Appalto – Fornitura della materia – Onere di provare di aver venduto i materiali all’appaltatore – Incombe sul committente – Fondamento
(cod. civ.: artt. 1657, 1658, 2697)
— In tema di appalto, sussistendo, ai sensi dell’art. 1658 cod. civ., la presunzione che la materia necessaria a compiere l’opera venga fornita dall’appaltatore, incombe sul committente l’onere di provare di aver venduto i materiali all’appaltatore, anche ai fini dell’incidenza di tale circostanza sulla determinazione del corrispettivo dell’appalto (Sent. n. 468, Sez. II, del 13-1-2014).
Arbitrato – Clausola compromissoria binaria – Quando può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti
(cod. proc. civ.: artt. 163 III co. nn. 3 e 4, 808)
— La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi a posteriori — in relazione al petitum e alla causa petendi —, risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere. (In applicazione di tale principio la S.C. ha riconosciuto la validità della clausola individuando un unico centro di interesse, pure in presenza di una pluralità di società obbligate alla liberazione di una stessa fideiussione, in quanto fra tali società si erano verificati fenomeni successori tali per cui la pluralità di parti risultava solo apparente) (Sent. n. 1090, Sez. I, del 20-1-2014).
Arbitrato – Controversie relative ad interessi legittimi – Compromettibilità – Esclusione – Fondamento
(cod. proc. civ.: art. 806)
— In tema di arbitrato, è preclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie relative ad interessi legittimi, con riferimento alle posizioni soggettive dei privati su cui incidono gli atti autoritativi della P.A., in quanto sottratte alla disponibilità delle parti (Sent. n. 2126, Sez. I, del 31-1-2014).
Assicurazione della responsabilità civile – Trattative stragiudiziali tra l’assicuratore ed il terzo danneggiato – Doveri di correttezza e buona fede dell’assicuratore
(cod. civ.: artt. 1175, 1219 e segg., 1337, 1375, 1917)
— L’assicuratore della responsabilità civile viene meno ai doveri di correttezza e buona fede se, durante la fase delle trattative stragiudiziali (anche se svolte direttamente tra l’assicuratore ed il terzo danneggiato), non informi l’assicurato che il contratto pone a suo esclusivo carico la responsabilità verso il terzo danneggiato per il danno da mora, a meno che, durante le trattative col terzo danneggiato, assicurato ed assicuratore abbiano avuto una costante interlocuzione, sì da rendere superfluo il suddetto espresso avvertimento (Sent. n. 1607, Sez. III, del 27-1-2014).
Competenza per territorio – Divergenza tra sede legale e sede effettiva della persona giuridica – Sede effettiva – Rilevanza ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio
(cod. civ.: art. 46 II co.; cod. proc. civ.: art. 19)
— Il principio contenuto nell’art. 46, secondo comma, cod. civ., secondo cui in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, ha valenza generale, e, pertanto, rileva anche ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio (Ord. n. 1813, Sez. VI, del 28-1-2014).
Concorrenza sleale – Atti – Acquisizione, tramite storno di dipendenti, di notizie riservate di pertinenza di un’impresa concorrente – Vi rientra
(cod. civ.: art. 2598 n. 3)
— Costituisce concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598, n. 3, cod. civ., l’acquisizione, tramite storno di dipendenti, di notizie riservate di pertinenza di un’impresa concorrente, così da risparmiare sul costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza ed alterando significativamente la correttezza della competizione, e ciò a prescindere dall’accertamento dell’eventuale presenza sul mercato di prodotti ottenuti sfruttando tali notizie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando che, attraverso le conoscenze di un lavoratore trasmigrato dall’una all’altra azienda, un’impresa produttrice di gelati aveva indebitamente acquisito notizie che — in quanto concernenti l’elenco dei fornitori, delle materie prime usate, della loro composizione e delle procedure di lavorazione — sono per loro natura riservate, in quanto valgono ad assicurare la qualità dei prodotti di un’impresa e a differenziarli da quelli delle altre imprese operanti sul mercato) (Sent. n. 1100, Sez. I, del 20-1-2014).
