Richiesta di recupero da parte dell’INPS

RISPOSTE A QUESITI

Richiesta di recupero da parte dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici dei crediti derivanti da sistemazioni contributive riguardanti gli ex dipendenti UNEP

 

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. VI-DOG/698/025-6/2014/CA del 28 luglio 2014, diretta al Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila e, per conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

 

Con riferimento alla richiesta dell’INPS – Direzione Provinciale L’Aquila (nota prot. n. … del …), si fa presente che la verifica delle sistemazioni contributive di ex dipendenti UNEP deve essere effettuata in sede periferica presso codesta Corte di Appello, che gestisce tale personale a livello previdenziale e nella fase propedeutica al pensionamento con la compilazione, allo stato, del modello PA04 ai fini di TFS/TFR e del trattamento pensionistico erogati dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.

Dalla disamina dei Mod. S.M. 5003/SC — prospetti dimostrativi della sistemazione contributiva — dei due ex dipendenti in oggetto (periodo 1993-2006 per il primo, periodo 2000-2011 per il secondo), emerge che le aliquote indicate per i vari anni di riferimento sono omnicomprensive della quota a carico della parte datoriale (Ministero della Giustizia) e di quella ricadente sull’iscritto (dipendente UNEP), quote che nella fase attuale ammontano al 23,80% della base imponibile contributiva per l’Ente e all’8,85% dello stesso imponibile per il dipendente UNEP.

Ciò detto, l’iter procedurale di pagamento dei contributi per la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG) vigente fino all’anno 2005 (anno di entrata in vigore, per il personale UNEP, delle denunce mensili analitiche (D.M.A.) previste dall’art. 44, comma 9, D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito in L. 24-11-2003 n. 326 – cfr. circolari prot. n. 6/762/035/CA del 16-5-2006 e prot. n. 6/875/035/CA del 6-6-2006) prevedeva per il computo dei contributi pensionistici del suddetto personale, ai sensi dell’art. 15 del R.D. 12 luglio 1934, n. 2312 («Testo unico delle disposizioni legislative sull’ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari»), la compilazione di ruoli ordinari e suppletivi, a cura delle competenti Cancellerie delle Corti di Appello di appartenenza degli ufficiali giudiziari, e fino al 1994 la relativa trasmissione degli stessi alla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, per la riscossione sia dei contributi a carico degli ufficiali giudiziari, relativi alle quote personali in qualità di lavoratori, sia di quelli a carico dell’allora Ministero di Grazia e Giustizia, inerenti alla quota gravante sulla parte datoriale.

Dal 1994, l’amministrazione della CPUG, con D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479, è stata affidata all’INPDAP, con entrata in vigore dal 16 agosto 1994.

Stante tale quadro normativo, che è stato vigente nell’arco temporale 1994 – 2004 (ultimo anno senza compilazione delle D.M.A.), gli ufficiali giudiziari versavano bimestralmente i contributi dovuti alla CPUG, per le quote a loro carico, in base ai ruoli di riscossione, ordinario e suppletivo, emessi dalle competenti Corti di Appello.

Con riferimento ai vari adempimenti delle Corti di Appello effettuati su delega dell’INPDAP nel periodo di riferimento sopra considerato, al fine di recuperare i contributi previdenziali dovuti dal personale UNEP, si annoverano i seguenti passaggi:

1) sulla base dei decreti di inquadramento e con riferimento alla presunta retribuzione calcolata all’inizio dell’anno, la Corte di Appello determinava per ogni dipendente UNEP (iscritto CPUG) la retribuzione annua contributiva;

2) provvedeva a richiedere agli ufficiali giudiziari dirigenti degli Uffici NEP del distretto le retribuzioni effettivamente percepite nell’anno precedente per il recupero a conguaglio dei contributi dovuti;

3) calcolava i contributi spettanti ad ogni singolo dipendente UNEP del distretto applicando le aliquote in vigore alla data di riscossione degli emolumenti;

