del danneggiato rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, non già la validità del rapporto assicurativo bensì l’autenticità del contrassegno. Nell’ipotesi in cui però tale contrassegno risulti falsificato, l’assicuratore non è esposto a nessuna responsabilità (Sent. n. 18307, Sez. III, del 27-8-2014).
Azienda – Trasferimento – Oggetto – Accertamento del giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità – Limite
(cod. civ.: art. 2112; cod. proc. civ.: art. 360 I co. n. 5)
— Si ha trasferimento di azienda, assoggettato, quanto ai rapporti di lavoro, alla disciplina di cui all’art. 2112 c.c., quando l’oggetto del trasferimento sia costituito da un complesso funzionale di beni idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, e l’accertamento della sussistenza, nella fattispecie concreta, di trasferimento di azienda ovvero di beni aziendali costituisce indagine di fatto, riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata (Sent. n. 17590, Sez. lavoro, del 4-8-2014).
Concorrenza sleale – Azione relativa – Legittimazione – Individuazione
(cod. civ.: artt. 2247, 2598)
— Legittimato all’ordinaria azione di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. è unicamente l’imprenditore concorrente e, nel caso in cui gli atti di concorrenza sleale vengano compiuti in danno di una società, soltanto questa, in persona dell’organo che la rappresenta, è la parte legittimata all’esercizio della relativa azione. Ciò anche nel caso in cui la società concorrente sia una società di fatto, ancorché irregolare e non munita di personalità giuridica, perché essa è un soggetto di diritto, titolare di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci, e tale soggettività è idonea ad attribuire alla società di fatto la legittimazione ad agire per esercitare l’azione di concorrenza sleale come pure quella dipendente di risarcimento danni (Sent. n. 17792, Sez. I, del 7-8-2014).
Condominio – Assemblea – Delibera invalida – Fattispecie
(cod. civ.: artt. 1123, 1135 I co. n. 2, 1136)
— È invalida la delibera assembleare, adottata a maggioranza, con la quale si stabilisca, come nella specie, a parità di caratura millesimale e di livello di piano, un onere di contribuzione alle spese di gestione dell’impianto di ascensore più elevato a carico dei condomini con famiglia più numerosa, sul presupposto della loro più intensa utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune, ed un esonero parziale per i proprietari di unità che l’amministratore abbia accertato essere disabitate (Sent. n. 17557, Sez. II, dell’1-8-2014).
Condominio – Lastrico solare di uso esclusivo – Danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico – Obbligo dei condomini di concorrere alle spese relative – Sussistenza e fondamento
(cod. civ.: artt. 952, 1126)
— Poiché il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Ne consegue che dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c.; né, ai fini della ripartizione delle spese fra i condomini, rileva che le infiltrazioni possano essere state provocate da difetti in ipotesi ricollegabili alle caratteristiche costruttive. L’obbligo dei condomini di concorrere in dette spese trova infatti fondamento non già nel diritto di proprietà del lastrico medesimo, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilitas che la cosa da riparare o ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti (Sent. n. 18164, Sez. III, del 25-8-2014).
Condominio – Parti comuni dell’edificio – Cavedio – È sottoposto al medesimo regime giuridico del cortile
(cod. civ.: art. 1117 n. 1)
— Il cavedio (talora denominato chiostrina, vanella o pozzo luce) — cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell’edificio comune —, essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi), è sottoposto al medesimo regime giuridico del cortile, espressamente contemplato dall’art. 1117, n. 1, c.c. tra i beni comuni, salvo titolo contrario. La presunzione di proprietà comune non può essere vinta, nel silenzio del titolo, dalla mera possibilità di accesso al bene comune soltanto dall’appartamento di uno dei condomini, o dal fatto che costui abbia provveduto anche a collocarvi una pilozza, lo scaldabagno e l’impianto di illuminazione, in quanto l’utilità particolare che deriva da tali circostanze non è suscettibile di incidere sulla destinazione tipica e normale del bene, che è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari di cui si compone l’edificio condominiale (Sent. n. 17556, Sez. II, dell’1-8-2014).
Condominio – Parti comuni dell’edificio – Impianto elettrico – Vi rientra – Fondamento normativo e conseguenza
(cod. civ.: artt. 1117 n. 3, 1123)
— L’impianto elettrico condominiale, ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i partecipanti al condominio e, di conseguenza, alle spese relative all’adeguamento di suddetto impianto devono partecipare tutti i condomini. (Nella specie, la Corte ha condannato al pagamento delle spese per adeguamento dell’impianto elettrico condominiale il proprietario di un negozio che aveva dedotto di non essere tenuto al pagamento di dette quote in quanto i lavori eseguiti riguardavano l’androne condominiale al quale egli non aveva accesso perché proprietario di un locale con ingresso esclusivamente dalla sola via principale) (Sent. n. 17880, Sez. II, del 12-8-2014).