Condominio – Assemblea – Deliberazione sulle spese riguardanti una transazione che abbia ad oggetto i diritti reali comuni – Consenso unanime dei condomini – Necessità – Fondamento normativo
(cod. civ.: artt. 1108 III co., 1135, 1965)
— In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1135 cod. civ., l’assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni (Sent. n. 821, Sez. II, del 16-1-2014).
Condominio – Regolamento – Non può prevedere sanzioni diverse da quelle pecuniarie ovvero diversamente afflittive – Ragione
(disp. att. cod. civ.: art. 70; cod. civ.: art. 1138)
— Alla luce dell’art. 70 disp. att. cod. civ., il regolamento condominiale non può prevedere sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovvero diversamente afflittive, poiché ciò sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento, che non conferiscono al privato, se non eccezionalmente, il diritto di autotutela. (Nella specie, applicando il principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato legittima la sanzione regolamentare della rimozione delle autovetture irregolarmente parcheggiate dai condomini nell’area comune) (Sent. n. 820, Sez. II, del 16-1-2014).
Contratti bancari – Libretto di deposito a risparmio – Annotazioni sul libretto – Efficacia probatoria
(cod. civ.: art. 1835 II co.; cod. proc. pen.: art. 537)
— Nel contratto di deposito a risparmio, a norma dell’art. 1835, secondo comma, cod. civ., le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appaia addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante, presupponendo peraltro tale speciale efficacia probatoria che il documento presenti i requisiti formali minimi corrispondenti all’individuazione dello stesso in conformità al modello tipico, situazione che non si verifica allorché l’efficacia in questione sia stata sottratta in radice al documento, ove, in seguito a giudizio penale, siano state dichiarate false le annotazioni su di esso apposte (Sent. n. 2122, Sez. I, del 31-1-2014).
Contratto – Rappresentanza senza potere – Ratifica dell’attività svolta dal falsus procurator – Criterio di necessità
(cod. civ.: artt. 1398, 1399)
— Nel caso della rappresentanza senza potere, la ratifica dell’attività svolta dal falsus procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, da portare a conoscenza dell’altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti (Sent. n. 2153, Sez. II, del 31-1-2014).
Divisione ereditaria – Retratto successorio – Art. 732 cod. civ. – Non si applica alle donazioni – Fondamento
(cod. civ.: artt. 732, 769; preleggi: art. 14)
— La disposizione dell’art. 732 cod. civ., sulla prelazione del coerede, derogando al principio di libertà negoziale, non può essere estesa alle donazioni, nelle quali, peraltro, si manifesta l’animus donandi, espressione solidaristica della personalità (Sent. n. 2159, Sez. II, del 31-1-2014).
Divisione ereditaria – Retratto successorio – Facoltà del coerede ex art. 732 cod. civ. – Disponibilità – Alienazione onerosa parziale della quota ereditaria – Rinuncia a tali facoltà – Configurabilità – Esclusione
(cod. civ.: art. 732)
— Le facoltà che l’art. 732 cod. civ. attribuisce al coerede sono disponibili, ma l’alienazione onerosa di una porzione della quota ereditaria, di per sé, non implica rinuncia alle stesse (Sent. n. 2159, Sez. II, del 31-1-2014).
Donazione indiretta dell’immobile – Non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene – Ragione
(cod. civ.: art. 769)
— La donazione indiretta dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo (Sent. n. 2149, Sez. II, del 31-1-2014).
Espropriazione immobiliare – Pignoramento – Errore contenuto nell’atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato – Quando è causa di nullità del pignoramento
(cod. proc. civ.: artt. 156, 555)
— L’errore contenuto nell’atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso (Ord. n. 2110, Sez. VI, del 31-1-2014).
Giuramento decisorio deferito al fine di dimostrare l’abuso di foglio firmato in bianco – Inammissibilità – Fondamento
(cod. civ.: artt. 2736 n. 1, 2739; cod. pen.: art. 486)
— È inammissibile, in quanto verte su fatto illecito, il giuramento decisorio deferito al fine di dimostrare l’abuso del foglio firmato in bianco, condotta prevista e punita dall’art. 486 cod. pen. (Sent. n. 1946, Sez. II, del 29-1-2014).