4) provvedeva alla compilazione degli elenchi generali da trasmettere all’INPDAP dividendoli per natura (contributi ordinari, straordinari di ricongiunzione, riscatto e cessione del quinto della retribuzione); ogni elenco doveva contenere, oltre a tutti i nomi dei dipendenti UNEP che prestavano servizio negli Uffici NEP del distretto, la retribuzione annua contributiva, il contributo dovuto, le relative rate bimestrali costanti e l’Ufficio di appartenenza per ogni iscritto CPUG;

5) provvedeva alla compilazione, in doppia copia, degli elenchi generali da trasmettere per la riscossione alle competenti sedi provinciali dell’INPDAP del distretto.

Per quanto concerne il versamento dei contributi per CPUG, riguardante la quota del dipendente, il predetto, nel periodo di riferimento sopra menzionato, poteva essere effettuato, ogni bimestre, indifferentemente dal singolo dipendente iscritto alla Cassa o dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP — il quale doveva indicare nella distinta di versamento i nominativi del personale e le relative somme — che avveniva, non oltre il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, ed usualmente con versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, indicando nella causale il bimestre di riferimento e i dati dell’iscritto o dell’Ufficio NEP.

Pertanto, nel caso dei due ex dipendenti UNEP, devono essere interpellati gli Uffici NEP presso i quali gli stessi erano in servizio, e ciò al fine di un’indagine conoscitiva e verificare dalla documentazione agli atti dei rispettivi Uffici NEP, le modalità dei versamenti contributivi a carico degli interessati. Nel caso in cui non risultino riscontri effettivi dei versamenti in questione, la S.V. dovrà invitare gli ex dipendenti UNEP a regolarizzare presso le competenti sedi provinciali INPS i versamenti contributivi per le quote a loro carico, nella misura dovuta (aliquota prevista) in relazione ai vari anni di riferimento.

Relativamente alle quote dovute dalla parte datoriale, si fa presente che, fino all’anno 2005, i versamenti dovuti erano richiesti all’Amministrazione centrale direttamente dall’INPDAP, sulla base delle comunicazioni effettuate dalle rispettive Corti di Appello con il sistema procedurale sopra descritto, che costituiva un adempimento obbligatorio per le Corti di Appello, per cui le quote contributive degli interessati necessariamente dovevano essere versate cumulativamente con il restante personale iscritto alla CPUG su tutto il territorio nazionale.

Anche con l’avvento del sistema delle Denunce Mensili Analitiche (D.M.A.), a partire dal 2005, per la parte che interessa soltanto il sig. …, cessato dal servizio il 1° febbraio 2011, va effettuata un’indagine conoscitiva per verificare, nell’Ufficio NEP presso il quale il predetto prestava servizio, l’avvenuto espletamento delle D.M.A. nel periodo di riferimento, cosicché, una volta accertata la regolarità degli adempimenti inerenti ai versamenti contributivi CPUG a carico dell’interessato, ma espletati obbligatoriamente dal dirigente UNEP, nonché quelli connessi delle Corti di Appello di cui alle precitate circolari prot. n. 6/762/035/CA del 16-5-2006 e prot. n. 6/875/035/CA del 6-6-2006 per le comunicazioni periodiche all’Amministrazione centrale delle quote a carico del datore di lavoro, è consequenziale che sia avvenuto il versamento della quota a carico della parte datoriale, che anche con riferimento al nuovo sistema avviene cumulativamente alle quote dovute nei singoli anni di riferimento per i restanti dipendenti UNEP a livello nazionale.

Si rimane in attesa di assicurazioni in merito agli adempimenti necessari posti in essere da codesta Corte di Appello per dare riscontro alla richiesta dell’INPS – Direzione Provinciale L’Aquila, sopra menzionata.

 

Il Direttore Generale

Emilia Fargnoli