Condominio – Responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia – Fattispecie
(cod. civ.: artt. 1117, 2051)
— Ai sensi dell’art. 2051 c.c., il condominio, quale proprietario dell’immobile, è tenuto, nei confronti dei terzi danneggiati, al risarcimento dei danni provocati nei terranei di questi ultimi dalle infiltrazioni provenienti dall’area adibita a campo da tennis e destinata a verde, attesi i poteri di custodia e di sorveglianza posti a fondamento della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 citato (Sent. n. 18448, Sez. II, del 29-8-2014).
Giusto processo – Termine ragionevole di durata – Violazione – Equa riparazione – Indennizzo del danno non patrimoniale – Caso in cui può essere ridotto
(L. 89/2001: art. 2; cod. civ.: art. 2059; cod. pen.: art. 157)
— L’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente all’accertata irragionevole durata del processo penale, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, può essere sensibilmente ridotto in conseguenza della dichiarazione di estinzione del reato in sede di appello per intervenuta prescrizione (Sent. n. 18426, Sez. VI, del 29-8-2014).
Giusto processo – Termine ragionevole di durata – Violazione – Equa riparazione – Non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo nella definizione del processo penale abbia prodotto l’estinzione, per prescrizione, del reato addebitato al ricorrente
(L. 89/2001: art. 2; cod. pen.: art. 157; Cost.: art. 24 II co.; cod. civ.: artt. 2043, 2059)
— L’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo nella definizione del processo penale abbia prodotto l’estinzione, per prescrizione, del reato addebitato al ricorrente, occorrendo invece apprezzare, ai fini del diniego di accoglimento della relativa domanda, se l’effetto estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell’utilizzo, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (e, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie, ovvero dalla reale volontà dell’imputato ed a causa, piuttosto, del comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest’ultimo caso, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell’imputato medesimo possa ritenersi di per sé in grado di elidere il danno, patrimoniale o non patrimoniale, conseguente alla durata irragionevole (Sent. n. 18426, Sez. VI, del 29-8-2014).
Lavoro subordinato – Contratto a tempo determinato – Apposizione del termine per ragioni di carattere sostitutivo – Criteri di necessità
(D.Lgs. 368/2001: art. 1 I co.)
— Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione (Sent. n. 18200, Sez. lavoro, del 25-8-2014).
— L’apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti — da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse — risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (Sent. n. 18200, Sez. lavoro, del 25-8-2014).
Lavoro subordinato – Lavoratore assente per malattia – Quando può svolgere un’attività ludica o di intrattenimento
(cod. civ.: artt. 1175, 1375, 2110)
— Il lavoratore assente per malattia, che quindi legittimamente non effettua la prestazione lavorativa, non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un’attività ludica o di intrattenimento, ma quest’ultima non solo deve essere compatibile con lo stato di malattia, ma deve essere altresì conforme all’obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare ogni cautela idonea perché cessi lo stato di malattia con conseguente recupero dell’idoneità al lavoro. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva escluso la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che, pur essendo in malattia per cervicalgia muscolo tensiva con difficoltà di movimento, aveva partecipato in due occasioni a competizioni ippiche in qualità di driver, atteso che il provvedimento impugnato non aveva adeguatamente approfondito il profilo del rispetto da parte del lavoratore in malattia dell’obbligo di cautela per favorire la propria guarigione) (Sent. n. 17625, Sez. lavoro, del 5-8-2014).
Lavoro subordinato – Periodo di comporto per malattia – Calcolo – Prova dell’effettiva richiesta delle ferie per sospendere la decorrenza di tale periodo – Può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici – Condizione
(cod. civ.: artt. 2110, 2729)
— Ai fini del calcolo del periodo di comporto per malattia, la prova dell’effettiva richiesta delle ferie per sospendere la decorrenza di tale periodo può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, purché il giudice compia un’attenta verifica volta ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignoti, correlando ogni indizio (grave, preciso e concordante) alla questione da accertare, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Sent. n. 17538, Sez. lavoro, dell’1-8-2014).
Lavoro subordinato – Sanzioni disciplinari – Comportamento disciplinarmente rilevante contrario a principi civilistici fondamentali – Pubblicazione del codice disciplinare – Necessità – Esclusione
(L. 300/1970: art. 7)
— Un comportamento disciplinarmente rilevante contrario a principi civilistici fondamentali, quali quello della sinallagmaticità delle prestazioni, non richiede la pubblicazione del codice disciplinare (Sent. n. 18462, Sez. lavoro, del 29-8-2014).
Mutuo – Contratto – Semplice menzione di altro contratto – Non determina automatico recepimento di contratto esterno
(cod. civ.: art. 1813)
— Nell’ambito di un contratto di mutuo, la semplice menzione di altro contratto non determina automatico recepimento di contratto esterno; perché si verifichi tale circostanza è necessario che le parti esprimano una volontà conforme al contenuto del contratto richiamato o, comunque, una volontà capace di far scaturire effetti provenienti direttamente dal contratto esterno (Sent. n. 18325, Sez. III, del 27-8-2014).