Giurisdizione – Riparto – Fattispecie devoluta al giudice amministrativo
(D.Lgs. 165/2001: art. 63 IV co.)
— In tema di riparto di giurisdizione, è devoluta al giudice amministrativo la controversia che abbia ad oggetto l’utilizzazione della graduatoria, redatta da un ente pubblico, all’esito di un bando per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di professionisti esterni, ove la pretesa sia fatta valere attraverso l’impugnazione di atti amministrativi confermativi degli incarichi già in corso, la cui proroga abbia carattere ostativo al conferimento di nuovi incarichi, trattandosi di posizione avente la consistenza di interesse legittimo e non riguardante direttamente il rapporto di lavoro con l’ente pubblico (Ord. n. 72, Sez. Unite, del 7-1-2014).
Incarichi negli enti locali – Incarico dirigenziale e incarico di alta specializzazione – Distinzione ex art. 110 T.U. enti locali – Conseguenza in sede di valutazione dei requisiti di ammissione ad un concorso
(D.Lgs. 267/2000: art. 110)
— L’art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), distingue espressamente tra incarico dirigenziale e incarico di alta specializzazione, sicché, pur disponendo che entrambi possano essere conferiti al di fuori della dotazione organica e con contratti a tempo determinato, non è possibile ricavare da tale disposizione una loro equiparazione ai fini dell’ammissione ad un concorso per dirigente tecnico a tempo indeterminato, che preveda, tra i requisiti di ammissione, l’avere ricoperto, per un certo periodo, «incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche» (Sent. n. 689, Sez. lavoro, del 15-1-2014).
Intervento volontario adesivo – Legittimazione ad adiuvandum – Presupposto
(cod. proc. civ.: artt. 105 II co., 324)
— La legittimazione ad adiuvandum ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi una lesione ad un interesse giuridico e non meramente fattuale del terzo interveniente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro non fosse legittimato ad intervenire nella controversia risarcitoria vertente tra uno dei Comuni consorziati ed altro soggetto, valutando come interessi di mero fatto la possibile perdita dei contributi necessari per il funzionamento del consorzio e l’esigenza di tutela degli aspetti pubblicistici ad esso demandati) (Sent. n. 364, Sez. I, del 10-1-2014).
Mandato per la riscossione di un credito – Non si estende alla transazione col debitore
(cod. civ.: artt. 1708, 1965)
— Il mandato per la riscossione di un credito non si estende alla transazione col debitore, la quale, ai sensi dell’art. 1708 cod. civ., è atto meramente eventuale, ulteriore rispetto all’attività espressamente consentita (Sent. n. 2153, Sez. II, del 31-1-2014).
Obbligazioni naturali – Fattispecie in tema di attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio
(Cost.: art. 2; cod. civ.: art. 2034)
— Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente — quale quella di trasferirsi all’estero recedendo dal rapporto di lavoro —, ancorché suggerite o richieste dall’altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo (Sent. n. 1277, Sez. I, del 22-1-2014).
Pegno – Natura regolare o irregolare – Qualificazione per mera volontà delle parti – Esclusione – Fondamento
(cod. civ.: artt. 1322 I co., 2784)
— In tema di pegno, sebbene le parti, nella loro autonomia negoziale, abbiano il potere di determinarne l’oggetto, la durata ed, eventualmente, la possibilità di sostituzione mediante il meccanismo cosiddetto rotativo, non hanno anche la facoltà di qualificarlo come regolare o irregolare, discendendo tale conseguenza giuridica dalle norme del codice civile in tema di diritti reali di garanzia opponibili a terzi, che hanno carattere indisponibile (Sent. n. 2120, Sez. I, del 31-1-2014).
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno – Art. 2947 III co. cod. civ. – Ambito di applicazione
(cod. civ.: artt. 1442, 2947 III co.)
— In tema di prescrizione, l’art. 2947, terzo comma, cod. civ. si applica unicamente alle azioni di danno e non anche all’azione di annullamento del contratto, neppure quando il vizio del consenso dipenda da un fatto-reato (Sent. n. 1617, Sez. II, del 27-1-2014).
Proprietà – Presunzione relativa di comunione del muro divisorio – Superamento
(cod. civ.: artt. 880, 934)
— La presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall’art. 880 cod. civ., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l’utilità comune, è vinta dall’accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell’art. 934 cod. civ. (Sent. n. 50, Sez. II, del 3-1-2014).
Prova testimoniale – Perdita di documento affidato a terzi – Incolpevolezza solo perché esso è stato affidato a terzi – Esclusione – Fondamento
(cod. civ.: artt. 2724 n. 3, 2725)
— In tema di prova testimoniale, agli effetti degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., la perdita del documento non può ritenersi incolpevole solo perché esso è stato affidato a terzi, dovendo risultare, viceversa, in ragione dello sfavore legislativo per la testimonianza su particolari contratti, che il comportamento dell’affidante sia stato adeguato e che l’affidatario sia esente da colpa (Sent. n. 1944, Sez. II, del 29-1-2014).
Regolamento preventivo di giurisdizione – Pronuncia, da parte del giudice amministrativo, sull’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale – Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione – Ammissibilità – Delibazione della questione di giurisdizione nell’ordinanza che abbia provveduto sull’istanza cautelare – Irrilevanza
(cod. proc. amm.: art. 55; cod. proc. civ.: art. 41)
— La pronuncia, da parte del giudice amministrativo, sull’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell’ordinanza che abbia provveduto sull’istanza cautelare sia stata delibata la questione di giurisdizione (Ord. n. 584, Sez. Unite, del 14-1-2014).
Responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia – Comportamento colposo del soggetto danneggiato – Idoneità ad assumere rilievo come concorso causale colposo ovvero ai fini dell’esonero da responsabilità del custode – Sussistenza – Fattispecie in tema di danno da insidia stradale
(cod. civ.: artt. 1227 I co., 2043, 2051)
— Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può — in base ad un ordine crescente di gravità — o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 cod. civ.), deve a maggior ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all’art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato — transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana — avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l’evento lesivo in concreto verificatosi, conseguente all’inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre all’esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato) (Sent. n. 999, Sez. III, del 20-1-2014).
Responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia – Criterio di sufficienza
(cod. civ.: art. 2051)
— In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l’applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Ai fini del presente articolo non rilevano gli stati soggettivi e i requisiti psicologici imputabili sia al danneggiante che al danneggiato (nella specie, il danneggiato al momento del decesso si trovava in stato di intossicazione etilica e dovuta ad abuso di droghe) (Ord. n. 1305, Sez. VI, del 22-1-2014).
Revocazione – Casi – Errore su fatto probatorio – «Punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare» ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. – Individuazione
(cod. proc. civ.: art. 395 n. 4; cod. civ.: art. 2721)
— Il «punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare», ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è, in caso di errore vertente su fatto probatorio qual è la dichiarazione di un teste, il fatto probatorio stesso e non quello oggetto della prova (Sent. n. 1657, Sez. I, del 27-1-2014).
Ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono – Inammissibilità – Fondamento normativo
(cod. proc. civ.: art. 366 I co. n. 4)
— Il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, né quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile (Ord. n. 187, Sez. II, dell’8-1-2014).
Ricorso per cassazione con cui si sollevino censure che comportino l’esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali – Criteri di necessità
(cod. proc. civ.: art. 360 I co. n. 3)
— Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario — in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso — che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l’indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Ord. n. 1391, Sez. VI, del 23-1-2014).
Ricorso per cassazione – Contenuto – Esposizione sommaria dei fatti della causa – Riproduzione pedissequa dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali – Conseguenza: inammissibilità del ricorso
(cod. proc. civ.: art. 366 I co. n. 3)
— In tema di ricorso per cassazione, il principio per cui il requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. non è rispettato ove il ricorrente abbia riprodotto pedissequamente l’intero, letterale contenuto degli atti processuali con conseguente inammissibilità del ricorso, va inteso nel senso che una simile struttura del ricorso esclude che l’esposizione sommaria dei fatti di causa possa desumersi per estrapolazione dall’illustrazione del o dei motivi (Ord. n. 784, Sez. VI, del 16-1-2014).