Privacy – Risarcimento del danno non patrimoniale cagionato per effetto del trattamento di dati personali – Prova per testimoni – Ammissibilità – Fondamento
(D.Lgs. 196/2003: art. 15; cod. civ.: artt. 2059, 2729)
— In tema di risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell’art. 15 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della privacy), è ammissibile la prova per testimoni di tale danno, in quanto esso non può ritenersi in re ipsa, ma va allegato e provato sia pure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, e quindi, a maggior ragione, tramite testimonianze, che attestino uno stato di sofferenza fisica o psichica (Sent. n. 17974, Sez. III, del 14-8-2014).
Proprietà fondiaria – Immissioni rumorose – Art. 844 cod. civ. – È un parametro di riferimento che può essere utilmente applicato analogicamente anche ai rapporti tra il privato ed il concessionario della pubblica amministrazione – Fondamento
(cod. civ.: art. 844)
— In tema di immissioni rumorose, non vi sono ostacoli all’applicabilità del criterio comparativo differenziale per determinare la soglia dell’intollerabilità anche nei rapporti tra i privati ed i concessionari della pubblica amministrazione, che comunque sono tenuti ad osservare gli standards ambientali; perciò l’art. 844 c.c., quale norma che disciplina in generale le immissioni, detta un parametro di riferimento che può essere utilmente applicato analogicamente anche ai rapporti con il concessionario della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa all’azione di risarcimento dei danni derivanti dall’eccessivo rumore prodotto dal traffico autostradale in assenza di idonea barriera) (Sent. n. 18195, Sez. III, del 25-8-2014).
Responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia – Utilizzo di strutture esistenti in un parco giochi – Non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità – Limite
(cod. civ.: art. 2051)
— L’utilizzo di strutture esistenti in un parco giochi — a meno che non risulti provato che le stesse siano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto — non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti. In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell’altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l’esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare (Sent. n. 18167, Sez. III, del 25-8-2014).
Responsabilità professionale del notaio – Azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia omesso la verifica di iscrizioni ipotecarie sull’immobile oggetto di compravendita
(cod. civ.: artt. 1176 II co., 1218, 1470, 2808; L. 89/1913)
— L’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia omesso la verifica di iscrizioni ipotecarie sull’immobile oggetto di compravendita può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato. Ne deriva che, qualora l’acquirente di un immobile gravato da iscrizioni pregiudizievoli abbia già versato, prima della sottoscrizione del rogito notarile, buona parte del corrispettivo per l’acquisto del bene, tale somma va detratta dall’ammontare dei danni che il notaio può essere condannato a pagare a titolo di ristoro delle perdite determinate dal suo negligente comportamento (Sent. n. 18244, Sez. III, del 26-8-2014).
Risarcimento del danno biologico – Aggravamento dello stato di dolore fisico e della menomazione funzionale correlati ad una malattia avente altra eziologia
(cod. civ.: art. 2059)
— L’aggravamento dello stato di dolore fisico e della menomazione funzionale correlati ad una malattia avente altra eziologia (nel caso, la patologia artrosica) integra una menomazione ulteriore dell’integrità psico-fisica dell’interessato (quale quota di invalidità aggiuntiva rispetto a quella che sarebbe derivata dalla patologia principale) che si pone in diretto rapporto causale con i fattori che tale aggravamento hanno determinato (Sent. n. 18247, Sez. III, del 26-8-2014).
Risarcimento del danno ingiusto per lesione alla reputazione professionale arrecata attraverso la diffusione a mezzo Internet di comunicati stampa dal contenuto altamente denigratorio – Fattispecie
(cod. civ.: art. 2043; cod. pen.: art. 595 III co.)
— È risarcibile il danno ingiusto per lesione alla reputazione professionale arrecata attraverso la diffusione a mezzo Internet di comunicati stampa dal contenuto altamente denigratorio, perché allusivi di un’immagine di un soggetto, nella sua veste di dirigente di un laboratorio di fisica, foraggiato da terzi per esprimere un giudizio di innocuità degli effetti delle onde elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari (Sent. n. 18174, Sez. III, del 25-8-2014).
Servitù di passaggio – Divieto di aggravarne o di diminuirne l’esercizio – Diritto del proprietario del fondo servente di apportare modifiche allo stesso ed apporvi un cancello per impedire l’accesso ai non aventi diritto – Sussistenza – Conseguenza
(cod. civ.: art. 1067)
— In tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l’esercizio della facoltà di apportare modifiche allo stesso ed apporvi un cancello per impedire l’accesso ai non aventi diritto, pur se dall’esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. Ne consegue che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l’aggravamento o l’ostacolo all’esercizio della servitù, questi può provvedere a rendere meno disagevole l’apertura del cancello (pure riconoscendo come corretta l’osservazione secondo cui la somma di due disagi trascurabili — dati nella specie dalla presenza di due cancelli — può dare luogo ad un disagio non più trascurabile) con l’apposizione del meccanismo di apertura automatica con telecomando a distanza, o di altro similare rimedio (Sent. n. 17550, Sez. II, dell’1-8-2014).