Ricorso per cassazione – Produzione di altri documenti – Divieto ex art. 372 cod. proc. civ. – Ambito
(cod. proc. civ.: art. 372)
— In tema di ricorso per cassazione, il divieto di cui all’art. 372 cod. proc. civ. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione — fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso — non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d’ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Ne consegue che la parte che abbia prodotto nel giudizio di merito la fotocopia di un documento, può produrre in cassazione l’originale (nella specie, sentenza impugnata con relata di notifica), senza che la sostituzione implichi produzione di un documento nuovo (Sent. n. 2125, Sez. I, del 31-1-2014).
Risarcimento del danno da incidenti stradali – «Danno da fermo tecnico» del veicolo danneggiato – Quando non sussiste
(cod. civ.: artt. 2043, 2054)
— Il cosiddetto «danno da fermo tecnico» del veicolo danneggiato da un sinistro stradale non sussiste quando il mezzo, a seguito dell’incidente, sia divenuto inservibile, determinandosi in tal caso una perdita definitiva nel patrimonio del danneggiato con diritto al risarcimento sia del danno da perdita dell’autoveicolo, sia di quello relativo alle spese di gestione dell’auto nel periodo in cui essa non è stata utilizzata (Sent. n. 2070, Sez. III, del 30-1-2014).
Risarcimento del danno – Eccezione di compensatio lucri cum damno – È un’eccezione in senso lato
(cod. civ.: artt. 1223, 1241; cod. proc. civ.: artt. 112, 339)
— L’eccezione di compensatio lucri cum damno è un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio e proponibile per la prima volta in appello (Sent. n. 533, Sez. III, del 14-1-2014).
Risarcimento del danno – Eccezione di compensatio lucri cum damno – Non è un’eccezione in senso stretto – Fondamento
(cod. civ.: artt. 1223, 1241; cod. proc. civ.: art. 112)
— L’eccezione di compensatio lucri cum damno è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell’illecito, del quale tener conto ai fini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificare l’esistenza di contrapposti crediti. Ne consegue che la relativa deduzione non integra un’eccezione in senso stretto e non è soggetta alle relative preclusioni (Sent. n. 992, Sez. III, del 20-1-2014).
* Risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita – Rilevanza ex se – Fondamento
(cod. civ.: art. 2059; Cost.: artt. 2, 32)
— Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita — bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile — è garantito dall’ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno «biologico terminale» e di danno «catastrofale». Esso, pertanto, rileva ex se, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta «immediata» o «istantanea», senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l’intensità della sofferenza dalla stessa subìta per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine (Sent. n. 1361, Sez. III, del 23-1-2014).
Risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita – Trasmissibilità del relativo diritto (o ragione di credito) iure hereditatis – Sussistenza – Fondamento
(cod. civ.: artt. 456, 2059; Cost.: art. 2)
— Il risarcimento del danno da perdita della vita ha funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile iure hereditatis, atteso che la non patrimonialità è attributo proprio del bene protetto (la vita) e non già del diritto al ristoro della lesione ad esso arrecata (Sent. n. 1361, Sez. III, del 23-1-2014).
Risarcimento del danno non patrimoniale – Interruzione della somministrazione di energia elettrica – Risarcibilità – Esclusione – Fondamento
(cod. civ.: artt. 1559, 2059)
— Il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. Ne consegue che va escluso che l’interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l’ordinamento richiede un certo margine di tolleranza (Sent. n. 1766, Sez. III, del 28-1-2014).
Risarcimento del danno non patrimoniale – Liquidazione complessiva a prescindere dalle singole voci di danno – Necessità – Sottocategorie del «danno biologico» e del «danno morale» – Funzione – Individuazione
(cod. civ.: art. 2059; Cost.: artt. 2, 32)
— La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento dell’anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del «danno biologico» e del «danno morale» continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile (Sent. n. 687, Sez. lavoro, del 15-1-2014).
Risarcimento del danno non patrimoniale – Mancanza di danno biologico – Non esclude la configurabilità del danno morale soggettivo e di quello dinamico-relazionale, quale conseguenza autonoma della lesione – Fondamento e conseguenza
(cod. civ.: art. 2059; Cost.: artt. 2, 32)
— In tema di danno non patrimoniale risarcibile, il danno biologico, quello morale e quello dinamico-relazionale non costituiscono conseguenza indefettibile della lesione dei diritti della persona, occorrendo valutare caso per caso, nel rispetto del principio dell’«integralità» del risarcimento, se il danno non patrimoniale presenti o meno tutti i siffatti aspetti, a tal fine dovendo il giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato ed individuare quali concrete ripercussioni negative si siano verificate sul valore-uomo. Ne consegue che la mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità del danno morale soggettivo e di quello dinamico-relazionale, quale conseguenza autonoma della lesione e, pertanto, ove il fatto lesivo abbia profondamente alterato il complesso assetto dei rapporti personali all’interno della famiglia, il danno non patrimoniale per lesione di interessi costituzionalmente protetti deve trovare ristoro (Sent. n. 531, Sez. III, del 14-1-2014).
Risarcimento del danno non patrimoniale – Natura composita – Sussistenza – Articolazione in danno morale, biologico ed esistenziale – Possibile ricorrenza cumulativa – Rilevanza in sede di liquidazione
(cod. civ.: art. 2059; Cost.: artt. 2, 32)
— La categoria generale del danno non patrimoniale — che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio — presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d’animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell’illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali — ove essi ricorrano cumulativamente — occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell’integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (Sent. n. 1361, Sez. III, del 23-1-2014).
Risarcimento del danno non patrimoniale – Revoca illegittima di un incarico dirigenziale da parte del datore di lavoro pubblico – Diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale – Profili rilevanti – Individuazione
(cod. civ.: artt. 2059, 2103)
— In caso di revoca illegittima di un incarico dirigenziale da parte del datore di lavoro pubblico, costituiscono profili rilevanti, ai fini del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale, le ragioni dell’illegittimità del provvedimento di revoca, le caratteristiche, la durata e la gravità dell’attuato demansionamento, la frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione e le eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro e comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale (Sent. n. 687, Sez. lavoro, del 15-1-2014).
Risarcimento del danno patrimoniale futuro patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui – Liquidazione – Criterio di necessità
(cod. civ.: artt. 2043, 2056)
— Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia (Sent. n. 759, Sez. III, del 16-1-2014).
Sede delle persone giuridiche – Sede effettiva – Criterio di necessità
(cod. civ.: art. 46)
— La «sede effettiva» di una società dotata di personalità giuridica non si identifica con il luogo nel quale essa abbia uno stabilimento, paghi le retribuzioni dei dipendenti, riceva o consegni merci, essendo invece necessario che in quel sito si accentrino di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell’azienda stessa, ancorché diverga da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale venga svolta l’attività imprenditoriale (Ord. n. 1813, Sez. VI, del 28-1-2014).
Separazione personale dei coniugi – Intollerabilità della convivenza – Criterio di sufficienza
(cod. civ.: art. 151; L. 151/1975)
— In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare, le negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Sent. n. 1164, Sez. I, del 21-1-2014).
Servitù – Acquisto per usucapione – Corrispondenza tra servitù usucapita ed utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio protrattasi continuativamente per venti anni – Necessità – Fondamento – Conseguenza
(cod. civ.: artt. 1031, 1065, 1158)
— In forza del principio tantum praescriptum quantum possessum, la servitù è acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l’utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, il contenuto del diritto essendo determinato dalle specifiche modalità con cui, di fatto, se ne è concretizzato il possesso. Ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell’usucapione e dà luogo ad una nuova decorrenza del relativo termine (Sent. n. 1616, Sez. II, del 27-1-2014).
Servitù di veduta – Aggravamento – Copertura di una terrazza da cui si esercita la veduta stessa – Non costituisce aggravamento della servitù – Fondamento
(cod. civ.: artt. 900, 1067 I co.; cod. proc. civ.: art. 360 I co. nn. 3 e 5)
— Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’art. 1067 c.c., la copertura di una terrazza da cui si esercita la veduta stessa, in quanto la copertura, pur potendo consentire un uso più intenso ed assiduo del diritto, non ne amplia il contenuto essenziale, perché lascia inalterati, sul fondo del vicino, i limiti dell’inspectio e della prospectio, la cui verifica circa la sussistenza o meno, costituisce una valutazione di merito sindacabile in sede di legittimità solamente in caso di violazione di legge e di vizio della motivazione (Sent. n. 2157, Sez. II, del 31-1-2014).
Successioni – Petizione di eredità ed azione di accertamento della qualità di erede – Elementi distintivi
(cod. civ.: artt. 533, 723; cod. proc. civ.: art. 263)
— La petizione di eredità e l’azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l’accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l’altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l’azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra petitio hereditatis, ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna (Sent. n. 2148, Sez. II, del 31-1-2014).
Testamento – Impugnazione per dolo – Prova della captazione – Elementi su cui deve fondarsi
(cod. civ.: artt. 624, 2727)
— In tema di impugnazione della disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, non potendosi tale prova desumere unicamente dal fatto che il beneficiario (nella specie, figlio del testatore) convivesse col de cuius (Sent. n. 824, Sez. II, del 16-1-2014).
Testamento – Legato in sostituzione di legittima – Individuazione – Criterio di sufficienza
(cod. civ.: art. 551)
— Ai fini dell’individuazione del legato in sostituzione di legittima, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti l’intenzione del de cuius di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità (come nella specie, avendo il testatore attribuito al legittimario «la sola casa… quale sua stretta legittima… a titolo di legittima che neanche merita») (Sent. n. 824, Sez. II, del 16-1-2014).
Testamento – Manifestazione di ultima volontà – Criterio di sufficienza
(cod. civ.: artt. 587, 602)
— Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi mortis causa, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva qualificato come testamento olografo un biglietto autografo del de cuius recante la clausola «nessuno faccia osservazione a questo biglietto essendo scritto di sua propria mano») (Sent. n. 150, Sez. II, dell’8-1-2014).
Trasferimenti immobiliari – Volontà delle parti – Interpretazione – Criteri
(cod. civ.: artt. 1350, 1362 e segg.)
— In materia di trasferimenti immobiliari, pur se l’oggetto e gli altri elementi essenziali del contratto debbono risultare dalla scrittura, è consentito al giudice del merito utilizzare, nell’interpretazione della volontà delle parti, tutti i criteri stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. e trarre, quindi, dal comportamento delle parti stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto e riferito dai testimoni o risultante da documenti, ogni elemento utile a chiarire la loro effettiva intenzione e ad individuare l’esatta consistenza dell’oggetto trasferito, pur in difetto di un’esplicita e formale menzione (Sent. n. 817, Sez. II, del 16-1-2014).
Usucapione decennale – Presupposto: identità fra l’immobile posseduto e quello acquistato in buona fede a non domino – Accertamento – Criterio di necessità
(cod. civ.: art. 1159)
— L’usucapione decennale di cui all’art. 1159 cod. civ. postula l’identità fra l’immobile posseduto e quello acquistato in buona fede a non domino, corrispondenza che va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell’uno con quelle dell’altro (Sent. n. 874, Sez. II, del 17-1-2014).
Vendita di cose mobili – Luogo della consegna – Art. 1510 II co. cod. civ. – È una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili – Conseguenza
(cod. civ.: artt. 1228, 1510 II co.)
— La previsione di cui all’art. 1510, secondo comma, cod. civ., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva, con la conseguenza che, per tale figura contrattuale, il venditore non risponde dell’inadempimento del vettore o dello spedizioniere, non trovando applicazione il principio generale dettato dall’art. 1228 cod. civ. (Sent. n. 2084, Sez. III, del 30-1-2014).